Art. 3 Schedario viticolo 1. Lo schedario viticolo, di cui all'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013, contiene le informazioni di cui agli allegati III e IV del regolamento delegato. 2. Lo schedario viticolo e' parte integrante del Sistema integrato di gestione e controllo ed e' dotato di un sistema di identificazione geografica GIS. 3. Lo schedario contiene, almeno: a) l'identificazione aggiornata del conduttore in coerenza con il sistema unico di registrazione dell'identita' di ciascun beneficiario di cui all'art. 68(1)(f) del regolamento (UE) n. 1306/2013; b) l'elenco e l'ubicazione delle parcelle viticole, ad esclusione di quelle contenenti soltanto superfici abbandonate, cosi' come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del regolamento delegato; c) le caratteristiche della superficie vitata di ciascuna parcella viticola, riportate anche sul fascicolo del viticoltore; d) per ogni parcella viticola, tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneita' produttiva che, nel loro insieme, determinano il potenziale viticolo dell'azienda. In particolare: forme di allevamento, sesti di coltivazione e densita' di impianto, anni e mesi di impianto, presenza di irrigazione, varieta' di uva (e' consentita la presenza di vitigni complementari, purche' gli stessi non superino il 15% del totale, con l'obbligo di indicare «altri a bacca bianca» o «altri a bacca nera» o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudini a produrre vini DOCG, DOC, IGT. 4. Ai sensi dell'allegato A, paragrafo a.1, punto 2, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, l'occupazione del suolo definita nel piano colturale aziendale e' coerente con lo schedario viticolo.