((Art. 7 quinquies 
 
 
      Disposizioni in materia di distribuzione automobilistica 
 
   1. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  agli
accordi verticali tra il costruttore automobilistico o  l'importatore
e i singoli distributori autorizzati per  la  commercializzazione  di
veicoli non ancora immatricolati, nonche' di  autoveicoli  che  siano
stati immatricolati dai distributori autorizzati da non piu'  di  sei
mesi e che non abbiano percorso piu' di 6.000 chilometri. 
  2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore
autorizzato  hanno  durata  minima  di  cinque  anni  e  regolano  le
modalita' di vendita, i limiti del mandato, le rispettive  assunzioni
di responsabilita' e la ripartizione dei costi connessi alla vendita.
Ciascuna parte comunica, con nota in forma scritta  trasmessa  almeno
sei mesi prima della scadenza, l'intenzione  di  non  procedere  alla
rinnovazione dell'accordo,  a  pena  di  inefficacia  della  medesima
comunicazione. 
  3.  Il  costruttore  o  l'importatore,  prima   della   conclusione
dell'accordo di cui ai commi 1 e 2, nonche'  in  caso  di  successive
modifiche dello stesso, fornisce al distributore autorizzato tutte le
informazioni di cui sia  in  possesso,  che  risultino  necessarie  a
valutare consapevolmente l'entita' degli impegni  da  assumere  e  la
sostenibilita'  degli  stessi  in  termini  economici,  finanziari  e
patrimoniali, inclusa la stima  dei  ricavi  marginali  attesi  dalla
commercializzazione dei veicoli. 
  4. Al costruttore o all'importatore che recede  dall'accordo  prima
della scadenza contrattuale e'  fatto  obbligo  di  corrispondere  al
distributore   autorizzato   un    equo    indennizzo,    parametrato
congiuntamente al valore: 
  a) degli investimenti che questo ha in  buona  fede  effettuato  ai
fini dell'esecuzione dell'accordo e che non siano stati  ammortizzati
alla data di cessazione dell'accordo; 
  b) dell'avviamento per le attivita'  svolte  nell'esecuzione  degli
accordi, commisurato al fatturato del distributore autorizzato  negli
ultimi cinque anni di vigenza dell'accordo. 
  5. L'indennizzo di cui al  comma  4  non  e'  dovuto  nel  caso  di
risoluzione per inadempimento o quando il  recesso  sia  chiesto  dal
distributore autorizzato. 
  6. Il termine del 30 giugno 2022 di cui all'articolo  8,  comma  2,
primo  periodo,  del  decreto-legge  10  settembre  2021,   n.   121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,
e' differito al 30 settembre 2022.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 8, comma 2,  del  decreto-legge
          10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in  materia
          di  investimenti  e  sicurezza  delle  infrastrutture,  dei
          trasporti   e   della   circolazione   stradale,   per   la
          funzionalita' del Ministero delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici e dell'Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali  e  autostradali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
          n. 156: 
              «Art.  8  (Disposizioni   in   materia   di   incentivi
          all'acquisto di veicoli meno inquinanti e per i veicoli  di
          categoria M1, M1 speciali, N1 e L). - (Omissis). 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          alle procedure in corso alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto e continuano a  trovare  applicazione,  in
          quanto  compatibili,  le  disposizioni  del   decreto   del
          Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  82
          del  6  aprile  2019,  con  termine  di  scadenza,  per  la
          conclusione della procedura  prevista  dal  citato  decreto
          ministeriale di conferma della prenotazione dei  contributi
          nell'apposita  piattaforma  informatica,  fissato   al   31
          dicembre 2021 per le prenotazioni  inserite,  anche  se  in
          fase di completamento, dal 1° gennaio  2021  al  30  giugno
          2021, e con termine di scadenza fissato al 30  giugno  2022
          per quelle inserite tra il 1° luglio 2021 e il 31  dicembre
          2021.  I  medesimi  termini  si  applicano,  alle  medesime
          condizioni, alle prenotazioni dei  contributi  relativi  ai
          veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L. 
              (Omissis).».