IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                         di concerto con il 
 
                        CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
                     del Ministero dell'interno 
 
                              e con il 
 
                        CAPO DEL DIPARTIMENTO 
               per gli affari regionali e le autonomie 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e  2,  della  legge  5
maggio 2009, n. 42; 
  Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato  decreto  legislativo
n.  118  del  2011,  il  quale  prevede  che   la   Commissione   per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
degli enti territoriali e dei  loro  organismi  e  enti  strumentali,
esclusi gli enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo  I  del  presente  decreto  in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che  concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio  e  del
consolidamento dei conti pubblici, nonche'  del  miglioramento  della
raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il
sistema europeo dei conti nazionali»; 
  Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato  decreto  legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che  i  principi  contabili  applicati
«sono aggiornati con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli  affari
interi e territoriali e la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri -
Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie,  su  proposta
della  Commissione  per   l'armonizzazione   contabile   degli   enti
territoriali di cui all'art. 3-bis»; 
  Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede  che  gli  schemi  di  bilancio  «sono
modificati e integrati con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
di concerto con il  Ministero  dell'interno -  Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le  autonomie,  su
proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli  enti
territoriali, di cui all'art. 3-bis»; 
  Ravvisata la necessita' di aggiornare gli allegati n. 4/1, n.  4/2,
n. 4/3 e n. 10 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118
per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con  particolare
riguardo al monitoraggio dei debiti delle regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  ottobre  2012,  ha
trasformato  la  denominazione  del  Dipartimento  per   gli   affari
regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie»; 
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 20 luglio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Allegato  4/1  -  Principio  contabile   applicato   concernente   la
                           programmazione 
 
  1. Al Principio contabile applicato concernente  la  programmazione
di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al paragrafo 13.3, le parole «In caso di  risultato  negativo,
le regioni e  le  province  autonome  indicano  nella  sezione  delle
entrate l'eventuale quota del disavanzo di competenza determinata dal
debito autorizzato e non  contratto  formatosi  nell'esercizio»  sono
sostituite dalle seguenti «In caso di risultato negativo, le  regioni
e  le  province  autonome  indicano  nella  sezione   delle   entrate
l'eventuale quota  del  disavanzo  di  competenza  determinata  dagli
impegni per spesa di investimento finanziati dal debito autorizzato e
non contratto che, in quanto autorizzata dalla legge, non  rileva  ai
fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma  821  della
legge n. 145 del 2018»; 
    b) al paragrafo 13.3, dopo le parole «Il fondo crediti di  dubbia
esigibilita' concorre all'equilibrio di bilancio secondo le modalita'
previste  per  la  compilazione  dell'allegato  a/1   al   rendiconto
concernente elenco analitico delle risorse accantonate nel  risultato
di amministrazione.» sono inserite le seguenti «Anche con riferimento
all'equilibrio di bilancio, le regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in  presenza  di  un  saldo  negativo,  indicano
l'eventuale quota determinata dal debito autorizzato e non  contratto
che,  in  quanto  autorizzata  dalla  legge,  non  rileva   ai   fini
dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821 della  legge
n. 145 del 2018»; 
    c) al paragrafo 13.3,  dopo  le  parole  «(gia'  considerato  nel
risultato  di  competenza).»  sono   inserite   le   seguenti:   «Con
riferimento all'equilibrio complessivo,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, in presenza  di  un  saldo  negativo
determinato dagli investimenti finanziati dal  debito  autorizzato  e
non contratto, che non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio  di
cui all'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, indicano: 
      la quota dell'equilibrio complessivo negativo che non determina
disavanzo di  amministrazione  in  quanto  compensata  dal  risultato
positivo della gestione dei residui  o  dall'utilizzo  di  fatto  del
risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio; 
      la quota dell'equilibrio complessivo negativo che determina  la
formazione  o  incrementa  il  disavanzo  di   amministrazione,   che
costituisce nuovo disavanzo di amministrazione da DANC.»; 
    d)  al  paragrafo  13.4,  dopo  le  parole  «Il  prospetto  degli
equilibri delle  regioni  dedica  un'apposita  sezione  alle  partite
finanziarie» sono inserite le seguenti «e, in caso  di  risultato  di
competenza  negativo  (D/3)  determinato  da  impegni  per  spesa  di
investimento  finanziati  dal  debito  autorizzato  e  non  contratto
formatosi nell'esercizio che, in quanto autorizzato dalla legge,  non
rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art.  1,  comma
821 della legge n. 145  del  2018,  prevede  sia  indicata  la  quota
determinata dal debito autorizzato e non contratto, distinguendo: 
      la quota che non incrementa il disavanzo di amministrazione, in
quanto compensata dal risultato positivo della gestione dei  residui,
o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero  non
applicato al bilancio; 
      la quota che determina la formazione o incrementa il  disavanzo
di amministrazione che costituisce nuovo disavanzo di amministrazione
da DANC.»; 
    e) al paragrafo 13.5, la parola «quantitiva» e' sostituita  dalla
seguente «quantitativa»; 
    f) al paragrafo 13.6, la parola «protarsi»  e'  sostituita  dalla
seguente «protrarsi»; 
    g)  al  paragrafo  13.10.4,  la   tabella   «2)   Analisi   degli
investimenti di competenza dell'esercizio per fonte di copertura»  e'
sostituita dalla seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    h) al paragrafo 13.10.4, la tabella «3) Elenco degli impegni  per
spese di investimento di  competenza  dell'esercizio  finanziati  col
ricorso al debito autorizzato e  non  contratto  (lettera  d-bis  del
comma 6, dell'art. 11, del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118)» e' sostituita dalla seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    i) al paragrafo 13.10.5, le parole «determinato il  disavanzo  da
debito autorizzato» ovunque ricorrano sono sostituite dalle  seguenti
«determinato il disavanzo di amministrazione da debito autorizzato»;