Art. 4
Modalita' di impiego degli UAS
1. Le speciali modalita' operative di impiego degli UAS nelle
attivita' e nei servizi di cui all'art. 3, comma 1, sono definite,
anche in funzione del rischio delle operazioni, secondo un protocollo
tecnico-operativo adottato dal Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza con ENAC, che ne disciplina
l'impiego anche nelle situazioni di emergenza, d'intesa con i Comandi
generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, con
riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati
di criminalita' organizzata e ambientale.
2. L'impiego degli UAS da parte delle Forze di polizia nello
svolgimento dell'attivita' di controllo del territorio e' pianificato
nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio
trasmessi alle Forze di polizia con direttiva del prefetto.
3. L'impiego degli UAS nell'ambito dei servizi di ordine pubblico
e' disposto dal questore.
4. Le speciali modalita' operative di impiego degli UAS per le
finalita' di cui all'art. 3, comma 2, sono definite, anche in
funzione del rischio delle operazioni, secondo un protocollo
tecnico-operativo adottato da ciascuna Forza di polizia con ENAC, nel
rispetto della ripartizione dei comparti di specialita' di cui al
medesimo art. 3, comma 2.
5. L'eventuale concorso nelle attivita' di cui ai commi 1 e 4 degli
UAS in dotazione o in uso alle Forze armate e' regolato da apposite
intese.