Art. 4
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta
l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto
e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in
caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal
decreto ministeriale 18 luglio 2018.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per la denominazione «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento
(UE) n. 1308/2013.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 8 agosto 2022
Il dirigente: Cafiero