IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato (Gazzetta Ufficiale L 187 del 26 giugno 2014); 
  Visto la comunicazione della Commissione europea su «Disciplina  in
materia di aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima,  dell'ambiente  e
dell'energia  2022»,  (2022/C  80/01),  pubblicata   nella   Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2022; 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Vista la comunicazione COM(2022) 230  final  del  18  maggio  2022,
della Commissione al Parlamento europeo,  al  Consiglio  europeo,  al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle regioni, Piano REPowerEU in cui e' previsto  un  obiettivo  sul
biometano di incrementare la produzione di biometano a 35 miliardi di
m³ entro il 2030 rispetto ai 17 miliardi di  m³  che  erano  previste
dalla proposta del pacchetto «Pronti per il 55%» (Fit for 55); 
  Visto il Piano d'azione  contenuto  nel  documento  di  lavoro  dei
servizi della Commissione che accompagna la  comunicazione  COM(2022)
230 final del 18 maggio  2022,  in  cui  la  Commissione  propone  di
affrontare i  principali  ostacoli  all'aumento  della  produzione  e
dell'uso di biometano sostenibile e di facilitarne l'integrazione nel
mercato interno del gas dell'UE nei modi seguenti: 
    a) istituendo un partenariato industriale  per  il  biogas  e  il
biometano  per  dare  impulso  alla  catena  del   valore   dei   gas
rinnovabili; 
    b) adottando misure supplementari per incoraggiare  i  produttori
di biogas a creare comunita' energetiche; 
    c) fornendo incentivi per passare dal biogas al biometano; 
    d) promuovendo l'adattamento e l'adeguamento delle infrastrutture
esistenti e  la  realizzazione  di  nuove  infrastrutture  per  poter
trasportare piu' biometano attraverso la rete del gas dell'UE; 
    e)  colmando  le  lacune  in  materia  di  ricerca,  sviluppo   e
innovazione; 
    f) facilitando l'accesso ai finanziamenti e mobilitando fondi  UE
nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, della politica  di
coesione, del dispositivo per la ripresa  e  la  resilienza  e  della
politica agricola comune; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da  fonti  rinnovabili  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare  e  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, 2 marzo 2018 (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2018) recante disposizioni  in
materia  di  promozione  dell'uso  del  biometano   e   degli   altri
biocarburanti  avanzati  nel  settore  dei  trasporti  (nel  seguito:
decreto ministeriale 2 marzo 2018), il cui schema di aiuto  e'  stato
approvato con la decisione della Commissione europea  C  (2018)  1379
final del 1° marzo 2018; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri che, all'art. 2, comma 2, ha previsto  tra  i  compiti  del
Ministero  della   transizione   ecologica   quelli   relativi   alle
«agro-energie»; 
  Visto il Piano  nazionale  integrato  per  l'energia  e  il  clima,
inviato alla Commissione europea nel dicembre 2019; 
  Visto il Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (di  seguito
«PNRR»)  approvato  con  valutazione  positiva  con   decisione   del
Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021  notificata  all'Italia  dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14  luglio
2021; 
  Visto  l'allegato  della  decisione  di  esecuzione  del  Consiglio
relativa all'approvazione del piano per la ripresa  e  la  resilienza
dell'Italia,  ST  10160  2021  ADD  1  REV  2,  dell'8  luglio  2021,
concordato dal gruppo dei consiglieri finanziari,  sulla  base  della
proposta della Commissione COM(2021) 344, e in particolare la Riforma
2 - «Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo
di gas rinnovabile» e la scheda  specifica  dell'Investimento  1.4  -
«Sviluppo  del  biometano   secondo   criteri   per   la   promozione
dell'economia circolare», appartenente alla Missione 2, Componente  2
(M2C2) - transizione energetica e mobilita' sostenibile; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi  finanziari  stabiliti  nel  PNRR  ed  in
particolare: 
    a) il target M2C2- 4 che prevede, nell'ambito della misura M2C2 I
1.4, entro il 31 dicembre  2023,  lo  sviluppo  della  produzione  di
biometano da  impianti  nuovi  e  riconvertiti  fino  ad  almeno  0,6
miliardi  di  m³.  Il  biometano  deve  essere  conforme  ai  criteri
stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001  sulle  energie  rinnovabili
(direttiva RED II) affinche' la misura possa rispettare il  principio
«non arrecare un danno significativo» e i pertinenti requisiti di cui
all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I  produttori
di biocarburanti  e  biometano  gassosi  devono  fornire  certificati
(prove di sostenibilita') rilasciati da valutatori indipendenti, come
disposto dalla direttiva RED II; 
    b) il target  M2C2-  5  che  prevede,  nell'ambito  della  misura
M2C2-I1.4, entro il 30 giugno 2026, lo sviluppo della  produzione  di
biometano da  impianti  nuovi  e  riconvertiti  fino  ad  almeno  2,3
miliardi  di  m³.  Il  biometano  deve  essere  conforme  ai  criteri
stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001  sulle  energie  rinnovabili
(direttiva RED II) affinche' la misura possa rispettare il  principio
«non arrecare un danno significativo» e i pertinenti requisiti di cui
all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I  produttori
di biocarburanti  e  biometano  gassosi  e  di  biocarburanti  devono
fornire  certificati  (prove   di   sostenibilita')   rilasciati   da
valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II; 
  Considerato che l'allegato 1 agli operational arrangment associa ai
suddetti target il seguente meccanismo di verifica:  «a)  elenco  dei
certificati  di  completamento  rilasciati  in  conformita'  con   la
legislazione  nazionale;  b)  report  di  un  ingegnere  indipendente
approvato dal ministero competente, compresa la  giustificazione  che
le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti)  sono  in  linea
con la descrizione dell'investimento e  dell'obiettivo  del  CID;  c)
valutazione specifica  del  principio  Do  No  Significant  Harm  che
include  riferimenti  ai  testi  che  dimostrano  il   rispetto   del
principio»; 
  Considerato che in  base  a  quanto  previsto  dal  regolamento  UE
2021/241 i progetti di  riforma  e  di  investimento  possono  essere
sostenuti da altri programmi e strumenti  dell'Unione,  a  condizione
che tale sostegno non copra lo stesso costo e che  tale  disposizione
debba intendersi  estesa  ai  programmi  o  strumenti  nazionali  per
massimizzarne la complementarita' e sinergia; 
  Visto il decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare: 
    a) l'art. 11, recante disposizioni sugli incentivi in materia  di
biogas e produzione  di  biometano  che  ha  previsto,  fra  l'altro,
l'erogazione di uno specifico incentivo sul biometano immesso in rete
di  durata  e  valore  definiti  con  decreto  del   Ministro   della
transizione ecologica, prevedendo le condizioni di cumulabilita'  con
altre forme di sostegno; 
    b) l'art. 14 che, al comma 1, lettera b),  ha  previsto  che,  in
attuazione della misura Missione 2, Componente  2,  Investimento  1.4
«Sviluppo del biometano, secondo criteri  per  promuovere  l'economia
circolare», sono definiti criteri e  modalita'  per  la  concessione,
attraverso procedure competitive, di un contributo  a  fondo  perduto
sulle    spese    ammissibili    connesse    all'investimento     per
l'efficientamento, la riconversione parziale  o  totale  di  impianti
esistenti a biogas, per nuovi impianti di  produzione  di  biometano,
per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato
e  dei  reflui  zootecnici,  per  l'acquisto  di  trattori   agricoli
alimentati esclusivamente a biometano; con il medesimo decreto,  sono
definite le condizioni di cumulabilita' con gli  incentivi  tariffari
di cui all'art. 11 e sono  dettate  disposizioni  per  raccordare  il
regime incentivante con quello  previsto  dal  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 2 marzo 2018; 
  Considerato che il biometano di produzione nazionale,  in  coerenza
con quanto previsto dalla  comunicazione  REPowerEU:  azione  europea
comune per un'energia piu' sicura, piu' sostenibile e a  prezzi  piu'
accessibili, del 8 marzo 2022, puo' costituire un elemento importante
per la sicurezza degli approvvigionamenti e, in  ottica  di  completa
decarbonizzazione,  uno  strumento  per  la   copertura   con   fonti
rinnovabili di settori difficilmente elettrificabili o anche hard  to
abate; 
  Ritenuto  quindi,  in  attuazione   del   sopra   indicato   quadro
programmatico e normativo nazionale ed europeo e  in  attuazione  del
Piano nazionale di ripresa e Resilienza,  di  dover  chiarire  alcuni
aspetti rilevanti circa la definizione del momento in cui  matura  il
