Art. 6 
 
Procedure  per  la  verifica  dell'idoneita'  dei  vigneti  ai   fini
  dell'iscrizione allo schedario e della rivendicazione  dei  vini  a
  DO, IG e dei vini varietali. 
 
  1. Le regioni determinano le modalita' e i criteri per la  verifica
dell'idoneita' tecnico-produttiva delle parcelle  viticole,  ai  fini
della rivendicazione della produzione delle relative DO e IG, tenendo
conto  degli  elementi  contenuti  negli  specifici  disciplinari  di
produzione. 
  2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, le regioni individuano
gli elementi da inserire nei sistemi informativi  di  gestione  dello
schedario viticolo, in relazione a quanto  previsto  negli  specifici
disciplinari di produzione, quali: la delimitazione dei territori  di
produzione  (ivi  comprese  quelle  delle  sottozone  e   le   unita'
geografiche aggiuntive) e la loro individuazione  a  GIS;  limiti  di
altitudine, comune,  vitigno  o  vitigni  e  loro  percentuale,  anno
d'impianto, anno d'iscrizione, anno d'entrata in  produzione,  numero
di ceppi, sesto, forma  di  allevamento,  toponimo  di  vigna,  altri
elementi previsti dagli specifici disciplinari. 
  3. Qualora non sia stabilito nei disciplinari di  produzione  delle
specifiche DO e IG, le regioni possono stabilire l'anno di entrata in
produzione del vigneto a  decorrere  dalla  data  di  impianto  o  di
sovrainnesto. 
  4. In relazione alle verifiche  di  cui  al  comma  1,  le  regioni
stabiliscono, altresi', le  modalita'  ed  i  tempi  per  l'eventuale
idoneita' provvisoria per la rivendicazione  delle  DO  e  delle  IG,
nonche' le modalita' per la relativa verifica. 
  5. Ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge, i dati relativi  alle
idoneita' dei vigneti  e  alla  misurazione  delle  superfici  vitate
presenti nello schedario e validati dalle regioni, non possono essere
oggetto di modifica, salvi i casi di errore evidente o colpa grave. 
  6. Le regioni si dotano di areali  grafici  delle  DO  e  delle  IG
opportunamente aggiornati, ossia verificano gli  aggiornamenti  delle
idoneita' in modalita' grafica. 
  7. Le regioni trasmettono i dati di cui al comma 6 ad AGEA  e  agli
organismi pagatori regionali.