Art. 9 
 
 Interventi  urgenti  per  la  funzionalita'  del   Ministero   delle
  infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  ((e  della  Scuola
  nazionale dell'amministrazione)) 
  1. Al  fine  di  realizzare  gli  investimenti  di  competenza  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili,
all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 393, primo periodo, le  parole:  «e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,  100
milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni  di  euro  ((per  l'anno
2025)), 250 milioni di euro ((per l'anno 2026, 300 milioni)) di  euro
per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036» sono sostituite  dalle
seguenti: «e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro  per  l'anno
2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 100  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 200 milioni di euro ((per l'anno 2025)), 250 milioni  di
euro ((per l'anno 2026, 300 milioni)) di euro per  l'anno  2027,  350
milioni di euro per l'anno 2028, 310 milioni di euro per l'anno 2029,
320 milioni di euro per  l'anno  2030  e  300  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2036»; 
    b) al comma 394, primo periodo, le parole: «la spesa  complessiva
di 5.000 milioni di euro, di cui 50  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  200
milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro  per  ((ciascuno
degli anni 2026 e 2027)), 400 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di
euro per ciascuno degli anni ((dal 2032 al 2034 e))  450  milioni  di
euro per l'anno 2035»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  spesa
complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di  euro  per
l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di  euro
per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni  di
euro per ((ciascuno degli anni 2026 e 2027)), 400 milioni di euro per
l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 420 milioni di euro
per l'anno 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni  di
euro per ciascuno degli anni ((dal 2032 al 2034 e))  450  milioni  di
euro per l'anno 2035»; 
    c) al comma 395, le parole: «la spesa di 20 milioni di  euro  per
l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025,  ((300  milioni  di
euro per l'anno 2026, 500 milioni)) di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal
2033 al 2036» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 20 milioni
di euro per l'anno 2022, di 40 milioni di euro per l'anno 2023, di 20
milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di  euro  per  l'anno
2025, di ((300 milioni di euro per l'anno 2026, di 500  milioni))  di
euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di 480 milioni di euro  per
l'anno 2029, di 460 milioni di euro per l'anno 2030, di  500  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 550 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036». 
  2. Sono  autorizzate  le  variazioni  delle  dotazioni  finanziarie
relative  alle  autorizzazioni  di  spesa  indicate  nell'allegato  I
annesso al presente decreto. 
  3. All'articolo 5 del decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili  puo'  essere  riconosciuta  al  coordinatore  del  CISMI
un'indennita' di funzione nel limite dell'autorizzazione di spesa  di
cui al comma 3 e a valere sulle risorse ivi previste e  comunque  non
superiore a 25.000 euro.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. In deroga alle previsioni di  cui  al  comma  1,  terzo
periodo, e fermo restando il limite di  spesa  di  cui  al  comma  3,
l'incarico di  coordinatore  del  CISMI  puo'  essere  conferito  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili ad un professore universitario di  I  fascia,  che  viene
collocato in aspettativa per l'intera durata dell'incarico  ai  sensi
dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382, con conservazione del trattamento  economico  in
godimento, che e' posto integralmente a carico  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili.   L'incarico   di
coordinatore ha una durata non inferiore a tre anni ed e' rinnovabile
una sola volta. Al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa
di cui  al  comma  3,  per  l'intera  durata  dell'incarico  e'  reso
contestualmente indisponibile all'interno del contingente di  cui  al
comma 1 il posto destinato al dirigente di ricerca.». 
  4. L'articolo 5-quinquies del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  e'
abrogato. 
  5. All'articolo  1,  comma  238,  terzo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, le parole: «e all'importo  di  euro  7.309.900
annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «,
all'importo di 7.309.900  euro  per  l'anno  2021  e  all'importo  di
10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022». 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede  mediante  utilizzo
delle ((risorse rivenienti dall'abrogazione della  disposizione))  di
cui al comma 4. 
  ((6-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  giugno  2022,  n.  79,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto,  in  relazione   agli
interventi finanziati in tutto o in parte con le  risorse  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza ovvero del Piano nazionale per  gli
investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, e dal titolo  II  della  parte  I  del  medesimo
decreto-legge n. 77 del 2021, il  Ministero  delle  infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili,  nei  limiti  delle   risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  effettua  il
monitoraggio dell'osservanza dei termini  procedimentali  di  cui  al
comma  3,  segnalando  alla  regione  competente  eventuali  ritardi,
proponendo eventuali interventi correttivi ed assegnando alla regione
un termine non superiore a  trenta  giorni  per  la  conclusione  del
procedimento. In caso di inosservanza del termine assegnato ai  sensi
del  primo  periodo,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili propone l'esercizio dei poteri  sostitutivi  di
cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131». 
  7.  All'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) gli interventi di piccola manutenzione nonche' quelli  atti
ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  sono  curati  direttamente  dalle
amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di  proprieta'
di terzi. Fermo restando  quanto  previsto  dal  periodo  precedente,
nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni e' fatta  salva
la possibilita' di finanziare  e  realizzare  l'esecuzione  anche  di
interventi relativi alla messa a norma  degli  impianti  o  correlati
alle norme in materia di prevenzione incendi, al fine di favorire  il
coordinamento degli  stessi  con  altri  interventi  di  manutenzione
ordinaria o straordinaria da eseguire ai sensi delle lettere a) e  b)
del presente comma e del comma 5. Sempre al fine di promuovere  forme
di razionalizzazione tra gli interventi, favorendo economie di  scala
e contribuendo al contenimento  dei  relativi  costi,  l'Agenzia  del
demanio o i Provveditorati  interregionali  per  le  opere  pubbliche
possono curare, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri,
l'esecuzione degli interventi di cui al periodo precedente, nei  casi
in cui interessino immobili gia' oggetto di finanziamenti per  lavori
nell'ambito  di  piani  di  investimento  approvati  dalla   medesima
Agenzia. Parimenti  i  Provveditorati  interregionali  per  le  opere
pubbliche possono gestire, previo atto di intesa  con  l'Agenzia  del
demanio,  l'esecuzione  degli  interventi  ascritti   ai   piani   di
intervento dell'Agenzia del demanio nei casi in cui questi riguardino
immobili  gia'  oggetto  di  finanziamento  nell'ambito  del  Sistema
accentrato  delle   manutenzioni.   Tutti   gli   interventi   curati
direttamente  dalle  amministrazioni  utilizzatrici  sono  comunicati
all'Agenzia del  demanio  preventivamente,  al  fine  del  necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere
a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine  di
verificare le previsioni contrattuali in materia»; 
  b) al comma 5, dopo il secondo periodo  e'  inserito  il  seguente:
«L'esecuzione degli interventi di manutenzione  ordinaria  ovvero  di
manutenzione  straordinaria  dei  lavori  di  importo  in  ogni  caso
inferiore a 100.000 euro, di cui al comma 2,  lettere  a)  e  b),  e'
curata,  senza   nuovi   o   maggiori   oneri,   direttamente   dalle
amministrazioni utilizzatrici degli immobili». 
  7-bis. Le disposizioni di  cui  all'articolo  23,  commi  11-bis  e
11-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, trovano applicazione anche nel periodo intercorrente tra la  data
dell'abrogazione dell'articolo 92, comma 7-bis, del codice di cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per effetto dell'articolo
217 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
la data di entrata in vigore della legge 14 giugno 2019, n. 55. 
  7-ter. All'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,  n.
215, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Resta ferma la  possibilita'  per  le  amministrazioni,  le
Autorita' indipendenti, la Commissione e gli enti indicati  al  comma
1, per motivate  esigenze,  previo  accordo  con  la  proprieta',  di
entrare nel  possesso  anticipato  anche  di  porzioni  di  immobili,
corrispondendo, nei limiti delle risorse  disponibili,  una  somma  a
titolo di anticipata occupazione, commisurata ai metri  quadri  delle
porzioni occupate e alla durata della predetta anticipata occupazione
e comunque non superiore a tre dodicesimi del canone annuo congruito;
il possesso anticipato non ha effetti sulla durata del  contratto  di
locazione come prevista dalle vigenti disposizioni e dagli  specifici
accordi contrattuali tra le parti».)) 
  8. All'articolo 121 del ((odice della strada, di cui  al))  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) ai commi 3 e 4, le parole «Dipartimento per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili»; 
    b) al comma 5, le parole «Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili»; 
    c) al comma 5-bis, le parole «Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e l'ultimo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «La Direzione generale  del  personale,  del
bilancio, degli affari generali  e  della  gestione  sostenibile  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede
a un controllo di qualita' sul predetto personale e a una  formazione
periodica dello stesso, secondo modalita' e  programmi  indicati  dal
Dipartimento per la mobilita' sostenibile.». 
