Art. 2 
 
Allegato  4/2  -  Principio  contabile   applicato   concernente   la
                      contabilita' finanziaria 
 
  1.  Il  paragrafo  5.3.4-bis  del  principio  contabile   applicato
concernente la contabilita' finanziaria di cui  all'allegato  4/2  al
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e'  sostituito  dal
seguente: 
    5.3.4-bis La copertura degli investimenti  costituita  da  debito
autorizzato e non contratto (DANC) (solo per le regioni). 
    A decorrere dall'esercizio 2018,  possono  autorizzare  spese  di
investimento la cui copertura e' costituita da  debito  da  contrarre
solo le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che
nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali  di
tempestivita'  dei  pagamenti  calcolati  e  pubblicati  secondo   le
modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 265 del  14  novembre  2014,  rispettosi  dei
termini di pagamento di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  9
ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni. 
    La  possibilita'  di  effettuare   investimenti   con   copertura
costituita  da  debito  non  contratto  e'  autorizzata   con   legge
regionale, anche con riferimento  agli  esercizi  successivi,  ed  e'
soggetta alla disciplina ed ai limiti previsti  dall'ordinamento  per
il debito. 
    La copertura da debito autorizzato e non contratto si  forma  con
riferimento a ciascuno degli esercizi di  imputazione  degli  impegni
per investimento, senza che sia necessaria la costituzione del  fondo
pluriennale vincolato. 
    Alla fine dell'esercizio, l'importo del debito autorizzato e  non
contratto  (DANC)  formatosi  nel  corso   dell'esercizio   e'   pari
all'ammontare degli impegni per investimenti registrati con copertura
costituita da debito non contratto, al netto degli eventuali maggiori
accertamenti  di  entrate  rispetto  alle  previsioni   di   bilancio
destinati  alla  copertura  degli  investimenti  gia'  stanziati   in
bilancio finanziati da debito. Al riguardo, si richiama l'art. 51 del
presente decreto, comma 2, lettera g-bis. In ogni  caso,  i  maggiori
accertamenti cui non e' stata attribuita una  specifica  destinazione
concorrono alla  determinazione  del  risultato  di  competenza,  del
risultato di amministrazione e dell'importo del debito autorizzato  e
non contratto alla fine dell'esercizio. 
    In sede di rendiconto, il debito autorizzato e non contratto puo'
determinare saldi di competenza negativi da debito autorizzato e  non
contratto in quanto, a fronte degli impegni per spese di investimento
non sono state accertate le correlate entrate. La quota dei saldi  di
competenza determinata da «debito autorizzato  e  non  contratto»  e'
denominata  «Disavanzo  di  competenza  da  DANC»,   «Equilibrio   di
competenza negativo da DANC» e «Equilibrio  complessivo  negativo  da
DANC». 
    I saldi di competenza negativi da DANC in genere comportano anche
la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione. La
quota  del  disavanzo  di  amministrazione  determinata  dal  «Debito
autorizzato  e   non   contratto»   e'   denominata   «Disavanzo   di
amministrazione da DANC». 
    L'Equilibrio complessivo negativo da DANC puo' non determinare la
formazione del disavanzo di amministrazione da DANC se e'  compensato
dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo  di
fatto del  risultato  di  amministrazione  libero  non  applicato  al
bilancio. 
    Il disavanzo di amministrazione da DANC e'  ripianato  attraverso
la contrazione del debito negli  esercizi  successivi  solo  per  far
fronte a esigenze effettive di cassa,  a  meno  della  formazione  di
risultati di competenza finanziari positivi che ripianano, in tutto o
in parte il disavanzo,  consentendo  di  evitare  definitivamente  il
ricorso al debito. 
    Per il recupero della  quota  del  disavanzo  di  amministrazione
derivante da debito  autorizzato  e  non  contratto  e'  prevista  in
bilancio una voce distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo
derivante dalla gestione, denominata «Disavanzo derivante dal  debito
autorizzato e non contratto». A fronte di tale voce,  in  entrata  e'
iscritto uno stanziamento di importo  corrispondente  riguardante  le
accensioni di prestiti, che sara' oggetto di accertamento in presenza
di effettive esigenze di cassa.