((Art. 7 ter 
 
 
Disposizioni urgenti per la gestione  e  la  sicurezza  delle  tratte
                       autostradali A24 e A25. 
 
  1. La convenzione unica  del  18  novembre  2009  sottoscritta  tra
l'ANAS S.p.a. e la Strada  dei  Parchi  S.p.a.  per  la  gestione  in
concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e
A25 e' risolta per grave inadempimento del concessionario, Strada dei
Parchi S.p.a., sulla base delle motivazioni di cui al  decreto  della
Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza
sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori
autostradali del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili n. 29 del 14  giugno  2022,  approvato  con  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  in  data  7
luglio 2022. Con la presente  disposizione,  il  citato  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  reso
immediatamente e  definitivamente  efficace.  Fermo  quanto  previsto
dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
ai decreti di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si
applica la disciplina  prevista  dall'articolo  1,  comma  1,  quarto
periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, ultimo periodo,
del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in  considerazione
della  retrocessione  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
mobilita'  sostenibili  in  qualita'   di   concedente   della   rete
autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle  more  del
trasferimento della  titolarita'  della  concessione  di  detta  rete
autostradale alla societa' in house  di  cui  all'articolo  2,  comma
2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021,  n.  121,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e,  comunque,
non oltre la data del  31  dicembre  2023,  l'ANAS  S.p.a.  assume  a
decorrere dall'8 luglio 2022, al fine di  assicurare  la  continuita'
della circolazione in condizione  di  sicurezza,  la  gestione  delle
autostrade A24 e A25, ai  sensi  del  medesimo  comma  1  del  citato
articolo 35, provvedendo altresi'  allo  svolgimento  delle  seguenti
attivita': 
  a) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria; 
  b) completamento degli interventi di cui all'articolo  52-quinquies
del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  e  di   cui
all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.   91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123,  a
valere sulle risorse previste dalle citate disposizioni; 
  c) nei limiti delle risorse allo scopo  individuate,  effettuazione
di ogni ulteriore intervento ritenuto necessario dal Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero  dal  Commissario
straordinario di cui all'articolo 206  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. 
  3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al  comma  2,  nonche'
per assicurare la continuita' della circolazione lungo le  autostrade
A24 e A25, l'ANAS S.p.a.: 
  a) si avvale, con rimborso dei relativi  oneri  e  a  valere  sulle
risorse di cui al comma 10, del personale della societa'  Strada  dei
Parchi S.p.a., nonche' delle societa' Parchi Global Services S.p.a. e
Infraengineering S.r.l., titolare alla data dell'8 luglio 2022 di  un
contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette  societa'  e
assegnato,  alla  medesima  data,  allo  svolgimento   del   servizio
autostradale, con esclusione del personale inquadrato come dirigente.
L'ANAS S.p.a. e'  altresi'  autorizzata  ad  assumere,  nella  misura
necessaria ad assicurare lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al
comma 2, il personale di cui al primo periodo, che, a tal  fine,  non
e' tenuto ad osservare i termini di preavviso  previsti  in  caso  di
dimissioni  volontarie  e  che  e'  inquadrato,  fatto  salvo  quanto
previsto dal terzo  periodo,  secondo  le  previsioni  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS  S.p.a.,
in un livello corrispondente a quello riconosciuto dalla  Strada  dei
Parchi  S.p.a.,  dalla  Parchi  Global  Services   S.p.a.   o   dalla
Infraengineering S.r.l., con salvaguardia, ad ogni effetto  economico
e  normativo,  dell'anzianita'  lavorativa  maturata   presso   dette
societa'. Al personale assunto dall'ANAS S.p.a. ai sensi del presente
comma continuano ad applicarsi, purche' impiegato  nello  svolgimento
del servizio autostradale relativo alle autostrade A24  e  A25  e  in
deroga alle previsioni di  cui  al  secondo  periodo,  le  condizioni
economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di
lavoro applicato dalla Strada dei Parchi S.p.a., dalla Parchi  Global
Services S.p.a. o dalla Infraengineering S.r.l. con salvaguardia,  ad
ogni effetto economico e normativo, del livello  di  inquadramento  e
dell'anzianita'  lavorativa  maturata  presso  dette   societa'.   Il
personale assunto dall'ANAS S.p.a. ai sensi del  secondo  periodo  e'
trasferito, con esclusione del diritto d'opzione  e  fatta  salva  la
possibilita' di detto personale di rassegnare le  proprie  dimissioni
con gli effetti di cui all'articolo 2119,  primo  comma,  del  codice
civile, alla societa' di cui  all'articolo  2,  comma  2-sexies,  del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.  156,  entro  la  data
indicata con il decreto  di  cui  al  comma  2-septies  del  medesimo
articolo 2  ovvero,  se  posteriore,  entro  la  data  dell'effettivo
affidamento a detta  societa'  della  titolarita'  della  concessione
relativa alla rete autostradale costituita  dalle  autostrade  A24  e
A25; 
  b) per l'affidamento delle attivita' necessarie alla  realizzazione
degli interventi  di  cui  al  comma  2,  opera  in  deroga  ad  ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di  cui  agli  articoli
30, 34 e 42 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, e delle disposizioni in materia di subappalto; 
  c)  puo'  effettuare  la  selezione   degli   operatori   economici
affidatari della realizzazione degli interventi di cui al comma 2  di
importo inferiore alle soglie  di  cui  all'articolo  35  del  citato
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  n.  50
del  2016,  anche   nell'ambito   degli   accordi   quadro   previsti
dall'articolo 54 del medesimo codice, in relazione ai  quali  non  e'
ancora intervenuta l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi
accordi quadro ovvero non  si  e'  provveduto  alla  loro  esecuzione
secondo le modalita' previste dal citato articolo 54, commi 2, 3,  4,
5 e 6, dello stesso codice; 
  d) provvede ad applicare e a riscuotere  le  tariffe  da  pedaggio,
comprensive del sovrapprezzo di cui all'articolo 1, comma 1021, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, vigenti alla  data  del  31  dicembre
2017 e i relativi proventi sono destinati alla copertura dei costi di
gestione nonche'  all'effettuazione  degli  interventi  di  cui  alla
lettera a) del  comma  2  del  presente  articolo  e,  per  la  parte
eccedente, a  quanto  previsto  dall'articolo  7-bis,  comma  2,  del
presente decreto. E' esclusa ogni ulteriore remunerazione  in  favore
dell'ANAS S.p.a. per lo svolgimento delle attivita' affidate ai sensi
del presente articolo. 