diritto  al  riconoscimento  dell'incentivo  per  la  produzione  del
biometano  e  del  limite  entro  cui  tale  diritto   debba   essere
esercitato, pena la sua decadenza; 
  Considerato che l'attuale regime, di cui al decreto ministeriale  2
marzo 2018 e' stato approvato nel 2018 dalla Commissione europea  per
una durata fino al  31  dicembre  2022,  sulla  base  dell'art.  107,
paragrafo 3, lettera c), del TFUE alla luce della comunicazione della
Commissione - Disciplina in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, (2014/C 200), scaduta  il  31
dicembre 2021 e  sostituita  dalla  Comunicazione  della  Commissione
europea su «Disciplina in materia di aiuti  di  Stato  a  favore  del
clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», (2022/C 80/01); 
  Considerato che l'Italia ha notificato alla Commissione europea  un
nuovo schema di decreto ministeriale a sostegno del biometano che  fa
parte della strategia italiana per le  energie  rinnovabili  e  sara'
ammissibile al finanziamento nell'ambito del PNRR; 
  Considerato che il nuovo regime di aiuti dovra' essere in linea con
le nuove Linee guida in  materia  di  aiuti  di  Stato  di  cui  alla
comunicazione della Commissione europea su «Disciplina in materia  di
aiuti di Stato a  favore  del  clima,  dell'ambiente  e  dell'energia
2022», (2022/C 80/01), che la Commissione europea ha adottato  il  27
gennaio 2022, e che  si  applicano  a  tutti  gli  aiuti  soggetti  a
notifica per il clima, la protezione dell'ambiente e l'energia; 
  Ritenuto opportuno favorire una transizione graduale tra  l'attuale
regime ed il nuovo e che pertanto sono necessari  alcuni  chiarimenti
sul regime attuale, come di seguito indicati; 
  Considerato che il decreto 2 marzo 2018 di  disciplina  del  regime
attuale di incentivi individua, all'art. 1, comma 10, ed all'art.  6,
comma 7, nella data del 31 dicembre 2022 l'ultima data possibile  per
la concessione degli aiuti sulla base della  procedura  esistente  di
cui  all'art.  9  del  predetto  decreto  2  marzo  2018,  ovvero  la
qualificazione del GSE; 
  Ritenuto che sia necessario chiarire che le citate disposizioni  di
cui agli articoli 1, comma 10, e 6, comma 7, del predetto  decreto  2
marzo 2018, relative alla data di entrata in esercizio  dell'impianto
interessato, gia'  contemplano  la  possibilita'  che  l'aiuto  possa
essere erogato dal giorno in cui l'impianto entra in funzione  e  che
detta erogazione debba iniziare al piu' tardi entro  il  31  dicembre
2023; 
  Considerato che e' necessario chiarire che l'entrata  in  esercizio
entro il 31 dicembre 2023 e' condizione necessaria  per  l'erogazione
dell'aiuto, non verificandosi  la  quale  l'aiuto  andrebbe  perso  e
revocato; 
  Considerato che i predetti chiarimenti di natura formale, in quanto
non estendono il budget o la  durata  della  misura  gia'  approvata,
poiche'  l'aiuto  sara'  concesso  al  piu'  tardi  entro   la   fine
autorizzata  del  regime  del  31  dicembre  2022,  ne'  ampliano  il
perimetro  dei  beneficiari,  non  necessitano  una   notifica   alla
Commissione europea ai fini di una nuova decisione di  compatibilita'
con la normativa in materia di aiuti di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Possono accedere agli incentivi di cui al decreto ministeriale 2
marzo 2018 gli impianti di produzione  di  biometano  che  rispettano
tutte le seguenti condizioni: 
    a)  abbiano  presentato  ovvero  presentino  la  domanda  di  cui
all'art. 9, comma 1, del decreto  ministeriale  2  marzo  2018  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e
abbiano ottenuto ovvero ottengano, entro  il  31  dicembre  2022,  la
qualifica a progetto  dal  GSE  per  il  riconoscimento  del  diritto
all'incentivo; 
    b)  siano  in  possesso  di  autorizzazione  alla  costruzione  e
all'esercizio degli impianti di produzione del  biometano  rilasciata
entro la data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Il diritto all'incentivo  di  cui  al  comma  1  decade  qualora
l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di  biometano  non
avvenga entro il 31 dicembre 2023. 
  3. Sono fatti salvi eventuali ritardi nella conclusione dei  lavori
relativi all'impianto qualificato non  imputabili  a  responsabilita'
del produttore, causati da provvedimenti  disposti  dalle  competenti
autorita' o da forza maggiore dichiarati dal produttore  medesimo  al
GSE e da questo valutati come tali.