  ((8-bis. Per le finalita' di cui all'articolo  121,  comma  3,  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  come  modificato  dal  comma  8  del  presente   articolo,   si
considerano validi  ad  ogni  effetto  di  legge  le  qualifiche,  le
abilitazioni e gli attestati di formazione  periodica,  previsti  dal
medesimo comma 3 del citato articolo 121,  conseguiti  dal  personale
del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili
anteriormente alla data del 16 giugno 2022. 
  8-ter. Al fine  di  consentire  lo  svolgimento  in  sicurezza  dei
percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)  degli
studenti  degli  istituti  nautici  e   professionali   della   pesca
commerciale  e  delle  produzioni   ittiche,   il   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministero dell'istruzione, entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede  a
definirne  le  modalita'  di  svolgimento  a  bordo  di  imbarcazioni
nautiche a decorrere  dall'anno  scolastico  2022/2023,  con  proprio
provvedimento che deve tenere conto di un percorso formativo, facendo
riferimento  alle  norme  IMO  STCW  1995,  e  successive  modifiche,
prevedendo per gli studenti  la  frequenza  del  corso  di  sicurezza
personale e  responsabilita'  sociali  (Personal  Safety  and  Social
Responsibilities - PSSR) con oneri a carico degli stessi.)) 
  9. Al fine di semplificare le ((procedure per la digitalizzazione))
e la  pubblicita'  degli  atti  mediante  trascrizione  nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto e per l'annotazione sulla
licenza di navigazione, ((al codice della nautica da diporto, di  cui
al decreto legislativo)) 18 luglio 2005, n. 171,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 17, comma  2,  le  parole:  «venti  giorni»  sono
sostitute dalle seguenti: «sessanta giorni»; 
    b) all'articolo 24, comma 2, le parole: «venti  giorni»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; 
    c) all'articolo 58, comma  1,  le  parole:  «venti  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni». 
  ((9-bis.  All'articolo  59,  comma  1,  lettera  aa),  del  decreto
legislativo 3 novembre 2017, n. 229, dopo la parola: «adozione»  sono
inserite le seguenti: «dei principi». 
  10. All'allegato A  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al punto  8),  le  parole:  «nonche'  Porto  di  Licata»  sono
sostituite dalle seguenti:  «,  Porto  di  Licata  nonche'  Porto  di
Sciacca»; 
    b) al punto 9), le parole: «Porti  di  Augusta  e  Catania»  sono
sostituite dalle seguenti: «Porti di Augusta, Catania e Pozzallo»; 
    c) al punto 10), le parole: «e Monopoli»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, Monopoli e Termoli»; 
    d) al punto 12), le parole:  «e  Ortona»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, Ortona e Vasto». 
  10-bis. Al decreto legislativo  1°  dicembre  2009,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «3-bis. Al fine di sviluppare ulteriori percorsi di formazione  che
favoriscano l'integrazione interdisciplinare fra il mondo accademico,
la   formazione   e   la   ricerca   nel   settore   della   pubblica
amministrazione, nonche' di integrare  il  sistema  della  formazione
universitaria, postuniversitaria, della ricerca e quello dell'accesso
sempre piu' qualificato nella  pubblica  amministrazione,  la  Scuola
puo' prevedere nella propria offerta formativa l'erogazione anche  di
corsi di alta formazione e di perfezionamento post lauream nei limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  3-ter. La Scuola, previo accreditamento ai sensi del regolamento di
cui al decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  14
dicembre  2021,  n.  226,  anche  in  deroga  al  requisito  di   cui
all'articolo  4,  comma  1,  lettera  a),  del  predetto  regolamento
relativamente al numero minimo  di  docenti  per  la  formazione  del
collegio del dottorato, comunque non  inferiore  a  sei,  individuati
anche tra professori universitari sulla base di una  convenzione  con
l'ateneo di appartenenza secondo le modalita' di cui all'articolo  6,
comma  11,  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,   in   quanto
compatibili, puo' altresi' emanare bandi per corsi  di  dottorato  in
Scienze della pubblica amministrazione, in favore di  un  massimo  di
otto candidati, fino al raggiungimento, a regime,  di  un  numero  di
frequentatori non superiore a  trentadue  unita',  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente»; 
  b) all'articolo 11, comma 2-bis, primo  periodo,  dopo  le  parole:
«possono essere» e' inserita la seguente: «prioritariamente». 
  10-ter. Le strutture finanziate con risorse assegnate dal Ministero
delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  ai  comuni  per
interventi straordinari  sul  patrimonio  residenziale  pubblico,  ai
sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5  agosto
1978, n.  457,  non  ancora  del  tutto  completate,  possono  essere
riutilizzate dai medesimi  comuni  beneficiari,  anche  eventualmente
cambiando la destinazione d'uso, a condizione che sia  garantita  una
finalita'  di  interesse  pubblico   generale.   Le   amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
presente comma  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  10-quater. All'art. 5, comma 2-ter,  del  decreto-legge  28  maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27  luglio
2004, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «sono  depositati»  sono
inserite le seguenti: «ai soli fini informativi»; 
  b) al quarto periodo, dopo le parole:  «Con  la  stessa  modalita'»
sono inserite le seguenti: «e per le medesime finalita'». 
  10-quinquies.  Al  fine  di  realizzare  gli  interventi   di   cui
all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  di
competenza del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, al medesimo articolo 1, comma 26, della citata legge  n.
160 del 2019, le parole da: «come previsto» fino a: «legge 28  giugno
2019, n. 58,» sono soppresse e le parole: «e' assegnata  al  soggetto
attuatore degli  interventi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'
trasferita alla medesima provincia».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 393, 394 e 395,  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2022-2024),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              393. Al fine  di  promuovere  la  sostenibilita'  della
          mobilita' urbana, anche mediante  l'estensione  della  rete
          metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle citta'
          di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, ivi  comprese  le
          attivita' di progettazione, e l'acquisto o il  rinnovo  del
          materiale rotabile, e' autorizzata la spesa di  40  milioni
          di euro per l'anno 2022, 30  milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200  milioni  di
          euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026,  300
          milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni  di  euro  per
          l'anno 2028, 310 milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  320
          milioni di euro per l'anno 2030 e 300 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni dal  2031  al  2036.  Con  decreto  del
          Ministro   delle   infrastrutture   e    della    mobilita'
          sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022,  sono
          definite le modalita'  di  assegnazione  delle  risorse  da
          destinare, in via prioritaria, alla predisposizione  ovvero
          al completamento dell'attivita'  di  progettazione  e  sono
          individuati gli interventi e  il  soggetto  attuatore,  con
          indicazione dei codici unici di progetto, le  modalita'  di
          monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i  relativi
          obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti  di
          cui al presente comma, nonche' le modalita'  di  revoca  in
          caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o
          di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma
          procedurale. Le informazioni  necessarie  per  l'attuazione
          degli interventi di cui al  presente  comma  sono  rilevate
          attraverso il sistema di monitoraggio  di  cui  al  decreto
          legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  e   i   sistemi
          collegati. 
              394. Per l'accelerazione degli  interventi  finalizzati
          alla promozione del trasporto con caratteristiche  di  alta
          velocita' e alta capacita' (AV/AC) sulla linea  ferroviaria
          adriatica,  anche  al  fine  dell'inserimento  nella   rete
          centrale  (Core  Network)  della   Rete   transeuropea   di
          trasporto  (TEN-T),  e'  autorizzata,  in  favore  di  Rete
          ferroviaria italiana Spa (RFI),  la  spesa  complessiva  di
          5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per l'anno
          2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023,  150  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno  2025,
          250 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2026  al
          2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028, 410  milioni  di
          euro per l'anno 2029, 420 milioni di euro per l'anno  2030,
          450 milioni di euro per l'anno 2031, 650  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034,  450  milioni  di
          euro per l'anno 2035. Le risorse di cui al  presente  comma
          sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di
          impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata  in
          vigore della presente legge. 
