Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) centro di eccellenza APR dell'Aeronautica militare: centro di
eccellenza APR dell'Aeronautica militare posto alle dipendenze del
Capo del 3° reparto dello Stato Maggiore Aeronautica;
b) DAAA: la Direzione degli armamenti aeronautici e per
l'aeronavigabilita' del Ministero della difesa;
c) Forze di polizia: le forze di polizia di cui all'art. 16 della
legge 1° aprile 1981, n. 121;
d) ENAC: l'Ente nazionale per l'aviazione civile;
e) UA: aeromobile senza equipaggio - aeromobile che opera o e'
progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza,
senza pilota a bordo;
f) UAS: sistema di aeromobile senza equipaggio - un aeromobile
senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto.