Art. 4 
 
       Allineamento dello schedario al piano colturale grafico 
 
  1. A decorrere dalla campagna 2023-2024, le superfici afferenti  lo
schedario, di cui al decreto  ministeriale  16  dicembre  2010,  sono
identificate e collocate territorialmente in base  alla  parcella  di
riferimento, unita' elementare e univocamente identificata del  SIPA,
cosi' come definita all'art. 3 del decreto ministeriale n. 99707  del
1° marzo 2021. 
  2. Le superfici afferenti lo schedario sono allineate,  secondo  le
modalita' stabilite nel presente articolo, con  quelle  presenti  nel
fascicolo aziendale grafico aggiornato e validato dal produttore. 
  3. L'aggiornamento  dello  schedario  viticolo  si  basa  sui  dati
contenuti nel fascicolo aziendale grafico e comporta  il  superamento
del riferimento catastale. Il fascicolo  aziendale  e  gli  strumenti
geospaziali   ad   esso   associati,   forniscono,    pertanto,    la
localizzazione della parcella viticola, la  superficie  vitata  e  il
titolo di possesso, e forniscono altresi' le  ulteriori  informazioni
di cui all'art. 3, comma 3, lettera d). 
  4. La parcella viticola e' identificata graficamente dal produttore
in coerenza con l'art. 17, comma 1, del regolamento (UE) n.  809/2014
ed in coerenza  con  gli  articoli  3,  comma  3,  e  4  del  decreto
ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021,  che  stabiliscono  che  per
ciascuna parcella  viticola  e'  determinata  la  superficie  massima
ammissibile per ciascun regime di  sostegno  regionale,  nazionale  e
dell'Unione, nonche' per ogni dichiarazione,  comunicazione  ed  ogni
altro  procedimento  amministrativo  basato   sulle   superfici.   Le
informazioni desunte dalle  dichiarazioni  sono  intersecate  con  le
informazioni del  SIPA,  ai  fini  dello  svolgimento  dei  controlli
amministrativi nonche' ai fini dell'aggiornamento del sistema. 
  5. La misurazione della superficie vitata, ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1, lettera l), e' effettuata con modalita' univoca su tutto  il
territorio nazionale. 
  6. Al fine di disporre di uno schedario viticolo grafico completo e
aggiornato, le  aziende  completano  lo  schedario  viticolo  con  le
informazioni e le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3, lettera
d) nella fase di allineamento con il fascicolo aziendale grafico. 
  7. Con riferimento al comma 2, l'azienda che effettua l'adeguamento
dello schedario  viticolo  al  fascicolo  aziendale  grafico  non  e'
sanzionabile relativamente alle discordanze tecnico-produttive e alle
anomalie di misurazione riscontrate. Il controllo  di  tali  anomalie
nella misurazione della superficie vitata aziendale viene  effettuato
dalle Regioni al compimento dell'allineamento stesso. 
  8. Ai sensi dell'art. 69, comma 6 della legge, le superfici  vitate
che risultano irregolari a seguito dell'allineamento,  se  impiantate
prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge  sono  iscritte   nello
schedario. 
  Al fine di  salvaguardare  il  potenziale  produttivo  aziendale  e
nazionale, qualora in caso di  allineamento  delle  superfici  vitate
nello schedario si  accerti  una  riduzione  delle  superfici  vitate
effettive rispetto al potenziale produttivo aziendale autorizzato, la
differenza potra' essere oggetto di richiesta  di  autorizzazione  al
reimpianto o di nuovo impianto, secondo modalita'  da  definirsi  con
apposito decreto sentite le  regioni,  da  adottare  entro centoventi
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.