              395. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro  per
          l'anno 2022, di 40 milioni di euro per l'anno 2023,  di  20
          milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di euro per
          l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, di 500
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di 480
          milioni di euro per l'anno 2029, di 460 milioni di euro per
          l'anno 2030, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2031 e 2032 e di 550 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni dal 2033 al 2036 per il finanziamento del contratto di
          programma, parte investimenti 2022-2026  tra  il  Ministero
          delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e RFI. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 5, comma 1,  del  decreto-legge
          10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in  materia
          di  investimenti  e  sicurezza  delle  infrastrutture,  dei
          trasporti   e   della   circolazione   stradale,   per   la
          funzionalita' del Ministero delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici e dell'Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
          infrastrutture stradali e  autostradali),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,   n.   156
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   investimenti   e
          sicurezza  delle  infrastrutture,  dei  trasporti  e  della
          circolazione stradale, per la funzionalita'  del  Ministero
          delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  del
          Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  e  dell'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture stradali e  autostradali),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Disposizioni urgenti per la funzionalita'  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
          in materia di incentivi per funzioni  tecniche).  -  1.  Al
          fine di garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di
          titolarita' del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili, finanziati in tutto o in  parte  con
          le risorse del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  di
          cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio  del  12  febbraio  2021  ovvero  del  Piano
          nazionale  per  gli  investimenti  complementari   di   cui
          all'articolo 1 del decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
          n. 101, in coerenza con i relativi cronoprogrammi,  nonche'
          di promuovere e incrementare le  attivita'  di  studio,  di
          ricerca e di  sviluppo  nel  settore  della  sostenibilita'
          delle infrastrutture e della mobilita',  della  innovazione
          tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al
          contempo, nuove forme di intermodalita'  e  di  servizi  di
          rete  anche  attraverso  lo   svolgimento   di   specifiche
          attivita' di  natura  formativa,  e'  istituita  presso  il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili la struttura di missione, denominata Centro per
          l'innovazione   e   la   sostenibilita'   in   materia   di
          infrastrutture e mobilita', di seguito denominato  «CISMI»,
          che non costituisce struttura  dirigenziale  e  opera  alle
          dirette dipendenze del Ministro. Al CISMI e'  assegnato  un
          contingente complessivo di venti unita'  di  personale,  da
          individuarsi, nella misura di cinque ricercatori, di cinque
          tecnologi, di quattro primi ricercatori, di  quattro  primi
          tecnologi, di un dirigente tecnologo e di un  dirigente  di
          ricerca, tra il personale degli Enti  pubblici  di  ricerca
          collocato fuori  ruolo  con  mantenimento  del  trattamento
          economico  in   godimento   presso   l'amministrazione   di
          appartenenza  che  e'  posto  integralmente  a  carico  del
          predetto Ministero. Al coordinamento del CISMI e'  preposto
          il dirigente di ricerca individuato secondo le modalita' di
          cui al secondo periodo.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  puo'  essere
          riconosciuta al coordinatore  del  CISMI  un'indennita'  di
          funzione nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui  al
          comma 3 e a valere sulle risorse ivi  previste  e  comunque
          non superiore a  25.000  euro.  Per  lo  svolgimento  delle
          attivita' di cui al  presente  comma,  il  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  in  aggiunta
          al contingente di cui al secondo  periodo,  nel  limite  di
          spesa di euro 47.000 per l'anno 2021 e di  euro  140.000  a
          decorrere dall'anno 2022, puo' avvalersi  di  non  piu'  di
          quattro   esperti   o   consulenti   nominati   ai    sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165. 
              1-bis. In deroga alle previsioni di  cui  al  comma  1,
          terzo periodo, e fermo restando il limite di spesa  di  cui
          al comma 3,  l'incarico  di  coordinatore  del  CISMI  puo'
          essere   conferito   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'   sostenibili   ad   un
          professore universitario di I fascia, che  viene  collocato
          in aspettativa per l'intera durata dell'incarico  ai  sensi
          dell'articolo  13  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  con  conservazione  del
          trattamento  economico   in   godimento,   che   e'   posto
          integralmente a carico del Ministero delle infrastrutture e
          della mobilita' sostenibili. L'incarico di coordinatore  ha
          una durata non inferiore a tre anni ed e'  rinnovabile  una
          sola volta. Al fine di assicurare il rispetto del limite di
          spesa di cui al comma 3, per l'intera durata  dell'incarico
          e'  reso  contestualmente  indisponibile  all'interno   del
          contingente di  cui  al  comma  1  il  posto  destinato  al
          dirigente di ricerca. 
              (Omissis).». 
              - L'articolo 5-quinquies, del decreto-legge  18  aprile
          2019, n. 32  (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del
          settore dei contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli
          interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana  e  di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  abrogato
          dalla presente legge, recava: 
              «Art. 5-quinquies (Disposizioni urgenti in  materia  di
          infrastrutture).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 238,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2005), come modificato dalla presente legge: 
              «(Omissis). 
              238. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro  il  31  gennaio  2005,  e'
          stabilito un incremento delle tariffe  applicabili  per  le
          operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo
          18 della legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,  in  modo  da
          assicurare, su base  annua,  maggiori  entrate  pari  a  24
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
          predette maggiori entrate, pari  ad  euro  20  milioni  per
          l'anno 2005, e ad euro 12  milioni  a  decorrere  dall'anno
          2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
          oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e  5,  del  decreto
          legislativo 20 agosto 2002, n. 190.  La  riassegnazione  di
          cui al precedente periodo e' limitata all'importo  di  euro
          6.120.000 per l'anno 2013, all'importo  di  euro  9.278.000
          per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000  per  l'anno
          2015, all'importo  di  euro  10.215.000  per  l'anno  2016,
          all'importo di 11,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e
          all'importo di 5.809.900 euro per l'anno 2020,  all'importo
          di  7.309.900  euro  per  l'anno  2021  e  all'importo   di
          10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 33 del decreto-legge 30  aprile
          2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          giugno  2022,  n.  79   (Ulteriori   misure   urgenti   per
          l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR), come modificato dalla seguente legge: 
              «Art. 33 (Disposizioni  urgenti  per  la  realizzazione
          degli impianti di elettrificazione dei porti). - 1. Al fine
          di provvedere alla realizzazione degli interventi  previsti
          dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,  misura  M3C2,
          Riforma 1.3, i progetti  destinati  alla  realizzazione  di
          opere e impianti di elettrificazione dei porti  nonche'  le
          opere e le infrastrutture connesse, necessarie  o  comunque
          indispensabili alla costruzione,  alla  elettrificazione  e
          all'esercizio degli impianti stessi, autorizzati  ai  sensi
          del comma 2, sono da  considerarsi  di  pubblica  utilita',
          anche ai sensi  dell'articolo  12  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
          Presidente della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  e
          caratterizzati da indifferibilita' ed urgenza. 
              2.  Fatti  salvi  i  provvedimenti  di  competenza  del
          Ministero dell'interno  in  materia  di  prevenzione  degli
          incendi, la costruzione e  l'esercizio  degli  impianti  di
          elettrificazione dei porti,  gli  interventi  di  modifica,
          potenziamento,   rifacimento   totale    o    parziale    e
          riattivazione di detti impianti,  nonche'  le  opere  e  le
          infrastrutture connesse, necessarie o  indispensabili  alla
          costruzione, alla elettrificazione  e  all'esercizio  degli
          impianti  stessi,  ivi  inclusi   gli   interventi,   anche
          consistenti in demolizione di manufatti o in interventi  di
          ripristino ambientale, occorrenti per  la  riqualificazione
          delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad
          una  autorizzazione   unica,   rilasciata   dalla   regione
          competente nel rispetto delle normative vigenti in  materia
          di tutela dell'ambiente e di tutela  del  paesaggio  e  del
          patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
          variante allo strumento urbanistico. 
              3. L'autorizzazione di cui al  comma  2  e'  rilasciata
          all'esito  di   una   conferenza   di   servizi,   promossa
          dall'Autorita'  di  sistema  portuale   o   dalla   regione
          competente  e  svolta   secondo   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla
          quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi
          compresa  l'autorita'  competente  al  rilascio  ai   sensi
          dell'articolo 36 del codice della navigazione, di  apposita
          concessione di durata non inferiore a quindici anni  e  con
          canone  determinato  ai  sensi  dell'articolo  39,  secondo
          comma, del medesimo codice della navigazione.  Il  rilascio
          dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a  costruire   ed
          esercire  gli  impianti,   in   conformita'   al   progetto
          approvato.  Il  termine  massimo  per  la  conclusione  del
          procedimento unico non puo' essere superiore  a  centoventi
          giorni, ovvero a centottanta nel caso in cui sia necessario
          il procedimento di valutazione di impatto ambientale  o  la
          verifica di assoggettabilita' sul progetto di  fattibilita'
          tecnico-economica. 
