Art. 6 Procedure per la verifica dell'idoneita' dei vigneti ai fini dell'iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO, IG e dei vini varietali. 1. Le regioni determinano le modalita' e i criteri per la verifica dell'idoneita' tecnico-produttiva delle parcelle viticole, ai fini della rivendicazione della produzione delle relative DO e IG, tenendo conto degli elementi contenuti negli specifici disciplinari di produzione. 2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, le regioni individuano gli elementi da inserire nei sistemi informativi di gestione dello schedario viticolo, in relazione a quanto previsto negli specifici disciplinari di produzione, quali: la delimitazione dei territori di produzione (ivi comprese quelle delle sottozone e le unita' geografiche aggiuntive) e la loro individuazione a GIS; limiti di altitudine, comune, vitigno o vitigni e loro percentuale, anno d'impianto, anno d'iscrizione, anno d'entrata in produzione, numero di ceppi, sesto, forma di allevamento, toponimo di vigna, altri elementi previsti dagli specifici disciplinari. 3. Qualora non sia stabilito nei disciplinari di produzione delle specifiche DO e IG, le regioni possono stabilire l'anno di entrata in produzione del vigneto a decorrere dalla data di impianto o di sovrainnesto. 4. In relazione alle verifiche di cui al comma 1, le regioni stabiliscono, altresi', le modalita' ed i tempi per l'eventuale idoneita' provvisoria per la rivendicazione delle DO e delle IG, nonche' le modalita' per la relativa verifica. 5. Ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge, i dati relativi alle idoneita' dei vigneti e alla misurazione delle superfici vitate presenti nello schedario e validati dalle regioni, non possono essere oggetto di modifica, salvi i casi di errore evidente o colpa grave. 6. Le regioni si dotano di areali grafici delle DO e delle IG opportunamente aggiornati, ossia verificano gli aggiornamenti delle idoneita' in modalita' grafica. 7. Le regioni trasmettono i dati di cui al comma 6 ad AGEA e agli organismi pagatori regionali.