Art. 5 Funzionamento a regime dello schedario 1. La presenza delle parcelle viticole nello schedario costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e per adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazioni annuali di vendemmia, di produzione e di rivendicazione delle produzioni a DO, IG e vini varietali. 2. I beneficiari delle misure di sostegno di cui agli articoli 46, 47 e 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, identificano la superficie vitata oggetto di aiuto nell'ambito della parcella viticola con le modalita' di cui all'art. 2, lettera l). 3. Il dato della superficie della parcella viticola, cosi' come risulta dal fascicolo aziendale grafico aggiornato e validato, e' utilizzato come riferimento per le dichiarazioni obbligatorie di cui al decreto ministeriale n. 7701 del 18 luglio 2019, nonche' per i procedimenti amministrativi di estirpo, impianto e autorizzazioni al reimpianto. 4. La superficie della parcella viticola e' confermata ed eventualmente aggiornata annualmente nell'ambito del fascicolo aziendale grafico. La validazione delle variazioni intervenute nell'ambito dello schedario viticolo sulla base degli aggiornamenti effettuati dal produttore sul proprio fascicolo aziendale grafico, compete alle regioni. 5. Le modifiche allo schedario proposte dalle amministrazioni competenti (Regioni, Ministero, AGEA, organismi pagatori) a seguito di verifiche e controlli e non espressamente richieste dal produttore, pur senza effetto su pagamenti e sanzioni, sono a questo notificate entro il 15 luglio di ogni anno con effetto per la successiva campagna. Il produttore dovra' altresi' provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale grafico. 6. Il monitoraggio del sistema informativo relativo allo schedario viticolo nazionale e' svolto dalle regioni e dagli organismi pagatori.