Art. 3 
 
Criteri  per  l'individuazione  dei  progetti  sperimentali  di   cui
                        all'art. 2, lettera c 
 
  1. Le risorse  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  sono
destinate al finanziamento di progetti  individuati  mediante  avvisi
pubblici,   anche   non   competitivi,    riservati    a    pubbliche
amministrazioni centrali, ad  enti  pubblici,  alle  regioni  e  alle
Province autonome di Trento e Bolzano, anche  in  forma  associativa,
tra loro e con  gli  enti  del  terzo  settore,  di  cui  al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 maggiormente rappresentativi  delle
categorie  beneficiarie,  con  associazioni   rappresentative   delle
persone sorde, e con istituti di studio  e  ricerca  pubblici  ovvero
tramite accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241.