              4.  Ogni  eventuale  procedimento  di  valutazione   di
          impatto ambientale o della verifica di assoggettabilita' da
          svolgersi sul progetto di  fattibilita'  tecnico-economica,
          ivi inclusi quelli che riguardano le opere  connesse  e  le
          infrastrutture  indispensabili,  e'  di  competenza   della
          regione. A tal fine, tutti i termini previsti dall'articolo
          27-bis, commi da 1 a 5, del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, sono dimezzati. 
              4-bis. Fermo restando  quanto  previsto,  in  relazione
          agli interventi finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le
          risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza  ovvero
          del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  di
          cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
          n. 101, dagli articoli 9, 10  e  12  del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108, e dal titolo II della parte I
          del medesimo decreto-legge n. 77  del  2021,  il  Ministero
          delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  nei
          limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   effettua   il
          monitoraggio dell'osservanza dei termini procedimentali  di
          cui  al  comma  3,  segnalando  alla   regione   competente
          eventuali   ritardi,   proponendo   eventuali    interventi
          correttivi  ed  assegnando  alla  regione  un  termine  non
          superiore  a  trenta  giorni   per   la   conclusione   del
          procedimento. In caso di inosservanza del termine assegnato
          ai  sensi   del   primo   periodo,   il   Ministero   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'   sostenibili   propone
          l'esercizio dei poteri sostitutivi di  cui  all'articolo  8
          della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
              5.  All'attuazione  delle  disposizioni  del   presente
          articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta, l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge
          6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la
          stabilizzazione     finanziaria),      convertito,      con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e  censimento
          di immobili pubblici). - (Omissis). 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2013: 
                a)  sono  attribuite  all'Agenzia  del   demanio   le
          decisioni   di   spesa,   sentito   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti,  relative  agli  interventi
          manutentivi,  a  carattere   ordinario   e   straordinario,
          effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso
          per  finalita'  istituzionali  alle  Amministrazioni  dello
          Stato  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, incluse  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri e  le  Agenzie,  anche  fiscali,  fatte  salve  le
          specifiche previsioni di  legge  riguardanti  il  Ministero
          della  difesa,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  il
          Ministero per i beni e le attivita' culturali,  nonche'  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   con
          riferimento a quanto previsto dagli articoli 41  e  42  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, e dagli  articoli  127  e  128  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni. Restano altresi'  esclusi  dalla  disciplina
          del   presente    comma    gli    istituti    penitenziari.
          Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite  al
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  gli
          interventi relativi agli edifici pubblici  statali  e  agli
          immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
          nei limiti delle  predette  risorse,  dal  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  l'Agenzia  del
          demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
          Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
          edilizia penitenziaria; 
                b) sono altresi' attribuite all'Agenzia  del  demanio
          le  decisioni  di  spesa,  sentito   il   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   per   gli   interventi
          manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
          di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo  dalle
          Amministrazioni di cui alla lettera a); 
                c) sono attribuite al Ministero delle  infrastrutture
          e  dei  trasporti,  a  valere  sulle  risorse  allo  stesso
          assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici
          statali e agli immobili demaniali, le  decisioni  di  spesa
          relative agli interventi manutentivi da effettuare, a  cura
          delle  strutture   del   medesimo   Ministero,   ai   sensi
          dell'articolo 176 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni
          immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di  tali
          interventi e' tempestivamente  comunicata  all'Agenzia  del
          demanio,  al  fine  del  necessario  coordinamento  con  le
          attivita'  dalla  stessa  poste  in  essere  ai  sensi  del
          presente articolo; 
                d) gli interventi  di  piccola  manutenzione  nonche'
          quelli atti ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni
          di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  sono
          curati  direttamente  dalle  amministrazioni  utilizzatrici
          degli immobili, anche se  di  proprieta'  di  terzi.  Fermo
          restando   quanto   previsto   dal   periodo    precedente,
          nell'ambito del Sistema accentrato  delle  manutenzioni  e'
          fatta salva la  possibilita'  di  finanziare  e  realizzare
          l'esecuzione anche di  interventi  relativi  alla  messa  a
          norma degli impianti o correlati alle norme in  materia  di
          prevenzione incendi, al fine di favorire  il  coordinamento
          degli stessi con altri interventi di manutenzione ordinaria
          o straordinaria da eseguire ai sensi delle lettere a) e  b)
          del presente comma  e  del  comma  5.  Sempre  al  fine  di
          promuovere forme di razionalizzazione tra  gli  interventi,
          favorendo economie di scala e contribuendo al  contenimento
          dei   relativi   costi,   l'Agenzia   del   demanio   o   i
          Provveditorati  interregionali  per  le   opere   pubbliche
          possono curare, previo atto  di  intesa  e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri, l'esecuzione degli  interventi  di  cui  al
          periodo precedente, nei casi in  cui  interessino  immobili
          gia' oggetto di finanziamenti  per  lavori  nell'ambito  di
          piani di investimento  approvati  dalla  medesima  Agenzia.
          Parimenti i  Provveditorati  interregionali  per  le  opere
          pubbliche  possono  gestire,  previo  atto  di  intesa  con
          l'Agenzia  del  demanio,  l'esecuzione   degli   interventi
          ascritti ai piani di intervento  dell'Agenzia  del  demanio
          nei casi in cui questi riguardino immobili gia' oggetto  di
          finanziamento  nell'ambito  del  Sistema  accentrato  delle
          manutenzioni.  Tutti  gli  interventi  curati  direttamente
          dalle   amministrazioni   utilizzatrici   sono   comunicati
          all'Agenzia  del  demanio  preventivamente,  al  fine   del
          necessario coordinamento con le attivita' poste  in  essere
          ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di  immobili
          in locazione passiva, al fine di verificare  le  previsioni
          contrattuali in materia. 
              (Omissis). 
              5. L'Agenzia del  demanio,  al  fine  di  progettare  e
          realizzare gli interventi manutentivi di cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), e per  gli  interventi  manutentivi  dalla
          stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al  comma
          6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti  territoriali
          predefiniti,  con  operatori  specializzati   nel   settore
          individuati mediante procedure  ad  evidenza  pubblica,  ed
          anche  avvalendosi  di  societa'  a  totale  o   prevalente
          capitale  pubblico,   senza   nuovi   o   maggiori   oneri.
          L'esecuzione degli interventi manutentivi e' curata, previa
          sottoscrizione  di  apposita  convenzione   quadro,   dalle
          strutture  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti senza nuovi o maggiori oneri.  Qualora  l'importo
          dei lavori risulti inferiore a 100.000  euro,  l'esecuzione
          degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  ovvero   di
          manutenzione straordinaria dei lavori di  importo  in  ogni
          caso inferiore a 100.000 euro, di cui al comma  2,  lettere
          a) e b), e' curata, senza nuovi o maggiori  oneri,  di  cui
          alle lettere a) e  b)  del  comma  2,  puo'  essere  curata
          direttamente  dalle  amministrazioni  utilizzatrici   degli
          immobili. Gli atti relativi agli interventi  gestiti  dalle
          strutture  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti  sono  sottoposti  al  controllo   degli   uffici
          appartenenti al sistema delle ragionerie  del  Dipartimento
          della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita'
          previste dal decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123.
          Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia  del
          Demanio sono  controllati  secondo  le  modalita'  previste
          dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
          i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
          per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
          legge riguardanti il Ministero della difesa e il  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta  stipula
          delle convenzioni o degli accordi quadro e' data  immediata
          notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
          di assicurare il rispetto  degli  impegni  assunti  con  le
          convenzioni di cui al presente comma,  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   assicura   un'adeguata
          organizzazione  delle  proprie  strutture  periferiche,  in
          particolare individuando all'interno dei provveditorati  un
          apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle  attivita'
          affidate dall'Agenzia del  Demanio  e  di  quelle  previste
          dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato  di
          idonee professionalita'. 
              (Omissis).». 
              - Si riportano i commi 11-bis e  11-ter,  dell'articolo
          23, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice
          dei contratti pubblici): 
              «Art. 23 (Livelli della progettazione per gli  appalti,
          per le concessioni di lavori  nonche'  per  i  servizi).  -
          Omissis. 
              11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere  nel  quadro
          economico di ciascun intervento sono comprese le  spese  di
          carattere  strumentale  sostenute   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento. 
