Art. 3 
 
                         Schedario viticolo 
 
  1. Lo schedario viticolo, di cui all'art. 145 del regolamento  (UE)
n. 1308/2013, contiene le informazioni di cui agli allegati III e  IV
del regolamento delegato. 
  2. Lo schedario viticolo e' parte integrante del Sistema  integrato
di gestione e controllo ed e' dotato di un sistema di identificazione
geografica GIS. 
  3. Lo schedario contiene, almeno: 
    a) l'identificazione aggiornata del conduttore in coerenza con il
sistema unico di registrazione dell'identita' di ciascun beneficiario
di cui all'art. 68(1)(f) del regolamento (UE) n. 1306/2013; 
    b) l'elenco e l'ubicazione delle parcelle viticole, ad esclusione
di quelle  contenenti  soltanto  superfici  abbandonate,  cosi'  come
definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del regolamento delegato; 
    c)  le  caratteristiche  della  superficie  vitata  di   ciascuna
parcella viticola, riportate anche sul fascicolo del viticoltore; 
    d) per ogni parcella viticola, tutte le informazioni di carattere
tecnico, agronomico e di idoneita' produttiva che, nel loro  insieme,
determinano il potenziale viticolo dell'azienda. In particolare: 
      forme di allevamento,  sesti  di  coltivazione  e  densita'  di
impianto, anni e mesi di impianto, presenza di irrigazione,  varieta'
di uva (e' consentita la presenza di vitigni  complementari,  purche'
gli stessi non superino il 15% del totale, con l'obbligo di  indicare
«altri a bacca bianca» o «altri a bacca nera» o gli specifici vitigni
e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni  vitigno  complementare),
attitudini a produrre vini DOCG, DOC, IGT. 
  4. Ai sensi dell'allegato A, paragrafo a.1, punto  2,  del  decreto
ministeriale  12  gennaio  2015,  n.  162,  l'occupazione  del  suolo
definita nel piano colturale aziendale e' coerente con  lo  schedario
viticolo.