  4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, la societa'  Strada
dei Parchi S.p.a., la societa'  Parchi  Global  Services  S.p.a.,  la
societa' Infraengineering S.r.l. e la societa'  Toto  Holding  S.p.a.
provvedono a mettere immediatamente a disposizione  dell'ANAS  S.p.a.
tutta la  documentazione,  anche  tecnica,  relativa  allo  stato  di
funzionalita' delle infrastrutture autostradali  e  ai  programmi  di
manutenzione in corso di esecuzione, i beni materiali, ivi compresi i
beni immobili, e i beni immateriali necessari per la  gestione  e  la
manutenzione  ordinaria  delle  autostrade  A24  e  A25,  nonche'   a
garantire al personale autorizzato dall'ANAS S.p.a. l'accesso a tutta
la documentazione pertinente detenuta da  dette  societa'  ovvero  da
altre societa' controllate dalla  societa'  Toto  Holding  S.p.a.  La
documentazione e i beni messi  a  disposizione  dell'ANAS  S.p.a.  ai
sensi del presente comma sono  analiticamente  indicati  in  appositi
verbali sottoscritti dai rappresentanti delle parti. 
  5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4,  fatto
salvo quanto  previsto  dall'articolo  340  del  codice  penale,  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili, e' nominato un commissario ad acta  che  si  sostituisce
agli organi di amministrazione delle  societa'  di  cui  al  medesimo
comma 4 ai fini della messa a disposizione della documentazione e dei
beni indicati nello stesso comma 4. Nello svolgimento  della  propria
attivita', il commissario ad  acta  puo'  avvalersi,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della  collaborazione
dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le
facolta' previsti dai decreti  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973,  n.  600,  e  dalle  altre
disposizioni tributarie, nonche' della collaborazione di altri organi
dello Stato. 
  6. Al fine di consentire lo svolgimento da parte  dell'ANAS  S.p.a.
delle attivita'  di  cui  al  comma  2,  nonche'  per  assicurare  la
continuita' della circolazione lungo le  autostrade  A24  e  A25,  le
prestazioni previste dai contratti stipulati dalla Strada dei  Parchi
S.p.a. per la gestione di dette autostrade ovvero per l'effettuazione
degli interventi di cui alle lettere a) e b) del  medesimo  comma  2,
qualora non gia' integralmente eseguite alla data dell'8 luglio 2022,
sono rese nei confronti dell'ANAS S.p.a. Entro sessanta giorni  dalla
predetta data, l'ANAS S.p.a. subentra nei contratti di cui  al  primo
periodo che sono dalla stessa ritenuti indispensabili. 
  7. In relazione alle procedure  di  affidamento  indette  dall'ANAS
S.p.a. ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al  comma  2,
nonche'  a  quelle  indette  dal  Commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  i  relativi
bandi di gara, avvisi o inviti contengono specifiche clausole sociali
finalizzate, ai sensi dell'articolo 50 del codice di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  nei  limiti  ivi  previsti,  a
promuovere la stabilita' occupazionale del personale  della  societa'
Toto Costruzioni S.p.a. impiegato alla data dell'8 luglio 2022  nelle
attivita' di manutenzione ordinaria, straordinaria  o  di  ripristino
infrastrutturale delle tratte  autostradali  A24  e  A25,  garantendo
altresi' l'applicazione dei contratti collettivi nazionali in  essere
e  con  salvaguardia,  ad  ogni  effetto   economico   e   normativo,
dell'anzianita' lavorativa maturata presso la detta societa'. 
  8. Al fine  di  promuovere  un  ampio  percorso  di  partecipazione
democratica nella programmazione delle attivita' di cui al comma 2  e
di favorire una definizione organica e  condivisa  delle  tariffe  da
pedaggio, e' istituito un Tavolo istituzionale  presso  il  Ministero
delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili.  Il  Tavolo  e'
presieduto  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili o da un suo delegato ed e' composto da un  rappresentante
dell'ANAS  S.p.a.,  un  rappresentante  della  regione  Abruzzo,   un
rappresentante della regione Lazio e una rappresentanza  dei  sindaci
dei comuni interessati dalle tratte autostradali  A24  e  A25  e  del
Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti  (CNCU).  Ai
componenti del Tavolo non spettano compensi, indennita',  gettoni  di
presenza o altri emolumenti comunque denominati.  Dall'istituzione  e
dal funzionamento del Tavolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  9. L'Agenzia nazionale per la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture   stradali   e   autostradali   provvede,   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2018,  n.
130, ad effettuare ispezioni finalizzate a verificare,  entro  il  31
dicembre 2022, le condizioni di sicurezza dell'intera  infrastruttura
autostradale  costituita  dalle  autostrade  A24  e  A25,  informando
mensilmente l'ANAS S.p.a., il Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili e i membri del Tavolo di cui  al  comma  8  sui
risultati dell'attivita' ispettiva svolta. 
  10. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera a) del comma
2, dalle lettere a), b) e c) del comma 3, nonche' dai commi 4 e 6  si
provvede a valere sui proventi dei pedaggi riscossi dall'ANAS  S.p.a.
ai sensi della lettera d) del citato comma  3.  Per  l'anno  2022  e'
riconosciuta in favore dell'ANAS S.p.a. un'anticipazione di  euro  60
milioni,  che  e'   restituita   dalla   medesima   societa',   senza
applicazione di interessi, entro sessanta  giorni  dal  trasferimento
della  titolarita'  della  concessione  relativa   all'infrastruttura
autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla  societa'  in
house di cui all'articolo 2, comma  2-sexies,  del  decreto-legge  10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato, effettuato a  valere  sui  ricavi  da  pedaggio
complessivamente riscossi alla  data  del  citato  trasferimento,  al
netto di quelli impiegati per i costi di gestione e  di  manutenzione
ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo. Detto  importo  e'
riassegnato al fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3. 
  11. Fermo il diritto al risarcimento del danno  causato  dal  grave
inadempimento della societa' Strada dei Parchi S.p.a.  agli  obblighi
previsti dalla  convenzione  unica  di  cui  al  comma  1,  l'importo
previsto ai sensi dell'articolo 35,  comma  1,  quarto  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.  8,  e'  determinato
secondo le modalita'  previste  dall'articolo  7-bis,  comma  1,  del
presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede
a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3. 
  12. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
provvede a trattenere sull'importo di cui al comma 11, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 7-bis, comma 2,  una  somma  corrispondente
all'entita' delle rate di corrispettivo di cui all'articolo 3,  comma
3.0, lettera c), della convenzione unica di cui al comma 1, dovute  e
non ancora versate dalla Strada dei  Parchi  S.p.a.  all'ANAS  S.p.a.
alla data dell'8 luglio 2022. Il  versamento  all'ANAS  S.p.a.  delle
somme trattenute ai  sensi  del  primo  periodo  del  presente  comma
avviene secondo le modalita' previste dall'articolo 7-bis, comma 2. 
  13. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 10,  pari  a
60  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 7-quater.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 21, comma 2, del  decreto-legge
          16  luglio   2020,   n.   76   (Misure   urgenti   per   la
          semplificazione e l'innovazione digitale), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: 
              «Art. 21 (Responsabilita' erariale). - (Omissis). 
              2.  Limitatamente  ai  fatti  commessi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto e fino al 30  giugno
          2023,  la  responsabilita'  dei  soggetti  sottoposti  alla
          giurisdizione  della  Corte  dei  conti   in   materia   di
          contabilita' pubblica per l'azione  di  responsabilita'  di
          cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.  20,  e'
          limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente
          alla condotta del soggetto agente  e'  da  lui  dolosamente
          voluta. La  limitazione  di  responsabilita'  prevista  dal
          primo periodo non si  applica  per  i  danni  cagionati  da
          omissione o inerzia del soggetto agente.». 
              - Si riporta l'articolo 1,  comma  1,  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti): 
              «Art.  1  (Azione  di   responsabilita').   -   1.   La
          responsabilita' dei soggetti sottoposti alla  giurisdizione
          della Corte dei conti in materia di  contabilita'  pubblica
          e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
          con   dolo   o   con   colpa    grave,    ferma    restando
          l'insindacabilita' nel merito delle  scelte  discrezionali.
          La prova del dolo richiede la dimostrazione della  volonta'
          dell'evento dannoso. In ogni caso e'  esclusa  la  gravita'
          della  colpa  quando  il  fatto  dannoso   tragga   origine
          dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede  di
          controllo  preventivo  di  legittimita',  limitatamente  ai
          profili  presi   in   considerazione   nell'esercizio   del
          controllo. La  gravita'  della  colpa  e  ogni  conseguente
          responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni  profilo
          se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
          la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di
          rapporti  di  concessione  autostradale,  allorche'   detti
          decreti siano stati vistati e registrati  dalla  Corte  dei
          conti in  sede  di  controllo  preventivo  di  legittimita'
          svolto su  richiesta  dell'amministrazione  procedente.  Il
          relativo debito si trasmette agli eredi  secondo  le  leggi
          vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante  causa
          e  di  conseguente  indebito  arricchimento   degli   eredi
          stessi.». 
              - Si riporta l'articolo 35, comma 1, del  decreto-legge
          30 dicembre 2019, n.162 (Disposizioni urgenti in materia di
          proroga di termini  legislativi,  di  organizzazione  delle
          pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di    innovazione
          tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 2020, n. 8: 
              «Art.  35  (Disposizioni  in  materia  di   concessioni
          autostradali). - 1. In caso di revoca, di  decadenza  o  di
          risoluzione di concessioni di strade o di  autostrade,  ivi
          incluse quelle sottoposte  a  pedaggio,  nelle  more  dello
          svolgimento delle procedure di  gara  per  l'affidamento  a
          nuovo concessionario, per il tempo strettamente  necessario
          alla  sua  individuazione,  ANAS  S.p.a.,   in   attuazione
          dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, puo' assumere  la  gestione  delle  medesime,
          nonche' svolgere le attivita' di manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria e quelle  di  investimento  finalizzate  alla
          loro riqualificazione o adeguamento. Sono  fatte  salve  le
          eventuali  disposizioni  convenzionali  che  escludano   il
          riconoscimento  di  indennizzi  in   caso   di   estinzione
          anticipata del rapporto concessorio, ed e' fatta  salva  la
          possibilita' per ANAS S.p.a.,  ai  fini  dello  svolgimento
          delle attivita' di cui al primo periodo, di acquistare  gli
          eventuali  progetti  elaborati  dal  concessionario  previo
          pagamento di un corrispettivo determinato  avendo  riguardo
          ai soli costi di progettazione e  ai  diritti  sulle  opere
          dell'ingegno di cui all'articolo 2578  del  codice  civile.
          Con decreto adottato dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e  le  modalita'
          di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS
          S.p.a. Qualora l'estinzione  della  concessione  derivi  da
          inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176,
          comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
          n. 50,  anche  in  sostituzione  delle  eventuali  clausole
          convenzionali, sostanziali e procedurali,  difformi,  anche
          se approvate per legge, da intendersi come nulle  ai  sensi
          dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza
          che possa operare, per effetto della presente disposizione,
          alcuna   risoluzione   di    diritto.    L'efficacia    del
          provvedimento di  revoca,  decadenza  o  risoluzione  della
          concessione non e' sottoposta alla condizione del pagamento
          da  parte  dell'amministrazione  concedente   delle   somme
          previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a). 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  2,  comma   2-sexies,   del
          decreto-legge  10  settembre  2021,   n.121   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  investimenti  e  sicurezza  delle
          infrastrutture,  dei   trasporti   e   della   circolazione
          stradale,  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale  per
          la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
          e  autostradali.),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 novembre 2021, n. 156: 
              «Art.   2   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          investimenti e sicurezza nel settore  delle  infrastrutture
          autostradali e idriche). - (Omissis). 
              2-sexies. Per l'esercizio  dell'attivita'  di  gestione
          delle autostrade statali in regime di concessione  mediante
          affidamenti in house ai sensi dell'articolo  5  del  codice
          dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, e' autorizzata la costituzione  di  una
          nuova  societa',  interamente  controllata  dal   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  soggetta  al  controllo
          analogo  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 52-quinquies, del decreto-legge
          24 aprile  2017,  n.50  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
          ulteriori interventi per le zone colpite da eventi  sismici
          e misure per lo sviluppo), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: 
              «Art.   52-quinquies   (Sicurezza   antisismica   delle
          autostrade A24 e A25). - 1. Nel rispetto  delle  previsioni
          di cui all'articolo 1, comma 183, della legge  24  dicembre
          2012, n. 228, e tenuto conto della necessita' e urgenza  di
          mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24  e  A25,
          nelle   more   della   definizione   degli   strumenti   di
          pianificazione tecnica ed  economica  dell'intero  impianto
          infrastrutturale, l'obbligo del concessionario  di  versare
          le  rate  del  corrispettivo  della  concessione   di   cui
          all'articolo  3,  lettera  c),  della  vigente  convenzione
          stipulata il 18 novembre 2009, relative agli  anni  2015  e
          2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente
          gli   interessi   di   dilazione,   e'   sospeso,    previa
          presentazione di  un  piano  di  convalida  per  interventi
          urgenti, presentato dal concessionario entro  venti  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, nei limiti delle risorse  di  cui  al
          presente comma, da approvare entro il 31 agosto  2017,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.
          Nel medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di
          attuazione  della   presente   disposizione,   nonche'   la
          regolazione di detto periodo transitorio. Tale  importo  e'
          destinato  all'immediato  avvio  dei  lavori  di  messa  in
          sicurezza  antisismica  delle  autostrade  A24  e  A25.  Il
          concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle
          rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte  di
          spettanza   dell'ANAS   S.p.A.,   per   complessivi    euro
          111.720.000, in  tre  rate  che  scadono  il  31  marzo  di
          ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna  delle  quali
          dell'importo di euro  37.240.000  con  maggiorazione  degli
          interessi  maturati  calcolati  al  tasso  legale.  Restano
          altresi' ferme le scadenze di tutte le  restanti  rate  del
          corrispettivo spettante all'ANAS S.p.A.». 
              - Si riporta l'articolo 16-bis,  del  decreto-legge  20
          giugno 2017, n.91 (Disposizioni  urgenti  per  la  crescita
          economica nel Mezzogiorno), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: 
              «Art. 16-bis (Contributo per interventi di ripristino e
          messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25).  -
          1. Per lo sviluppo dei territori delle  regioni  Abruzzo  e
          Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli
          interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla  tratta
          autostradale  A24  e  A25  che  si  rendono  necessari   in
          conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016  e  del
          2017, e' autorizzato un contributo di 50  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2021 al  2025  a  favore  della
          societa' concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. 
