((Art. 7 quater 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione  degli  articoli  7-bis  e
7-ter, pari complessivamente a 160 milioni di euro per l'anno 2022, a
150 milioni di euro per l'anno 2023 e  a  250  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, si provvede: 
  a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno  2022,  150  milioni  di
euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme di cui all'articolo 1, comma 813,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato  dalla  legge
30 dicembre 2021, n. 234; 
  b)  quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,   mediante
corrispondente  utilizzo  del  Fondo  di  parte   corrente   di   cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili; 
  c)  quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,   mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  13-duodecies
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
  d)  quanto  a  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 813,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2016): 
              «(Omissis). 
              813. All'articolo 43 della legge 24 dicembre  2012,  n.
          234, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: 
                "9-bis. Ai fini  della  tempestiva  esecuzione  delle
          sentenze  di  condanna  rese  dalla  Corte   di   giustizia
          dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2
          e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al
          pagamento degli oneri finanziari derivanti  dalle  predette
          sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo
          41-bis, comma 1, della presente legge, nel  limite  massimo
          di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100  milioni  di
          euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti
          effettuati, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          attiva  il  procedimento  di   rivalsa   a   carico   delle
          amministrazioni responsabili  delle  violazioni  che  hanno
          determinato   le   sentenze   di   condanna,   anche    con
          compensazione con i trasferimenti da  effettuare  da  parte
          dello Stato in favore delle amministrazioni stesse". 
              (Omissis).». 
              - La legge  30  dicembre  2021,  n.  234  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2022-2024),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2021,  n.
          310, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
          residui passivi). - (Omissis). 
              5. In esito al riaccertamento di cui  al  comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              - Si riporta l'articolo 13-duodecies del  decreto-legge
          28 ottobre  2020,  n.  137  (Ulteriori  misure  urgenti  in
          materia di tutela della salute, sostegno  ai  lavoratori  e
          alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: 
              «Art. 13-duodecies (Disposizioni di  adeguamento  e  di
          compatibilita' degli aiuti con le disposizioni europee).  -
          1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree  del
          territorio nazionale, caratterizzate  da  uno  scenario  di
          elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto,
          si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate
          ai sensi dell'articolo 19-bis. 
              2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di
          cui agli articoli  1,  1-bis,  8-bis,  9-bis,  9-quinquies,
          13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis, anche in conseguenza
          delle ordinanze del Ministro della salute del  10  novembre
          2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  280  del  10
          novembre 2020,  del  13  novembre  2020,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020,  e  del  20
          novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  290
          del  21  novembre  2020,  nonche'  in   conseguenza   delle
          eventuali successive ordinanze del Ministro  della  salute,
          adottate ai sensi dell'articolo  19-bis,  si  provvede  nei
          limiti del  fondo  allo  scopo  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
          una dotazione di 1.790 milioni di euro per  l'anno  2020  e
          190,1 milioni di euro per l'anno 2021. 
              3. Le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  2  sono
          utilizzate anche per  le  eventuali  regolazioni  contabili
          mediante versamento sulla contabilita'  speciale  n.  1778,
          intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio".  In
          relazione alle maggiori esigenze derivanti  dall'attuazione
          degli articoli 9-bis, 13-bis,  13-terdecies  e  22-bis,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, nei limiti delle risorse disponibili  del  fondo
          di cui al comma 2, le  occorrenti  variazioni  di  bilancio
          anche in conto residui. 
              4. Le  risorse  del  fondo  non  utilizzate  alla  fine
          dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate  nel  conto
          dei residui per essere utilizzate per le medesime finalita'
          previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi. 
              5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis
          e 9-bis si  applicano  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle
          condizioni previsti dalla comunicazione  della  Commissione
          europea del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",   e
          successive modificazioni. 
              6.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo 34.». 
              - Si riporta l'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti  in  materia
          fiscale   e   di   finanza   pubblica)   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».