Art. 5
Immatricolazione ed ammissione alla navigazione
1. Gli UAS in dotazione alle Forze di polizia sono immatricolati e
ammessi alla navigazione mediante iscrizione in uno dei seguenti
registri:
a) nel registro degli aeromobili militari del Ministero della
difesa, fermo restando quanto previsto nel decreto del Ministro
dell'interno 29 marzo 1983;
b) nei registri istituiti da ciascuna Forza di polizia;
c) nel registro degli UAS, messo a disposizione dall'ENAC per il
tramite di apposito soggetto delegato, secondo le specifiche
previsioni regolamentari emanate dal medesimo ENAC.