              2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si  provvede
          mediante corrispondente riduzione delle risorse  del  Fondo
          per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di
          cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,
          n. 147. 
              3. Il valore degli interventi di ripristino e messa  in
          sicurezza autorizzati dal Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti nonche' il  contributo  di  cui  al  presente
          articolo  sono  riportati  nell'aggiornamento   del   piano
          economico-finanziario della societa' concessionaria  Strada
          dei Parchi S.p.A.». 
              - Si  riporta  l'articolo  206,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n.34 (Misure urgenti  in  materia  di  salute,
          sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
          sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77: 
              «Art. 206 (Interventi urgenti  per  il  ripristino,  la
          messa  in  sicurezza  e   l'ammodernamento   delle   tratte
          autostradali A24 e A25  e  della  strada  statale  n.  4  a
          seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonche'
          per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali).
          - 1. Al  fine  di  accelerare  le  attivita'  di  messa  in
          sicurezza antisismica e il ripristino  della  funzionalita'
          delle Autostrade A24 e A25, e il  necessario  coordinamento
          dei  lavori  per  l'adeguamento  alla   normativa   tecnica
          nazionale  ed  europea,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' nominato apposito Commissario straordinario per
          l'espletamento   delle   attivita'    di    programmazione,
          progettazione,  affidamento  ed  esecuzione  dei  necessari
          interventi, da attuare per fasi funzionali secondo  livelli
          di priorita' per la sicurezza antisismica, nel limite delle
          risorse che si rendono disponibili a  legislazione  vigente
          per  la  parte  effettuata  con  contributo  pubblico.   Il
          Commissario dura in carica fino al  31  dicembre  2025.  Al
          Commissario  straordinario  e'  attribuito   un   compenso,
          determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, in misura non superiore  a  quella  prevista
          dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15  luglio
          2011, n. 111, i cui oneri sono posti a  carico  del  quadro
          economico dell'opera. 
              2.  Per   l'esercizio   dei   compiti   assegnati,   il
          Commissario straordinario  si  avvale,  come  struttura  di
          supporto tecnico-amministrativo, di una  societa'  pubblica
          di  gestione  di  lavori  pubblici  con  la  quale  stipula
          apposita convenzione nonche' di esperti o  consulenti  fino
          al numero massimo di 10, scelti anche tra soggetti estranei
          alla pubblica amministrazione  ai  sensi  dell'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  di
          comprovata esperienza nel settore delle opere  pubbliche  e
          nelle discipline giuridiche  o  tecnico-ingegneristiche,  i
          cui costi sono posti a carico delle risorse disponibili per
          il finanziamento dell'opera nel limite  complessivo  del  3
          per cento. 
              3.  Allo  scopo  di  poter  celermente   stabilire   le
          condizioni per l'effettiva  realizzazione  dei  lavori,  il
          Commissario  straordinario,  assume   ogni   determinazione
          ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
          lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente  piu'
          vantaggiosa,  provvede  allo  sviluppo,  rielaborazione   e
          approvazione  dei  progetti  non  ancora  appaltati,  anche
          avvalendosi dei Provveditorati  interregionali  alle  opere
          pubbliche, di istituti universitari nonche' di societa'  di
          progettazione altamente specializzate nel settore, mediante
          specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
          migliori pratiche, con oneri a carico del quadro  economico
          dell'opera.  L'approvazione  dei  progetti  da  parte   del
          Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
          effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
          nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
          lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
          ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
          sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
          culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
          adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
          fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
          di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
          l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
          si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
          altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
          giudizio; in tal caso il termine di sessanta giorni di  cui
          al secondo periodo e' sospeso  fino  al  ricevimento  della
          documentazione richiesta  e,  a  partire  dall'acquisizione
          della medesima documentazione, per un  periodo  massimo  di
          trenta  giorni,  decorso  il  quale  i  chiarimenti  o  gli
          elementi integrativi si intendono  comunque  acquisiti  con
          esito  positivo.  Ove  sorga  l'esigenza  di  procedere  ad
          accertamenti di natura tecnica, l'autorita'  competente  ne
          da' preventiva comunicazione al Commissario straordinario e
          il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo  e'
          sospeso,  fino  all'acquisizione  delle  risultanze   degli
          accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di  trenta
          giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo. 
              4. Per l'esecuzione dell'attivita' di cui al  comma  3,
          il Commissario straordinario,  entro  trenta  giorni  dalla
          nomina, definisce il programma  di  riqualificazione  delle
          tratte  delle  Autostrade  A24  e  A25  comprensivo   degli
          interventi di messa in sicurezza antisismica e  adeguamento
          alle  norme  tecniche  sopravvenute,  tenendo  conto  della
          soluzione economicamente piu' vantaggiosa  ed  individuando
          eventuali   interventi   da   realizzare   da   parte   del
          concessionario.  Per   gli   interventi   individuati,   il
          Commissario straordinario procede, entro  90  giorni  dalla
          definizione del  programma  ed  autonomamente  rispetto  al
          concessionario, alla predisposizione o  rielaborazione  dei
          progetti non  ancora  appaltati,  definisce  il  fabbisogno
          finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle
          risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e
          realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi
          funzionali secondo livelli di priorita'  per  la  sicurezza
          antisismica. Al perfezionamento dell'iter  approvativo,  il
          Commissario  straordinario  procede   all'affidamento   dei
          lavori. Dal  momento  dell'affidamento  dei  lavori  e  per
          l'intera durata degli stessi il  Commissario  straordinario
          sovraintende alla gestione delle tratte interessate e  agli
          eventuali  interventi  realizzati  dal  concessionario   ed
          emana,  d'intesa  con  il  concessionario,  i   conseguenti
          provvedimenti per la regolazione del traffico. 
              5. In relazione alle attivita' di cui al  comma  3,  il
          Commissario straordinario assume direttamente  le  funzioni
          di stazione appaltante e opera in deroga alle  disposizioni
          di legge in materia di contratti pubblici, fatto  salvo  il
          rispetto  delle  disposizioni  del   codice   delle   leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli
          inderogabili   derivanti    dall'appartenenza    all'Unione
          europea.  Per  le  occupazioni  di   urgenza   e   per   le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi,  il  Commissario  straordinario,  con   proprio
          decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza
          e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con
          la sola presenza di  due  rappresentanti  della  regione  o
          degli enti territoriali interessati, prescindendo  da  ogni
          altro adempimento. 
              5-bis. Al fine di completare  gli  interventi  relativi
          alla  strada  statale  n.  4  "via  Salaria"   -   variante
          Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al
          km 161+500, nonche' gli  interventi  relativi  alla  strada
          statale n. 4 "via Salaria"  -  Realizzazione  di  strada  a
          quattro corsie dal km 36 al km 54, e' autorizzata la  spesa
          di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e  di  17  milioni  di
          euro per l'anno 2021 per le attivita' di progettazione,  da
          concludere entro dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite
          all'ANAS S.p.A. per le attivita' di progettazione  nonche',
          per la quota eventualmente residua,  per  la  realizzazione
          dei medesimi interventi, che sono  inseriti  nel  contratto
          di,  programma  con  l'ANAS   S.p.A.   con   priorita'   di
          finanziamento e realizzazione. 
