Art. 3
Finalita' di impiego degli UAS
1. Ferme restando le competenze del Ministero della difesa in
materia di difesa e sicurezza militare dello Stato previste dal
codice dell'ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, le Forze di polizia impiegano gli UAS ai fini del
controllo del territorio per finalita' di ordine e sicurezza
pubblica, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e
alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale.
2. Le Forze di polizia impiegano gli UAS anche per le finalita' di
seguito indicate, tenuto conto di quanto previsto dalla «Direttiva
sui comparti di specialita' delle Forze di polizia e sulla
razionalizzazione dei presidi di polizia» di cui al decreto del
Ministro dell'interno 15 agosto 2017:
a) la Polizia di Stato per la:
1) sicurezza stradale;
2) sicurezza ferroviaria;
3) sicurezza delle frontiere;
4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
b) l'Arma dei carabinieri per la:
1) sicurezza in materia di sanita', igiene e sofisticazioni
alimentari;
2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e
culturale nazionale;
c) il Corpo della guardia di finanza per:
1) la sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia,
attribuiti dal decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177, e alle
altre funzioni gia' svolte, ai sensi della legislazione vigente e
fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera;
2) la sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli
altri mezzi di pagamento;
3) l'assolvimento delle funzioni di polizia economica e
finanziaria di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 68.