              11-ter.  Le  spese  strumentali,  incluse  quelle   per
          sopralluoghi, riguardanti  le  attivita'  finalizzate  alla
          stesura del piano generale  degli  interventi  del  sistema
          accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo  12  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  sono  a
          carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze trasferite all'Agenzia del demanio.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  217  del   legislativo   18
          aprile2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art. 217 (Abrogazioni). -  1.  Fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo  216,  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore  del  presente  codice,  sono  o  restano
          abrogati, in particolare: 
                a) l'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; 
                b) l'articolo 11 del regio decreto 18 novembre  1923,
          n. 2440; 
                c) l'articolo 120 del regio decreto 23  maggio  1924,
          n. 827; 
                c-bis) la legge 11 novembre 1986, n. 770; 
                d) l'articolo 1, commi da  1  a  5,  della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443; 
                d-bis) l'articolo 14-viciester, del decreto-legge  30
          giugno 2005, n. 115, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17 agosto 2005, n. 168; 
                e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
                f) l'articolo 1-octies del  decreto-legge  12  maggio
          2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
          luglio 2006, n. 228; 
                g) l'articolo 1, comma 909, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296; 
                h) il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6; 
                i) il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113; 
                i-bis) l'articolo 2, commi 289 e 289-bis della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244; 
                l) l'articolo 1, comma 2, lettera s) n.  2  e  n.  3,
          l'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 123; 
                l-bis)  l'articolo  8-duodecies,  comma  2-bis,   del
          decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101; 
                m) il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152; 
                n) l'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2; 
                o) l'articolo 29, comma 1-sexies e 1-quinquiesdecies,
          lett. b), del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14; 
                p) l'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 28  aprile
          2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2009, n. 77; 
                q) l'articolo 4, comma 4-bis, e  l'articolo  4-quater
          del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
                r) l'articolo 2, comma  16,  della  legge  15  luglio
          2009, n. 94; 
                s) l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre  2009,
          n. 135,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
          novembre 2009, n. 166; 
                t) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,
          12, 13 e 14 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53; 
                u) il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
          ottobre 2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata
          in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali
          operano la ricognizione delle disposizioni del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  207  del  2010  da  esse
          sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente
          codice: la Parte I; la Parte II,  Titolo  I,  capo  II;  la
          Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV  e  V,
          VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III;  parte  II,
          Titolo XI, Capo III, ad esclusione  dell'articolo  251;  la
          Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e  256;  le
          Parti IV, V e VII, nonche'  gli  allegati  e  le  parti  di
          allegati ivi richiamati; 
                v) l'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.
          70, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
          2011, n. 106, con esclusione dei commi 13 e 14; 
                v-bis) l'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n.
          180; 
                w) l'articolo 23, commi 4 e 5, l'articolo 41 commi 1,
          2, 5-bis e 5-ter, l'articolo 42 commi 1, 2,  3,  4  e  5  e
          l'articolo 44, commi 1, lett. a), 2, 5, 6, 7,  8  e  9  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
                x) l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo  29
          dicembre 2011, n. 228; 
                z) gli articoli 41, 42, 44, 46, 50, 51, 52, 55, comma
          1 e 59-bis,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27; 
                aa) l'articolo 20, commi 1, 3 e 4, del  decreto-legge
          9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35; 
                bb)  l'articolo  8,  comma  2-bis,  l'articolo  11  e
          l'articolo 12 del  decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,
          n. 94; 
                cc) l'articolo 4, comma  5-ter  del  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122; 
                dd)  l'articolo  3,  comma   2,   l'articolo   4-bis,
          l'articolo 5 e l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 22
          giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134; 
                ee)  l'articolo  1,  commi  2,   2-bis   e   4,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
                ff) l'articolo  6,  comma  1,  del  decreto-legge  13
          settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla
          legge 8 novembre 2012, n. 189; 
                gg)  l'articolo  28  del   decreto   legislativo   19
          settembre 2012, n. 169; 
                hh) l'articolo  6,  comma  3,  l'articolo  33,  commi
          3-bis,  3-ter  e  4-bis,  l'articolo   33-bis,   l'articolo
          33-quater, l'articolo 33-quinquies, l'articolo 34, comma 4,
          e l'articolo 36, comma 5-bis, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221; 
                ii) l'articolo 1, commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  e
          58, comma 2, lettera f-bis), della legge 6  novembre  2012,
          n. 190; l'articolo 4, commi  4,  5  e  6,  della  legge  14
          gennaio 2013, n. 10; 
                jj) l'articolo 19, commi 1 e 2, l'articolo 26,  comma
          2, articolo 26-bis, articolo 26-ter, articolo 27, comma  2,
          articolo 31, comma 2 e articolo 32, commi 4, 5 e 7-bis, del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
                ll) l'articolo 13, comma  10,  del  decreto-legge  23
          dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2014, n. 9; 
                mm) l'articolo 1, commi 72  e  343,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147; 
                nn)  l'articolo  12,  commi  3,5,8,  9  e   11,   del
          decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; 
                oo) l'articolo 9, commi 4 e 4-bis, del  decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89; 
                pp) l'articolo 13,  comma  8,  del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116; 
                qq)  l'articolo  13-bis,  articolo  23-bis,  articolo
          23-ter, commi 1 e 2, articolo 35, articolo  37  e  articolo
          39, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
          90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
          2014, n. 114; 
                rr) gli articoli 2, commi 1, 2, 3 e 4, 5,  13,  comma
          1, 14, 24 e 34, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del  decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 
                ss) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del  decreto-legge
          31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11; 
                ss-bis) l'articolo  1,  comma  505,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208; 
                tt) gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28  dicembre
          2015, n. 221; 
                uu) l'articolo 7, commi 1,  2,  3,  4  e  4-bis,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.». 
              - La legge 14 giugno 2019, n. 55 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
          recante disposizioni urgenti per il  rilancio  del  settore
          dei   contratti   pubblici,   per   l'accelerazione   degli
          interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana  e  di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019, n. 140. 
              - Si riporta l'articolo 16-sexies del decreto-legge  21
          ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Misure urgenti  in  materia
          economica e fiscale, a tutela del  lavoro  e  per  esigenze
          indifferibili), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16-sexies (Disciplina dei contratti di  locazione
          passiva stipulati dalle Amministrazioni statali entro il 31
          dicembre 2023  e  contenimento  della  spesa  per  societa'
          pubbliche).  -  1.  In   considerazione   delle   modalita'
          organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni  e
          avuto riguardo agli  obiettivi  di  digitalizzazione  e  di
          transizione ecologica perseguiti  dal  Piano  nazionale  di
          ripresa e  resilienza,  le  amministrazioni  centrali  come
          individuate dall'ISTAT ai sensi dell' articolo 1, comma  3,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le  Autorita'
          indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale  per  le
          societa' e la borsa  (Consob),  e  gli  enti  nazionali  di
          previdenza e  assistenza,  per  i  contratti  di  locazione
          passiva stipulati dalla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2023, non applicano le  riduzioni  del  canone  di
          mercato previste dai commi 4, 6 e 10  dell'articolo  3  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  in
          presenza di una delle seguenti condizioni: 
                a)  classe  di  efficienza  energetica  dell'immobile
          oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore
          a D per gli immobili sottoposti  ai  vincoli  previsti  dal
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                b) rispetto da parte delle amministrazioni statali di
          cui all' articolo 2, comma 222, primo periodo, della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non  superiore  a
          15 metri quadrati per addetto ovvero  non  superiore  a  20
          metri quadrati per addetto per gli immobili  non  di  nuova
          costruzione con limitata  flessibilita'  nell'articolazione
          degli spazi interni; 
                c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore
          rispetto all'ultimo  importo  corrisposto,  fermo  restando
          quanto previsto dall' articolo 2,  commi  222  e  seguenti,
          della  legge   23   dicembre   2009,   n.   191,   per   le
          amministrazioni statali. 
              1-bis.   Resta   ferma   la   possibilita'    per    le
          amministrazioni, le Autorita' indipendenti, la  Commissione
          e gli enti indicati al  comma  1,  per  motivate  esigenze,
          previo accordo con la proprieta', di entrare  nel  possesso
          anticipato anche di porzioni di  immobili,  corrispondendo,
          nei limiti delle risorse disponibili, una somma a titolo di
          anticipata occupazione, commisurata ai metri  quadri  delle
          porzioni occupate e alla durata della  predetta  anticipata
          occupazione e comunque non superiore a tre  dodicesimi  del
          canone annuo  congruito;  il  possesso  anticipato  non  ha
          effetti  sulla  durata  del  contratto  di  locazione  come
          prevista  dalle  vigenti  disposizioni  e  dagli  specifici
          accordi contrattuali tra le parti. 
