Art. 7
Titoli o qualifiche di pilotaggio
1. La conduzione degli UA di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a
20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, e'
affidato a personale qualificato dal Centro di eccellenza APR
dell'Aeronautica militare o munito di specifico titolo rilasciato da
un Centro di addestramento certificato dall'ENAC. Ai fini della
equipollenza con il titolo previsto per il personale militare dalle
disposizioni di cui all'art. 248 del codice dell'ordinamento
militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il
corso di addestramento presso il centro di ENAC e' certificato
dall'Aeronautica militare, sentite le Forze di polizia interessate.
2. Il pilotaggio degli UA di peso uguale o superiore a 25
chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli
aeromobili militari, e' affidato a personale in possesso di un titolo
aeronautico di pilota e qualificato dal Centro di eccellenza APR
dell'Aeronautica militare ovvero da altro Centro di addestramento
certificato dall'ENAC. Ai fini della equipollenza con l'attestazione
che in ambito militare consente il pilotaggio di UA di analoga
classe, il corso di addestramento presso il Centro di ENAC e'
certificato dall'Aeronautica militare, sentite le Forze di polizia
interessate.