              5-quater.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020  e  a
          17 milioni di euro per l'anno 2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2020-2022, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2020,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              6.  Il  concessionario  autostradale   prosegue   nella
          gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i
          relativi pedaggi. Entro 30  giorni  dalla  definizione  del
          programma di cui  al  comma  4  da  parte  del  Commissario
          straordinario,  il  concessionario  propone  al  concedente
          l'atto  aggiuntivo  alla  Convenzione  e  il  nuovo   Piano
          economico  finanziario  aggiornato  secondo  la  disciplina
          prevista dall'Autorita' di Regolazione  dei  Trasporti,  in
          coerenza con il  presente  articolo  e  con  gli  eventuali
          interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4. 
              7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui
          al  comma  1,  e'  autorizzata   l'apertura   di   apposita
          contabilita'    speciale    intestata    al     Commissario
          straordinario,  alla  quale  affluiscono   annualmente   le
          risorse  gia'  destinate  agli  interventi   del   presente
          articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di  investimento
          di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27  dicembre
          2017, n. 205 e all'articolo 1, comma  95,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, per il finanziamento dei  lavori  di
          ripristino  e  della  messa  in  sicurezza   delle   tratte
          autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi  sismici  del
          2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti  di
          bilancio  annuali  e  delle   disponibilita'   allo   scopo
          destinate a legislazione vigente. 
              7-bis. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e fino alla
          data del  31  dicembre  2021,  al  fine  di  accelerare  la
          realizzazione delle infrastrutture autostradali relative  a
          una o piu' regioni, l'affidamento di cui all'articolo  178,
          comma 8-ter, del codice di cui al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n.  50,  puo'  avvenire  anche  in  favore  di
          societa'  integralmente  partecipate  da  altre   pubbliche
          amministrazioni   nelle   forme   previste   dal    decreto
          legislativo 19 agosto 2016,  n.  175.  Il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti esercita sulla  societa'  il
          controllo analogo di cui all'articolo 5 del  citato  codice
          di cui al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
          secondo le modalita'  previste  dal  citato  articolo  178,
          comma 8-ter.». 
              - Si riporta l'articolo 2119 del Regio decreto 16 marzo
          1942, n. 262 (Approvazione del testo del Codice civile): 
              «Art. 2119 (Recesso per giusta causa). -  Ciascuno  dei
          contraenti puo' recedere dal contratto prima della scadenza
          del termine, se il contratto  e'  a  tempo  determinato,  o
          senza preavviso, se il contratto e' a tempo  indeterminato,
          qualora  si  verifichi  una  causa  che  non  consenta   la
          prosecuzione  anche  provvisoria,  del  rapporto.   Se   il
          contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro
          che recede per giusta causa compete  l'indennita'  indicata
          nel secondo comma dell'articolo precedente. 
              Non  costituisce  giusta  causa  di   risoluzione   del
          contratto    la    liquidazione    coatta    amministrativa
          dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui
          rapporti di lavoro sono regolati dal codice della  crisi  e
          dell'insolvenza.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  2,  comma  2-septies,   del
          decreto-legge  10  settembre  2021,   n.121   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  investimenti  e  sicurezza  delle
          infrastrutture,  dei   trasporti   e   della   circolazione
          stradale,  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale  per
          la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
          e  autostradali.),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 novembre 2021, n. 156: 
              «Art.   2   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          investimenti e sicurezza nel settore  delle  infrastrutture
          autostradali e idriche). - (Omissis). 
              2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
          mobilita' sostenibili, con riferimento alla societa' di cui
          al comma 2-sexies, sono definiti l'atto  costitutivo  e  lo
          statuto sociale, sono nominati gli organi  sociali  per  il
          primo periodo di durata in carica,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni del testo  unico  in  materia  di  societa'  a
          partecipazione pubblica, di cui al decreto  legislativo  19
          agosto 2016, n. 175, sono stabilite le remunerazioni  degli
          stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del
          codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento  al
          mercato,  per   la   remunerazione   degli   amministratori
          investiti di particolari cariche da parte del consiglio  di
          amministrazione ai sensi dell'articolo 2389,  terzo  comma,
          del  codice  civile,  in  deroga  all'articolo  23-bis  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214.  Le
          successive modifiche allo statuto e  le  successive  nomine
          dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
          del codice civile. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              -  La  direttiva  26  febbraio  2014,   n.   2014/24/UE
          (Direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sugli
          appalti pubblici e che abroga la direttiva  2004/18/CE)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  28
          marzo 2014, n. L 94. 
              -  La  direttiva  26  febbraio  2014,   n.   2014/25/UE
          (Direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sulle
          procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei   settori
          dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi
          postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014,
          n. L 94. 
              - Si riportano gli articoli 30, 34, 35,  42  e  54  del
          decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
              «Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e  l'esecuzione
          di  appalti  e   concessioni).   -   1.   L'affidamento   e
          l'esecuzione  di  appalti  di   opere,   lavori,   servizi,
          forniture e  concessioni,  ai  sensi  del  presente  codice
          garantisce la qualita' delle prestazioni e  si  svolge  nel
          rispetto   dei   principi   di   economicita',   efficacia,
          tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti
          e delle concessioni,  le  stazioni  appaltanti  rispettano,
          altresi',   i   principi   di   libera   concorrenza,   non
          discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche'  di
          pubblicita' con le modalita' indicate nel presente  codice.
          Il principio di economicita' puo' essere  subordinato,  nei
          limiti in  cui  e'  espressamente  consentito  dalle  norme
          vigenti e dal presente codice,  ai  criteri,  previsti  nel
          bando, ispirati a esigenze  sociali,  nonche'  alla  tutela
          della salute, dell'ambiente,  del  patrimonio  culturale  e
          alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
          di vista energetico. 
              2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun
          modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire
          o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici  o,
          nelle  procedure  di  aggiudicazione   delle   concessioni,
          compresa la stima del valore, taluni  lavori,  forniture  o
          servizi. 
              3.   Nell'esecuzione   di   appalti   pubblici   e   di
          concessioni,  gli  operatori   economici   rispettano   gli
          obblighi  in  materia  ambientale,  sociale  e  del  lavoro
          stabiliti  dalla  normativa  europea   e   nazionale,   dai
          contratti collettivi o  dalle  disposizioni  internazionali
          elencate nell'allegato X. 
