Art. 4 Allineamento dello schedario al piano colturale grafico 1. A decorrere dalla campagna 2023-2024, le superfici afferenti lo schedario, di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, sono identificate e collocate territorialmente in base alla parcella di riferimento, unita' elementare e univocamente identificata del SIPA, cosi' come definita all'art. 3 del decreto ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021. 2. Le superfici afferenti lo schedario sono allineate, secondo le modalita' stabilite nel presente articolo, con quelle presenti nel fascicolo aziendale grafico aggiornato e validato dal produttore. 3. L'aggiornamento dello schedario viticolo si basa sui dati contenuti nel fascicolo aziendale grafico e comporta il superamento del riferimento catastale. Il fascicolo aziendale e gli strumenti geospaziali ad esso associati, forniscono, pertanto, la localizzazione della parcella viticola, la superficie vitata e il titolo di possesso, e forniscono altresi' le ulteriori informazioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera d). 4. La parcella viticola e' identificata graficamente dal produttore in coerenza con l'art. 17, comma 1, del regolamento (UE) n. 809/2014 ed in coerenza con gli articoli 3, comma 3, e 4 del decreto ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021, che stabiliscono che per ciascuna parcella viticola e' determinata la superficie massima ammissibile per ciascun regime di sostegno regionale, nazionale e dell'Unione, nonche' per ogni dichiarazione, comunicazione ed ogni altro procedimento amministrativo basato sulle superfici. Le informazioni desunte dalle dichiarazioni sono intersecate con le informazioni del SIPA, ai fini dello svolgimento dei controlli amministrativi nonche' ai fini dell'aggiornamento del sistema. 5. La misurazione della superficie vitata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l), e' effettuata con modalita' univoca su tutto il territorio nazionale. 6. Al fine di disporre di uno schedario viticolo grafico completo e aggiornato, le aziende completano lo schedario viticolo con le informazioni e le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3, lettera d) nella fase di allineamento con il fascicolo aziendale grafico. 7. Con riferimento al comma 2, l'azienda che effettua l'adeguamento dello schedario viticolo al fascicolo aziendale grafico non e' sanzionabile relativamente alle discordanze tecnico-produttive e alle anomalie di misurazione riscontrate. Il controllo di tali anomalie nella misurazione della superficie vitata aziendale viene effettuato dalle Regioni al compimento dell'allineamento stesso. 8. Ai sensi dell'art. 69, comma 6 della legge, le superfici vitate che risultano irregolari a seguito dell'allineamento, se impiantate prima dell'entrata in vigore della legge sono iscritte nello schedario. Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo aziendale e nazionale, qualora in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario si accerti una riduzione delle superfici vitate effettive rispetto al potenziale produttivo aziendale autorizzato, la differenza potra' essere oggetto di richiesta di autorizzazione al reimpianto o di nuovo impianto, secondo modalita' da definirsi con apposito decreto sentite le regioni, da adottare entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.