              2.  Al  fine  di  assicurare  il  pieno   ed   efficace
          svolgimento delle attivita'  funzionali  al  raggiungimento
          dell'oggetto   sociale   e   ferma   restando   l'autonomia
          finanziaria e operativa della societa', per ciascuno  degli
          anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla societa'
          AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia
          di   gestione,   organizzazione,   contabilita',   finanza,
          investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione
          vigente a carico dei soggetti inclusi  nell'elenco  redatto
          dall'ISTAT delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'
          articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          ivi comprese le disposizioni di cui all'articolo 14,  commi
          8-bis e 8-ter,  della  medesima  legge  n.  196  del  2009,
          all'articolo 1, commi 859, 861, 862, 863,  864,  867,  868,
          869, 870, 871 e 872, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
          e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. La societa'
          rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente
          Ministero in  relazione  alle  operazioni  finanziarie  che
          comportano la variazione dell'esposizione  debitoria  della
          societa' stessa. 
              3. Avuto riguardo  agli  effetti  sull'economia  e  sui
          risultati economici delle societa' derivanti  dall'epidemia
          da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui  all'
          articolo 1, comma 734, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, e' sospesa per gli  anni  2021  e  2022.  I  risultati
          conseguiti negli  esercizi  2020,  2021  e  2022  non  sono
          comunque  considerati  nel  computo  delle  annualita'   in
          perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  734,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle
          societa' a partecipazione pubblica quotate,  come  definite
          all' articolo 2, comma 1, lettera p), del  testo  unico  in
          materia di societa' a partecipazione pubblica,  di  cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175,  nonche'  alle
          societa' da queste controllate.». 
              - Si riporta l'articolo 121, commi 3, 4, 5 e 5-bis, del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 121 (Esame di idoneita'). - (Omissis). 
              3.  Gli  esami  per  la  patente  di  guida,   per   le
          abilitazioni professionali di cui all'articolo  116  e  del
          certificato di idoneita' professionale di cui  all'articolo
          118, sono effettuati  da  dipendenti  del  Ministero  delle
          infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  a  seguito
          della  frequenza  di  corso  di  qualificazione   iniziale,
          secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame
          di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione
          di esaminatore e' subordinato alla frequenza  di  corsi  di
          formazione periodica, secondo le  disposizioni  di  cui  ai
          commi 5 e 5-bis. 
              4.  Nel  regolamento   sono   determinati   i   profili
          professionali   dei   dipendenti   del   Ministero    delle
          infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  che  danno
          titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3. 
              5. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili sono  determinate  le  norme  e
          modalita' di  effettuazione  dei  corsi  di  qualificazione
          iniziale,  di  formazione  periodica  e  degli  esami   per
          l'abilitazione del personale di cui  al  comma  3,  adibito
          alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle
          cognizioni. 
              5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale
          del personale di cui al comma 3, adibito alla  funzione  di
          esaminatore nelle prove di verifica delle capacita'  e  dei
          comportamenti, e delle competenze a  cui  gli  stessi  sono
          finalizzati, sono definiti con decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Con lo stesso
          decreto sono altresi' disciplinate le condizioni soggettive
          necessarie per la frequenza dei suddetti  corsi  nonche'  i
          contenuti e le procedure dell'esame  finale.  La  Direzione
          generale del personale, del bilancio, degli affari generali
          e  della   gestione   sostenibile   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede a  un
          controllo di  qualita'  sul  predetto  personale  e  a  una
          formazione periodica  dello  stesso,  secondo  modalita'  e
          programmi  indicati  dal  Dipartimento  per  la   mobilita'
          sostenibile. 
              (Omissis).». 
              - Si riportano gli articoli 17, comma 2, 24, comma 2  e
          58, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
          (Codice  della  nautica  da  diporto  ed  attuazione  della
          direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
          luglio 2003, n. 172) come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 17 (Disposizioni per la  pubblicita'  degli  atti
          relativi alle unita' da diporto). - (Omissis). 
              2.  La   ricevuta   dell'avvenuta   presentazione   dei
          documenti per la pubblicita',  rilasciata  dallo  Sportello
          telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di
          navigazione per la durata massima di sessanta giorni. 
              (Omissis).». 
              «Art. 24 (Rinnovo  della  licenza  di  navigazione).  -
          (Omissis). 
              2.  La   ricevuta   dell'avvenuta   presentazione   dei
          documenti  necessari  per  il  rinnovo   rilasciata   dallo
          Sportello telematico del diportista (STED)  sostituisce  la
          licenza di navigazione anche ai fini del rilascio del ruolo
          e del ruolino di equipaggio e della licenza per  l'apparato
          ricetrasmittente di bordo per la durata massima di sessanta
          giorni.  Lo  sportello  telematico  del  diportista  (STED)
          rinnova la licenza di  navigazione  entro  sessanta  giorni
          dalla presentazione dei documenti.». 
              «Art. 58 (Durata dei procedimenti). - 1. I procedimenti
          amministrativi  relativi  alle  unita'  da  diporto  devono
          essere portati a termine entro sessanta giorni  dalla  data
          di presentazione della documentazione prescritta. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  l'articolo  59,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  3  novembre  2017,  n.   229   (Revisione   ed
          integrazione del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.
          171, recante codice della nautica da diporto ed  attuazione
          della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo  6  della
          legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo  1
          della legge 7 ottobre 2015, n. 167), come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 59 (Disposizioni attuative e  abrogative).  -  1.
          Con decreto, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con i Ministri degli affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale,    della    giustizia,    della     difesa,
          dell'economia e delle finanze,  dello  sviluppo  economico,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
          lavoro   e   delle   politiche   sociali,    il    Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni
          e delle attivita' culturali e del  turismo,  della  salute,
          per la semplificazione e la pubblica amministrazione e  con
          il Ministro per gli affari regionali e previa  acquisizione
          del  parere  del  Garante  per  la  protezione   dei   dati
          personali, modifica la disciplina prevista dal  regolamento
          di attuazione del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
          171,  al  fine   di   disciplinare   secondo   criteri   di
          semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie
          di seguito indicate: 
              (Omissis); 
                aa) adozione dei principi del  Passenger  Yacht  Code
          italiano, al fine  di  razionalizzare  i  requisiti  e  gli
          standard che devono  essere  soddisfatti  dalle  unita'  da
          diporto che trasportano piu'  di  dodici  ma  non  piu'  di
          trentasei passeggeri in viaggi  internazionali  e  che  non
          trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali.
          Il Passenger Yacht Code e' adottato,  in  particolare,  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                  1) i requisiti e gli standard  sono  razionalizzati
          rispetto  alle  convenzioni  Solas  74/78,  LL  1966,  Stcw
          78/95/10, Tonnage 1969,  Marpol  73/78,  Colreg  1972,  Mlc
          2006,   Ballast   Water   Management    Convention    2004,
          International  Convention  on  the   Control   of   Harmful
          Anti-fouling Systems on Ships, International Convention  on
          Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001; 
                  2) i principi generali delle convenzioni, di cui al
          precedente punto 1), assicurando equivalenze ed  esenzioni,
          laddove l'applicazione delle previsioni  delle  convenzioni
          alle unita' da diporto non e'  ragionevole  o  tecnicamente
          non praticabile; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'allegato A, della legge 28 gennaio 1994,
          n. 84 (Riordino della legislazione  in  materia  portuale),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Allegato A 
              (Omissis) 
              8) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL  MARE  DI  SICILIA
          OCCIDENTALE - Porti  di  Palermo,  Termini  Imerese,  Porto
          Empedocle e Trapani, Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di
          Gela, Porto di Licata nonche' Porto di Sciacca. 
              9) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL  MARE  DI  SICILIA
          ORIENTALE - Porti di Augusta, Catania e Pozzallo. 
              10) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  DEL  MARE  ADRIATICO
          MERIDIONALE  -  Porti  di  Bari,   Brindisi,   Manfredonia,
          Barletta, Monopoli e Termoli. 
