Art. 3 Criteri per l'individuazione dei progetti sperimentali di cui all'art. 2, lettera c 1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), sono destinate al finanziamento di progetti individuati mediante avvisi pubblici, anche non competitivi, riservati a pubbliche amministrazioni centrali, ad enti pubblici, alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, anche in forma associativa, tra loro e con gli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie, con associazioni rappresentative delle persone sorde, e con istituti di studio e ricerca pubblici ovvero tramite accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.