              4.  Al  personale  impiegato  nei  lavori,  servizi   e
          forniture oggetto di  appalti  pubblici  e  concessioni  e'
          applicato il contratto collettivo nazionale e  territoriale
          in vigore per il settore e  per  la  zona  nella  quale  si
          eseguono  le  prestazioni   di   lavoro   stipulato   dalle
          associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
          quelli il  cui  ambito  di  applicazione  sia  strettamente
          connesso  con  l'attivita'  oggetto  dell'appalto  o  della
          concessione   svolta   dall'impresa   anche   in    maniera
          prevalente. 
              5. In caso di inadempienza contributiva risultante  dal
          documento unico  di  regolarita'  contributiva  relativo  a
          personale dipendente dell'affidatario o del  subappaltatore
          o dei soggetti titolari di  subappalti  e  cottimi  di  cui
          all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del  contratto,
          la  stazione  appaltante  trattiene  dal   certificato   di
          pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per  il
          successivo versamento diretto  agli  enti  previdenziali  e
          assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
              5-bis. In  ogni  caso  sull'importo  netto  progressivo
          delle prestazioni e' operata una ritenuta  dello  0,50  per
          cento; le ritenute possono essere  svincolate  soltanto  in
          sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione  da  parte
          della stazione appaltante del certificato di collaudo o  di
          verifica di  conformita',  previo  rilascio  del  documento
          unico di regolarita' contributiva. 
              6. In caso di ritardo nel pagamento delle  retribuzioni
          dovute al personale di cui  al  comma  5,  il  responsabile
          unico del procedimento  invita  per  iscritto  il  soggetto
          inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a  provvedervi
          entro i successivi  quindici  giorni.  Ove  non  sia  stata
          contestata formalmente e motivatamente la fondatezza  della
          richiesta entro il termine  sopra  assegnato,  la  stazione
          appaltante paga anche  in  corso  d'opera  direttamente  ai
          lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
          importo dalle somme dovute  all'affidatario  del  contratto
          ovvero dalle somme dovute  al  subappaltatore  inadempiente
          nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai  sensi
          dell'articolo 105. 
              7. I criteri di partecipazione alle gare devono  essere
          tali da non escludere le  microimprese,  le  piccole  e  le
          medie imprese. 
              8. Per quanto non espressamente previsto  nel  presente
          codice  e  negli  atti   attuativi,   alle   procedure   di
          affidamento  e  alle  altre  attivita'  amministrative   in
          materia  di  contratti  pubblici  nonche'   di   forme   di
          coinvolgimento degli enti del Terzo  settore  previste  dal
          titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si
          applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto  1990,
          n.  241,  alla  stipula  del  contratto  e  alla  fase   di
          esecuzione  si  applicano  le   disposizioni   del   codice
          civile.». 
              «Art.  34  (Criteri  di  sostenibilita'  energetica   e
          ambientale). - 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono  al
          conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
          d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
          settore   della   pubblica    amministrazione    attraverso
          l'inserimento, nella documentazione progettuale e di  gara,
          almeno  delle  specifiche   tecniche   e   delle   clausole
          contrattuali  contenute  nei  criteri   ambientali   minimi
          adottati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  e  conformemente,  in
          riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei  settori
          della  ristorazione  collettiva  e  fornitura  di   derrate
          alimentari,  anche   a   quanto   specificamente   previsto
          all'articolo 144. 
              2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto  di
          cui al comma 1, in particolare i  criteri  premianti,  sono
          tenuti in considerazione anche ai fini  della  stesura  dei
          documenti  di  gara   per   l'applicazione   del   criterio
          dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  ai  sensi
          dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di  contratti  relativi
          alle categorie  di  appalto  riferite  agli  interventi  di
          ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione  e
          ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al  comma
          1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile,  in
          funzione   della   tipologia   di   intervento   e    della
          localizzazione delle opere da  realizzare,  sulla  base  di
          adeguati criteri definiti  dal  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare. 
              3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica  per  gli
          affidamenti  di  qualunque  importo,   relativamente   alle
          categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori
          oggetto dei criteri ambientali minimi adottati  nell'ambito
          del citato Piano d'azione.». 
              «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e  metodi  di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di  lavori
          e per le concessioni; 
                b)  euro  135.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                c) euro 209.000 (240) per  gli  appalti  pubblici  di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali  e
          di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
              2.  Nei  settori  speciali,  le  soglie  di   rilevanza
          comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
                b) euro 418.000 per  gli  appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
                c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi,  per  i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
              3.  Le  soglie  di  cui  al  presente   articolo   sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
              4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
          di lavori,  servizi  e  forniture  e'  basato  sull'importo
          totale    pagabile,    al    netto    dell'IVA,    valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
              5.  Se  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
              6. La scelta del  metodo  per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
              7. Il valore stimato dell'appalto  e'  quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
              8. Per gli appalti pubblici di lavori  il  calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
              9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                a) quando un'opera  prevista  o  una  prestazione  di
          servizi puo' dare luogo ad appalti  aggiudicati  per  lotti
          distinti, e' computato il valore complessivo stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                b) quando il valore cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              10. Per gli appalti di forniture: 
                a) quando un progetto  volto  ad  ottenere  forniture
          omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati  per  lotti
          distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1
          e 2  e'  computato  il  valore  complessivo  stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                b) quando il valore cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              11. In deroga a quanto previsto dai commi 9  e  10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
              12. Se gli appalti pubblici di forniture o  di  servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
                a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
          successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti  o
          dell'esercizio precedente, rettificato, ove  possibile,  al
          fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in  termini   di
          quantita' o  di  valore  che  potrebbero  sopravvenire  nei
          dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
                b)  il  valore  stimato  complessivo  dei   contratti
          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo
          e' superiore ai dodici mesi. 
              13. Per gli appalti pubblici di  forniture  aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
                a) per gli appalti  pubblici  di  durata  determinata
          pari  o  inferiore  a  dodici  mesi,  il   valore   stimato
          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata
          supera i dodici mesi, il valore complessivo,  ivi  compreso
          il valore stimato dell'importo residuo; 
                b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
          che  non  puo'   essere   definita,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              14. Per gli appalti pubblici di servizi, il  valore  da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
                a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare  e
          altre forme di remunerazione; 
                b) per i servizi bancari e altri servizi  finanziari:
          gli onorari, le commissioni  da  pagare,  gli  interessi  e
          altre forme di remunerazione; 
                c) per gli appalti riguardanti la progettazione:  gli
          onorari,  le  commissioni  da  pagare  e  altre  forme   di
          remunerazione; 
                d) per  gli  appalti  pubblici  di  servizi  che  non
          fissano un prezzo complessivo: 
                  1) in caso di appalti di durata determinata pari  o
          inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
          per l'intera loro durata; 
                  2) in caso di appalti  di  durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              15. Il calcolo del valore stimato di un  appalto  misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
              16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici  di
          acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
          valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso  dei
          contratti previsti durante l'intera  durata  degli  accordi
          quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
              17. Nel caso  di  partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
              18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
          l'importo dell'anticipazione del  prezzo  pari  al  20  per
          cento  da  corrispondere  all'appaltatore  entro   quindici
          giorni    dall'effettivo    inizio    della    prestazione.
