IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425,  il
quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) sia  conforme  alle  condizioni  e
limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  unica  del
farmaco; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la determina AIFA del 29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004  -
Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4  novembre  2004  -
Serie generale - n. 259; 
  Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per
l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  7  del  10  gennaio
2007, Supplemento ordinario n. 6; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  446/2017  del  14  marzo  2017   di
«Aggiornamento della Nota 79», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 75 del 30 marzo 2017; 
  Considerato   il   parere   reso   dalla   Commissione   consultiva
tecnico-scientifica nella sua seduta del 25 febbraio 2022, con cui si
e' ritenuto di aggiornare la Nota 79 relativamente alla  prescrizione
a carico del Servizio sanitario nazionale delle specifiche condizioni
di rischio di frattura osteoporotica indicate; 
  Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, alla  luce  delle  attuali
informazioni tecnico-scientifiche, per le motivazioni di cui sopra  e
secondo  la  metodologia  descritta   nell'Allegato   alla   presente
determina,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale   del
provvedimento, alla modifica dell'Allegato  alla  determina  AIFA  n.
446/2017 del 14 marzo 2017, che sostituisce, aggiornandolo, l'attuale
Nota AIFA 79; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                        Aggiornamento Nota 79 
 
  La Nota AIFA 79, annessa alla determina AIFA n. 446  del  14  marzo
2017, richiamata in premessa,  e'  sostituita  dall'allegato  1  alla
presente  determina,  di   cui   costituisce   parte   integrante   e
sostanziale.