Art. 2
Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la
contabilita' finanziaria
1. Il paragrafo 5.3.4-bis del principio contabile applicato
concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' sostituito dal
seguente:
5.3.4-bis La copertura degli investimenti costituita da debito
autorizzato e non contratto (DANC) (solo per le regioni).
A decorrere dall'esercizio 2018, possono autorizzare spese di
investimento la cui copertura e' costituita da debito da contrarre
solo le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che
nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di
tempestivita' dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le
modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei
termini di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.
La possibilita' di effettuare investimenti con copertura
costituita da debito non contratto e' autorizzata con legge
regionale, anche con riferimento agli esercizi successivi, ed e'
soggetta alla disciplina ed ai limiti previsti dall'ordinamento per
il debito.
La copertura da debito autorizzato e non contratto si forma con
riferimento a ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni
per investimento, senza che sia necessaria la costituzione del fondo
pluriennale vincolato.
Alla fine dell'esercizio, l'importo del debito autorizzato e non
contratto (DANC) formatosi nel corso dell'esercizio e' pari
all'ammontare degli impegni per investimenti registrati con copertura
costituita da debito non contratto, al netto degli eventuali maggiori
accertamenti di entrate rispetto alle previsioni di bilancio
destinati alla copertura degli investimenti gia' stanziati in
bilancio finanziati da debito. Al riguardo, si richiama l'art. 51 del
presente decreto, comma 2, lettera g-bis. In ogni caso, i maggiori
accertamenti cui non e' stata attribuita una specifica destinazione
concorrono alla determinazione del risultato di competenza, del
risultato di amministrazione e dell'importo del debito autorizzato e
non contratto alla fine dell'esercizio.
In sede di rendiconto, il debito autorizzato e non contratto puo'
determinare saldi di competenza negativi da debito autorizzato e non
contratto in quanto, a fronte degli impegni per spese di investimento
non sono state accertate le correlate entrate. La quota dei saldi di
competenza determinata da «debito autorizzato e non contratto» e'
denominata «Disavanzo di competenza da DANC», «Equilibrio di
competenza negativo da DANC» e «Equilibrio complessivo negativo da
DANC».
I saldi di competenza negativi da DANC in genere comportano anche
la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione. La
quota del disavanzo di amministrazione determinata dal «Debito
autorizzato e non contratto» e' denominata «Disavanzo di
amministrazione da DANC».
L'Equilibrio complessivo negativo da DANC puo' non determinare la
formazione del disavanzo di amministrazione da DANC se e' compensato
dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo di
fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al
bilancio.
Il disavanzo di amministrazione da DANC e' ripianato attraverso
la contrazione del debito negli esercizi successivi solo per far
fronte a esigenze effettive di cassa, a meno della formazione di
risultati di competenza finanziari positivi che ripianano, in tutto o
in parte il disavanzo, consentendo di evitare definitivamente il
ricorso al debito.
Per il recupero della quota del disavanzo di amministrazione
derivante da debito autorizzato e non contratto e' prevista in
bilancio una voce distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo
derivante dalla gestione, denominata «Disavanzo derivante dal debito
autorizzato e non contratto». A fronte di tale voce, in entrata e'
iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le
accensioni di prestiti, che sara' oggetto di accertamento in presenza
di effettive esigenze di cassa.