          L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel  caso
          di consegna in via d'urgenza, ai  sensi  dell'articolo  32,
          comma  8,  del  presente  codice,   e'   subordinata   alla
          costituzione   di   garanzia   fideiussoria   bancaria    o
          assicurativa di importo pari  all'anticipazione  maggiorato
          del  tasso  di  interesse  legale  applicato   al   periodo
          necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
          cronoprogramma della prestazione. La predetta  garanzia  e'
          rilasciata da imprese bancarie  autorizzate  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,   o
          assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
          si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai  requisiti
          di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
          rispettiva attivita'. La garanzia  puo'  essere,  altresi',
          rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
          degli intermediari finanziari di cui all'articolo  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.  L'importo
          della  garanzia  viene  gradualmente   ed   automaticamente
          ridotto  nel  corso  della  prestazione,  in  rapporto   al
          progressivo  recupero  dell'anticipazione  da  parte  delle
          stazioni     appaltanti.     Il     beneficiario     decade
          dall'anticipazione,  con  obbligo   di   restituzione,   se
          l'esecuzione della prestazione non procede, per  ritardi  a
          lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  Sulle  somme
          restituite sono dovuti gli interessi legali con  decorrenza
          dalla data di erogazione della anticipazione.». 
              «Art. 42 (Conflitto di interesse).  -  1.  Le  stazioni
          appaltanti prevedono misure  adeguate  per  contrastare  le
          frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire  e
          risolvere in modo efficace ogni  ipotesi  di  conflitto  di
          interesse   nello   svolgimento    delle    procedure    di
          aggiudicazione degli appalti e delle concessioni,  in  modo
          da  evitare  qualsiasi  distorsione  della  concorrenza   e
          garantire la parita' di trattamento di tutti gli  operatori
          economici. 
              2. Si ha conflitto d'interesse quando il  personale  di
          una stazione appaltante o di un prestatore di servizi  che,
          anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
          svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti
          e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo,
          il  risultato,  ha,  direttamente  o   indirettamente,   un
          interesse  finanziario,   economico   o   altro   interesse
          personale che puo' essere percepito come una minaccia  alla
          sua  imparzialita'  e  indipendenza  nel   contesto   della
          procedura di appalto  o  di  concessione.  In  particolare,
          costituiscono situazione di conflitto di  interesse  quelle
          che   determinano   l'obbligo   di   astensione    previste
          dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          16 aprile 2013, n. 62. 
              3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma
          2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante,
          ad   astenersi   dal   partecipare   alla   procedura    di
          aggiudicazione degli appalti  e  delle  concessioni.  Fatte
          salve  le  ipotesi  di  responsabilita'  amministrativa   e
          penale, la mancata astensione nei  casi  di  cui  al  primo
          periodo  costituisce  comunque  fonte  di   responsabilita'
          disciplinare a carico del dipendente pubblico. 
              4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per
          la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 
              5.  La  stazione  appaltante   vigila   affinche'   gli
          adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.». 
              «Art. 54 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni  appaltanti
          possono  concludere  accordi  quadro  nel  rispetto   delle
          procedure di cui  al  presente  codice.  La  durata  di  un
          accordo quadro non supera i quattro anni  per  gli  appalti
          nei settori ordinari e gli otto anni per  gli  appalti  nei
          settori speciali, salvo in  casi  eccezionali,  debitamente
          motivati  in   relazione,   in   particolare,   all'oggetto
          dell'accordo quadro. 
              2. Nei settori  ordinari,  gli  appalti  basati  su  un
          accordo  quadro  sono  aggiudicati  secondo  le   procedure
          previste dal presente  comma  e  dai  commi  3  e  4.  Tali
          procedure sono  applicabili  solo  tra  le  amministrazioni
          aggiudicatrici, individuate  nell'avviso  di  indizione  di
          gara o nell'invito a confermare interesse, e gli  operatori
          economici parti dell'accordo quadro concluso.  Gli  appalti
          basati su un accordo quadro non comportano in  nessun  caso
          modifiche sostanziali alle condizioni fissate  nell'accordo
          quadro in particolare nel caso di cui al comma 3. 
              3. Nell'ambito di un accordo  quadro  concluso  con  un
          solo operatore  economico,  gli  appalti  sono  aggiudicati
          entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro
          stesso. L'amministrazione  aggiudicatrice  puo'  consultare
          per  iscritto  l'operatore  economico  parte   dell'accordo
          quadro, chiedendogli di completare, se necessario,  la  sua
          offerta. 
              4.  L'accordo  quadro  concluso  con   piu'   operatori
          economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita': 
                a) secondo i termini  e  le  condizioni  dell'accordo
          quadro,  senza  riaprire  il  confronto   competitivo,   se
          l'accordo quadro contiene tutti i termini che  disciplinano
          la prestazione dei lavori, dei servizi e  delle  forniture,
          nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli
          operatori economici parti dell'accordo  quadro  effettuera'
          la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti
          di   gara   per    l'accordo    quadro.    L'individuazione
          dell'operatore  economico  parte  dell'accordo  quadro  che
          effettuera' la prestazione avviene sulla base di  decisione
          motivata   in   relazione    alle    specifiche    esigenze
          dell'amministrazione; 
                b) se l'accordo quadro contiene tutti i  termini  che
          disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
          forniture, in  parte  senza  la  riapertura  del  confronto
          competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte,  con
          la riapertura del confronto competitivo tra  gli  operatori
          economici  parti  dell'accordo  quadro  conformemente  alla
          lettera c), qualora tale possibilita' sia  stata  stabilita
          dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti  di  gara
          per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori,
          forniture o servizi  debbano  essere  acquisiti  a  seguito
          della riapertura del confronto competitivo  o  direttamente
          alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a
          criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di  gara
          per l'accordo quadro.  Tali  documenti  di  gara  precisano
          anche  quali  condizioni  possono  essere   soggette   alla
          riapertura  del  confronto  competitivo.  Le   disposizioni
          previste  dalla  presente  lettera,   primo   periodo,   si
          applicano anche a ogni lotto di un accordo  quadro  per  il
          quale tutti i termini che disciplinano la  prestazione  dei
          lavori, dei servizi e delle forniture  in  questione,  sono
          definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti
          tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori,
          dei servizi e delle forniture per altri lotti; 
                c)  riaprendo  il  confronto  competitivo   tra   gli
          operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
          quadro non contiene tutti i  termini  che  disciplinano  la
          prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture. 
