IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  4  aprile  2013
recante  «Criteri  di   individuazione   degli   scaglioni   per   la
negoziazione automatica dei generici e dei  biosimilari»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 131 del 6 giugno 2013, nonche'  il  comunicato  dell'AIFA  del  15
ottobre  2020  relativo  alla  procedura  semplificata  di  prezzo  e
rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 65/2022 del 3  maggio  2022,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n.  112  del  14  maggio  2022,  recante  «Classificazione  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5,  del  medicinale  per  uso  umano  a  base  di
sitagliptin/metformina cloridrato "Sitagliptin/Metformina  Cloridrato
Mylan"»; 
  Vista la domanda presentata in data 15 marzo 2022 con la  quale  la
societa' Mylan Ireland Limited ha chiesto  la  riclassificazione,  ai
fini della  rimborsabilita'  del  medicinale  «Sitagliptin/Metformina
Cloridrato Mylan» (sitagliptin e metformina); 
  Vista la delibera n.  31  del  14  luglio  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale SITAGLIPTIN/METFORMINA CLORIDRATO MYLAN  (sitagliptin
e metformina) nelle confezioni sotto indicate  e'  classificato  come
segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2: 
      «Sitagliptin/Metformina  Cloridrato  Mylan»  e'   indicato   in
aggiunta  alla  dieta  e  all'esercizio  fisico  per  migliorare   il
controllo glicemico in pazienti che non hanno un  adeguato  controllo
della glicemia con la loro dose massima tollerata  di  metformina  da
sola o in quei pazienti gia' in  trattamento  con  l'associazione  di
sitagliptin e metformina; 
      «Sitagliptin/Metformina  Cloridrato  Mylan»  e'   indicato   in
associazione con una sulfonilurea (triplice terapia di  associazione)
in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico  in  pazienti  che  non
hanno un adeguato controllo della glicemia con la loro  dose  massima
tollerata di metformina e una sulfonilurea; 
      «Sitagliptin/Metformina  Cloridrato  Mylan»  e'  indicato  come
triplice terapia di associazione con un agonista del recettore  gamma
attivato dal proliferatore del perossisoma (PPARgamma) (per  es.,  un
tiazolidinedione) in aggiunta alla dieta e  all'esercizio  fisico  in
pazienti che non hanno un adeguato controllo della  glicemia  con  la
loro dose massima tollerata di metformina e di un agonista PPARgamma; 
      «Sitagliptin/Metformina Cloridrato  Mylan»  e'  anche  indicato
come   terapia   aggiuntiva   all'insulina   (triplice   terapia   di
associazione) in aggiunta  alla  dieta  e  all'esercizio  fisico  per
migliorare il  controllo  glicemico  nei  pazienti  quando  una  dose
stabile di insulina e metformina da sola non forniscono  un  adeguato
controllo glicemico. 
  Confezioni: 
    «50 mg / 850 mg- compressa rivestita con film- uso orale- blister
(PVC/PE/PVdC/Alu)» 56 x 1  compresse  (dose  unitaria)  -  A.I.C.  n.
049969052/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 15,75; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,53; 
      nota AIFA: 100; 
    «50 mg / 1000  mg-  compressa  rivestita  con  film-  uso  orale-
blister (PVC/PE/PVdC/Alu)» 56 x 1 compresse (dose unitaria) -  A.I.C.
n. 049969138/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 15,75; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,53; 
      nota AIFA: 100; 
    «50 mg / 850 mg- compressa rivestita con film- uso orale- blister
(PVC/PE/PVdC/Alu)» 56 compresse - A.I.C. n. 049969025/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 15,75; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,53; 
      nota AIFA: 100; 
    «50 mg / 1000  mg-  compressa  rivestita  con  film-  uso  orale-
blister (PVC/PE/PVdC/Alu)» 56 compresse - A.I.C. n.  049969102/E  (in
base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 15,75; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,53; 
      nota AIFA: 100. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Sitagliptin/Metformina Cloridrato Mylan»  (sitagliptin  e
metformina) e' classificato, ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C(nn). 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Si intendono negoziate anche le indicazioni  terapeutiche,  oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.