              (Omissis) 
              12) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  DEL  MARE  ADRIATICO
          CENTRALE - Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San
          Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica), Ortona  e
          Vasto. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli  3  e  11  decreto
          legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  178  (Riorganizzazione
          della  Scuola  superiore  della  pubblica   amministrazione
          (SSPA), a norma dell'articolo  24  della  legge  18  giugno
          2009, n. 69) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Compiti). - 1. Per adempiere alla missione  di
          cui all'articolo 2 la Scuola articola le proprie  attivita'
          nell'ambito delle seguenti competenze principali: 
                a) attivita' di formazione, selezione e  reclutamento
          dei  dirigenti  e  funzionari  dello  Stato  in  base  alla
          legislazione vigente; 
                b)  organizzazione  della  formazione  dei  dirigenti
          delle  amministrazioni  pubbliche   all'estero   ai   sensi
          dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge  4  marzo
          2009, n. 15; 
                c) attivita' di formazione e aggiornamento legata  ai
          processi di riforma ed innovazione  diretta  ai  dipendenti
          delle amministrazioni centrali; 
                d) attivita' di formazione ed aggiornamento, in  base
          a  convenzioni  e  con  tutti  gli  oneri  a   carico   dei
          committenti, di  dipendenti  di  amministrazioni  pubbliche
          diverse da quelle statali, di soggetti gestori  di  servizi
          pubblici e di istituzioni ed imprese private,  al  fine  di
          migliorare l'interazione e  l'efficienza  dei  rapporti  di
          collaborazione e scambio tra  la  pubblica  amministrazione
          statale e le altre amministrazioni pubbliche,  nonche'  con
          il settore privato; 
                e) attivita' di formazione, su richiesta,  diretta  a
          funzionari di altri Paesi  in  un  quadro  di  cooperazione
          internazionale; 
                e-bis)  attivita'  di  ricerca  e   di   studio   per
          l'individuazione di specifiche tipologie di formazione  per
          il personale delle pubbliche amministrazioni preposto  allo
          sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel  Piano
          Nazionale di Ripresa e Resilienza; 
                f) attivita' di  ricerca,  analisi  e  documentazione
          finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attivita'
          di formazione legata ai processi di riforma ed  innovazione
          della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e
          su altri temi funzionali,  in  relazione  ai  suoi  effetti
          sull'economia e la societa', anche  in  collaborazione  con
          universita' e  istituti  di  ricerca  pubblici  e  privati,
          italiani   e   stranieri,   amministrazioni   pubbliche   e
          istituzioni e societa' private; 
                g) attivita' di ricerca, analisi e  consulenza  sulla
          metodologia e sui criteri di valutazione  della  formazione
          offerta  alla  pubblica  amministrazione   da   istituzioni
          pubbliche e private; 
                h)  attivita'  di  pubblicazione  e   diffusione   di
          materiali  didattici  e  di  ricerca  attraverso  strumenti
          editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell'uso
          dell'e-editing; 
                i)   attivita'   di   valutazione,   validazione    e
          monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali  e
          sulla base  di  apposite  indicazioni  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri  o  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione a tale fine delegato, della qualita'  delle
          offerte formative presentate da soggetti terzi  e  la  loro
          rispondenza  ai  requisiti   richiesti   e   attivita'   di
          monitoraggio; 
                l) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture
          di formazione similari di altri Paesi e la definizione  con
          essi di accordi, di convenzioni e di ogni  altra  forma  di
          collaborazione e di scambio di  esperienze  nell'ambito  di
          tutte le attivita' di competenza della Scuola; 
                m) sostegno,  anche  finanziario,  ad  iniziative  di
          collaborazione e di scambio di funzionari, anche  ai  sensi
          dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165; 
                n) ogni altra competenza  attribuita  dal  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per  la  pubblica
          amministrazione  in  funzione   del   perseguimento   delle
          finalita' di cui all'articolo 2. 
              2.  La  Scuola  puo'  promuovere   o   partecipare   ad
          associazioni  e  consorzi,  nonche'  stipulare  accordi  di
          programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici  e
          privati. 
              3. La  Scuola  rilascia  titoli  post  laurea  di  alta
          professionalita'. 
              3-bis. Al fine  di  sviluppare  ulteriori  percorsi  di
          formazione che favoriscano l'integrazione interdisciplinare
          fra il mondo accademico, la formazione  e  la  ricerca  nel
          settore  della   pubblica   amministrazione,   nonche'   di
          integrare  il  sistema  della   formazione   universitaria,
          postuniversitaria,  della  ricerca  e  quello  dell'accesso
          sempre piu' qualificato nella pubblica amministrazione,  la
          Scuola  puo'  prevedere  nella  propria  offerta  formativa
          l'erogazione  anche  di  corsi  di  alta  formazione  e  di
          perfezionamento  post  lauream  nei  limiti  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente. 
              3-ter. La Scuola, previo accreditamento  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'
          e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, anche  in  deroga
          al requisito di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera  a),
          del predetto regolamento relativamente al numero minimo  di
          docenti per  la  formazione  del  collegio  del  dottorato,
          comunque  non  inferiore  a  sei,  individuati  anche   tra
          professori universitari sulla base di una  convenzione  con
          l'ateneo  di  appartenenza  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010,  n.
          240, in quanto compatibili, puo' altresi' emanare bandi per
          corsi   di   dottorato   in    Scienze    della    pubblica
          amministrazione, in favore di un massimo di otto candidati,
          fino  al  raggiungimento,  a  regime,  di  un   numero   di
          frequentatori non superiore a trentadue unita', nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente.». 
              «Art.  11  (Altri  incarichi).  -  1.  La  Scuola  puo'
          avvalersi di  consulenti  esterni,  di  professionalita'  e
          competenze  utili  allo  svolgimento  delle  sue  attivita'
          istituzionali, anche di supporto  alla  didattica  ed  alla
          ricerca. 
              1-bis. Per le specifiche  esigenze  di  tutoraggio,  la
          Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e'  autorizzata  a
          stipulare,  fino  al  31  dicembre   2022,   contratti   di
          collaborazione coordinata e continuativa per un contingente
          di  personale  non  superiore  a  trenta   unita',   previo
          svolgimento di selezioni pubbliche comparative. 
              1-ter. Agli oneri  relativi  all'attuazione  del  comma
          1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la  Scuola
          nazionale dell'amministrazione provvede  nell'ambito  delle
          risorse  derivanti  dal  contributo  finanziario  ordinario
          dello Stato disponibile a legislazione vigente. 
              2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono  conferiti  dal
          Presidente, sentito il Segretario Generale. 
              2-bis. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
          autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, con  contratto  di
          lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta  alle
          vigenti facolta' assunzionali e con corrispondente  aumento
          della dotazione organica del  personale  non  dirigenziale,
          ventotto  unita'  di   personale   non   dirigenziale,   da
          inquadrare  nella  categoria  A,  posizione  economica  F1,
          mediante apposite procedure  selettive,  nell'ambito  delle
          quali  possono  essere  prioritariamente   valorizzate   le
          esperienze lavorative maturate dai  titolari  di  contratti
          stipulati  nell'ultimo  triennio  per  lo  svolgimento   di
          attivita' di tutoraggio ai sensi del  comma  1-bis.  A  tal
          fine e' autorizzata la spesa  di  euro  1.916.248  annui  a
          decorrere dall'anno 2023.». 
              - Si riporta l'articolo 3,  primo  comma,  lettera  q),
          della legge 5 agosto 1978, n.  457  (Norme  per  l'edilizia
          residenziale): 
              «Art.  3  (Competenze  del  Comitato   per   l'edilizia
          residenziale). - Il Comitato per  l'edilizia  residenziale,
          sulla  base  degli  indirizzi  programmatici  indicati  dal
          C.I.P.E.: 
                a)  predispone  il  piano  decennale,   i   programmi
          quadriennali e le eventuali revisioni; 
                b)  provvede  alla  ripartizione  dei  fondi  tra  le
          regioni; 
                c) indica i criteri  generali  per  la  scelta  delle
          categorie  degli  operatori,  in  modo  da  garantire   una
          equilibrata distribuzione dei  contributi  fra  le  diverse
          categorie interessate e programmi articolati  in  relazione
          alle varie forme di intervento; 
                d) adotta le opportune determinazioni in ordine  alle
          modalita' di erogazione dei flussi finanziari; 
                e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei
          programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione  dei
          finanziamenti  e  al  rispetto  dei  costi  di  costruzione
          consentiti; 
                f) effettua la raccolta e la  elaborazione  dei  dati
          relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo
          alle determinazioni del fabbisogno abitativo; 
                g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e
          per la fissazione dei canoni delle abitazioni  di  edilizia
          residenziale pubblica; 
                h) promuove  e  coordina,  a  livello  nazionale,  la
          formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di
          abitazione di edilizia residenziale  comunque  fruenti  del
          contributo dello Stato; 
                i) determina le  linee  generali  per  gli  indirizzi
          tecnici; 
                l)  determina  le  modalita'  per  il  finanziamento,
          l'affidamento e  la  realizzazione,  da  effettuarsi  anche
          direttamente da parte delle regioni, dei programmi  di  cui
          al precedente articolo 2, lettera f); 
                m)  determina  le  modalita'  per  l'espletamento  di
          concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte  delle
          regioni, per  l'abilitazione  preventiva,  sulla  base  dei
          requisiti  di  qualita'  e  di  costo  predeterminati,   di
          prodotti e materiali da porre a disposizione  dei  soggetti
          che attuano i programmi; 
                n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le
          regioni devono osservare  nella  determinazione  dei  costi
          ammissibili per gli interventi; 
                o) propone al C.I.P.E. la  revisione,  ai  sensi  del
          secondo  comma  dell'articolo  19  e  del   secondo   comma
          dell'articolo 20, della misura dei tassi e  dei  limiti  di
          reddito  per  gli  interventi  di   edilizia   residenziale
          assistita  dal   contributo   dello   Stato,   sulla   base
          dell'andamento dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di
          operai ed impiegati,  quale  risulta  dalle  determinazioni
          dell'I.S.T.A.T.,  nonche'  la   misura   dell'aggiornamento
          previsto dal secondo comma dell'articolo 16; 
                p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per
          gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977,  n.