              5. I confronti competitivi di cui al comma  4,  lettere
          b) e  c),  si  basano  sulle  stesse  condizioni  applicate
          all'aggiudicazione  dell'accordo  quadro,   se   necessario
          precisandole, e su altre condizioni indicate nei  documenti
          di  gara  per  l'accordo  quadro,   secondo   la   seguente
          procedura: 
                a) per ogni appalto da aggiudicare  l'amministrazione
          aggiudicatrice  consulta   per   iscritto   gli   operatori
          economici  che  sono  in  grado   di   eseguire   l'oggetto
          dell'appalto; 
                b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un  termine
          sufficiente per presentare le offerte  relative  a  ciascun
          appalto specifico,  tenendo  conto  di  elementi  quali  la
          complessita'   dell'oggetto   dell'appalto   e   il   tempo
          necessario per la trasmissione delle offerte; 
                c) le offerte sono presentate per iscritto e il  loro
          contenuto non viene reso pubblico fino  alla  scadenza  del
          termine previsto per la loro presentazione; 
                d)   l'amministrazione    aggiudicatrice    aggiudica
          l'appalto  all'offerente  che   ha   presentato   l'offerta
          migliore sulla base dei criteri di  aggiudicazione  fissati
          nei documenti di gara per l'accordo quadro. 
              6. Nei settori  speciali,  gli  appalti  basati  su  un
          accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e  criteri
          oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto
          competitivo tra gli operatori economici parti  dell'accordo
          quadro concluso. Tali regole e criteri  sono  indicati  nei
          documenti di  gara  per  l'accordo  quadro  e  garantiscono
          parita' di trattamento tra gli  operatori  economici  parti
          dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del  confronto
          competitivo,  l'ente   aggiudicatore   fissa   un   termine
          sufficiente per consentire di presentare offerte relative a
          ciascun appalto specifico  e  aggiudicano  ciascun  appalto
          all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base
          ai  criteri  di  aggiudicazione  stabiliti  nel  capitolato
          d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non  puo'
          ricorrere  agli  accordi  quadro   in   modo   da   eludere
          l'applicazione  del  presente  decreto   o   in   modo   da
          ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.». 
              - La legge 27 dicembre 2006, n. 296  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  -  legge  finanziaria  2007),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, S.O. 
              - Si  riporta  l'articolo  340  del  Regio  decreto  19
          ottobre 1930, n. 1398 (Approvazione  del  testo  definitivo
          del Codice penale): 
              «Art.  340  (Interruzione  di  un  ufficio  o  servizio
          pubblico o  di  un  servizio  di  pubblica  necessita').  -
          Chiunque,  fuori  dei   casi   preveduti   da   particolari
          disposizioni di legge cagiona un'interruzione  o  turba  la
          regolarita' di un ufficio  o  servizio  pubblico  o  di  un
          servizio di pubblica necessita' e' punito con la reclusione
          fino a un anno. 
              Quando la condotta di cui al primo comma  e'  posta  in
          essere nel corso di  manifestazioni  in  luogo  pubblico  o
          aperto al pubblico, si applica la  reclusione  fino  a  due
          anni. 
              I capi, promotori od organizzatori sono puniti  con  la
          reclusione da uno a cinque anni.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale  11
          novembre 1972, n. 292, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in  materia  di
          accertamento delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella
          Gazzetta ufficiale16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 50 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art. 50 (Clausole sociali del bando di  gara  e  degli
          avvisi).  -  1.  Per  gli  affidamenti  dei  contratti   di
          concessione e di appalto di lavori  e  servizi  diversi  da
          quelli  aventi  natura   intellettuale,   con   particolare
          riguardo a quelli relativi a contratti ad  alta  intensita'
          di manodopera, i bandi di gara, gli  avvisi  e  gli  inviti
          inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea,
          specifiche  clausole  sociali   volte   a   promuovere   la
          stabilita'   occupazionale   del    personale    impiegato,
          prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei
          contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81.  I  servizi  ad
          alta intensita' di manodopera  sono  quelli  nei  quali  il
          costo della manodopera e'  pari  almeno  al  50  per  cento
          dell'importo totale del contratto.». 
              - Si riporta, l'articolo 12, comma 4, del decreto-legge
          28 settembre 2018, n.  109  (Disposizioni  urgenti  per  la
          citta' di Genova, la sicurezza della rete  nazionale  delle
          infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
          e 2017, il lavoro e le altre emergenze.),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2018, n. 130: 
              «Art. 12 (Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
          (Omissis). 
              4. Con riferimento alla sicurezza delle  infrastrutture
          stradali e autostradali e fermi restando  i  compiti  e  le
          responsabilita'  dei  soggetti  gestori,  l'Agenzia,  anche
          avvalendosi degli altri soggetti pubblici  che  operano  in
          materia di sicurezza delle infrastrutture: 
                a) esercita l'attivita'  ispettiva  finalizzata  alla
          verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori,
          dei relativi risultati e della corretta organizzazione  dei
          processi di manutenzione, nonche' l'attivita'  ispettiva  e
          di verifica a campione sulle infrastrutture,  obbligando  i
          gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro  delle
          stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo
          del   rischio,   nonche'   all'esecuzione   dei   necessari
          interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione  al
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili; 
                b) promuove l'adozione da  parte  dei  gestori  delle
          reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione  della
          Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
          infrastrutture certificati  da  organismi  di  parte  terza
          riconosciuti dall'Agenzia; 
                c) propone al Ministro delle infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili  l'adozione,  sentito  il  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  del   decreto   previsto
          dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15  marzo
          2011, n. 35; 
                d) stabilisce, con proprio provvedimento,  modalita',
          contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto
          sulla sicurezza stradale per i progetti  di  infrastruttura
          di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n.  35
          del 2011; 
                e)  cura  la  tenuta  dell'elenco  dei  soggetti  che
          possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del
          citato decreto  legislativo  n.  35  del  2011  nonche'  la
          relativa attivita' di formazione, nel  rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto; 
                f)  provvede  alla  classificazione  dei  tratti   ad
          elevata   concentrazione   di   incidenti   nonche'    alla
          classificazione  della  sicurezza  della  rete   esistente,
          secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato  decreto
          legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire,  con
          proprio   provvedimento,   criteri    e    modalita'    per
          l'applicazione  delle  misure  di  sicurezza  previste  dal
          medesimo decreto; 
                g) effettua, in attuazione del programma  annuale  di
          attivita' di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual  volta
          ne  ravvisi   l'opportunita'   anche   sulla   base   delle
          segnalazioni effettuate dal Ministero delle  infrastrutture
          e  della  mobilita'  sostenibili  o  di   altre   pubbliche
          amministrazioni, le ispezioni di sicurezza con le modalita'
          previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo  n.
          35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle  attivita'  di
          controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando
          ulteriori verifiche in sito; 
                h)  adotta  le  misure  di  sicurezza  temporanee  da
          applicare ai tratti di rete stradale interessati da  lavori
          stradali,  fissando  le  modalita'  di  svolgimento   delle
          ispezioni volte  ad  assicurare  la  corretta  applicazione
          delle stesse; 
                i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto
          previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo  n.
          35 del 2011; 
                l) propone al Ministro delle infrastrutture  e  della
          mobilita'   sostenibili   l'aggiornamento   delle   tariffe
          previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n.
          35 del 2011, da destinare all'Agenzia  per  lo  svolgimento
          delle attivita' di cui agli articoli 5  e  6  del  medesimo
          decreto legislativo; 
                m)   svolge   attivita'   di   studio,   ricerca    e
          sperimentazione   in    materia    di    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali. 
              (Omissis).».