          407, sullo stato di attuazione dei  programmi  di  edilizia
          residenziale e sulle previsioni di intervento; 
                q)  riserva  il  due  per  cento  dei   finanziamenti
          complessivi per sopperire con interventi  straordinari  nel
          settore  dell'edilizia  residenziale  alle  esigenze   piu'
          urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita'; 
                r)  propone  al  Comitato  interministeriale  per  il
          credito e risparmio  i  criteri  e  le  direttive  cui  gli
          istituti  di  credito  fondiario  e  la  Cassa  depositi  e
          prestiti   dovranno   attenersi   nella   concessione   dei
          finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera
          c) dell'articolo 2; 
                r-bis)   dispone   una   riserva   di   finanziamenti
          complessivi per  la  concessione  di  contributi  in  conto
          capitale  a  comuni,  Istituti  autonomi   case   popolari,
          comunque denominati o trasformati, imprese,  cooperative  o
          loro consorzi per la realizzazione con tipologia  idonea  o
          per l'adattamento di alloggi di  edilizia  sovvenzionata  e
          agevolata  alle  esigenze  di  assegnatari   o   acquirenti
          handicappati ovvero  ai  nuclei  familiari  assegnatari  di
          abitazioni assistiti  da  contributo  pubblico  tra  i  cui
          componenti figurano persone handicappate in  situazione  di
          gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie. 
              Il Comitato per  l'edilizia  residenziale  determina  i
          criteri e le modalita' di impiego,  anche  in  deroga  alle
          vigenti norme sulla contabilita'  generale  dello  Stato  e
          sulle  opere  di  conto  dello  Stato,  dei   finanziamenti
          previsti dalla lettera f) del precedente articolo  2  e  di
          quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto
          q) del presente articolo. 
              Le   deliberazioni   del   Comitato   per    l'edilizia
          residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio
          di   funzioni   consultive,   sono   rese   esecutive   con
          provvedimento del suo presidente.». 
              -  Si  riporta   l'articolo   5,   comma   2-ter,   del
          decreto-legge 28  maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  luglio   2004,   n.   186
          (Disposizioni urgenti per  garantire  la  funzionalita'  di
          taluni  settori  della  pubblica   amministrazione),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Normative tecniche in materia di costruzioni).
          - 1. Per assicurare uniformi livelli  di  sicurezza,  ferme
          restando le  competenze  delle  regioni  e  delle  province
          autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, provvede, di concerto con  il  Dipartimento  della
          protezione civile, secondo un programma  di  priorita'  per
          gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di  norme
          tecniche, anche  per  la  verifica  sismica  ed  idraulica,
          relative alle costruzioni, nonche' alla redazione di  norme
          tecniche   per   la   progettazione,   la   costruzione   e
          l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle  dighe  di
          ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e  sostegno
          dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle  norme  tecniche
          per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche
          sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce  il  parere
          tecnico del  Registro  italiano  dighe,  da  inviare  entro
          trenta giorni dalla richiesta. 
              2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con
          le procedure di cui all'articolo 52 del testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380,  di  concerto  con  il  Dipartimento
          della protezione civile. 
              2-bis. Al fine di  avviare  una  fase  sperimentale  di
          applicazione delle norme tecniche di cui  al  comma  1,  e'
          consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla  data  di
          entrata  in  vigore  delle  stesse,  la   possibilita'   di
          applicazione, in alternativa,  della  normativa  precedente
          sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre  1971,
          n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n.  64,  e  relative
          norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
          dall'applicazione del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. 
              2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione  dei
          progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque
          finanziati per almeno il  50  per  cento  dallo  Stato,  la
          verifica preventiva di  cui  all'articolo  26  del  decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  accerta  anche  la
          conformita'  dei  progetti  alle  norme  tecniche  per   le
          costruzioni  di  cui  al   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018,  pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta  Ufficiale  n.
          42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per  la
          progettazione  e  la  costruzione  degli   sbarramenti   di
          ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  26  giugno  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  156  dell'8  luglio
          2014. L'esito positivo  della  verifica  di  cui  al  primo
          periodo esclude  l'applicazione  delle  previsioni  di  cui
          all'articolo 4 della legge 5 novembre  1971,  n.  1086,  al
          capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n.  64,
          e alla sezione II del capo IV della parte  II  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380.  I
          progetti corredati dalla verifica di cui al  primo  periodo
          sono depositati ai soli  fini  informativi,  con  modalita'
          telematica, presso l'archivio informatico  nazionale  delle
          opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la
          stessa modalita' e per le  medesime  finalita'  di  cui  al
          terzo periodo sono  depositati  le  varianti  di  carattere
          sostanziale regolarmente approvate e  i  documenti  di  cui
          agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971,  n.  1086,
          nonche' agli articoli 65, comma 6, ove applicabile,  e  67,
          commi  7  e  8-ter,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              2-quater. In relazione ai progetti di  lavori  pubblici
          di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50
          per cento dallo Stato, approvati nel periodo  compreso  tra
          la data di entrata in vigore delle norme  tecniche  per  le
          costruzioni  di  cui  al   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  29  del  4  febbraio
          2008, e la data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  17  gennaio
          2018, l'accertamento della conformita'  di  detti  progetti
          alle norme tecniche di cui al decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture 14 gennaio 2008 e' effettuato  entro  il  31
          dicembre 2021, previa richiesta  da  parte  delle  stazioni
          appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  dal
          Consiglio superiore dei lavori pubblici  per  i  lavori  di
          importo superiore a 50  milioni  di  euro  e  dai  comitati
          tecnici amministrativi istituiti  presso  i  provveditorati
          interregionali per le  opere  pubbliche  per  i  lavori  di
          importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora  il  lavoro
          pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti
          elementi   di   particolare   rilevanza   e   complessita',
          l'accertamento di cui al primo periodo  e'  effettuato  dal
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  su   richiesta
          motivata  del  provveditore  interregionale  per  le  opere
          pubbliche. 
              2-quinquies. In caso di esito positivo,  l'accertamento
          di cui al comma 2-quater produce i medesimi  effetti  degli
          adempimenti e dell'autorizzazione previsti  dagli  articoli
          93 e 94 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre
          1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della  legge  2
          febbraio   1974,    n.    64.    I    progetti    corredati
          dall'accertamento positivo di cui al  comma  2-quater  sono
          depositati, con  modalita'  telematica,  presso  l'archivio
          informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP,  di  cui
          all'articolo 13, comma 4, del  decreto-legge  28  settembre
          2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalita'  di  cui  al
          secondo periodo sono depositati le  varianti  di  carattere
          sostanziale regolarmente approvate e  i  documenti  di  cui
          agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971,  n.  1086,
          nonche' agli articoli 65, comma 6, ove applicabile,  e  67,
          comma 7 o comma 8-ter, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  26,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge: 
              «(Omissis). 
              26. Ai fini  della  riqualificazione  della  viabilita'
          funzionale  allo  svolgimento  delle  Olimpiadi   invernali
          Milano-Cortina  del  2026,  e  in   particolare,   in   via
          prioritaria,    della    risoluzione    della    situazione
          emergenziale della strada provinciale 72, in gestione  alla
          provincia  di  Lecco,  attraverso  lavori  di  manutenzione
          straordinaria, rifunzionalizzazione e  messa  in  sicurezza
          della strada, e'  trasferita  alla  medesima  provincia  la
          somma di 1 milione di euro annui per  ciascuno  degli  anni
          2020, 2021 e 2022. 
              (Omissis).».