Art. 7 
 
               Rivendicazione annuale delle produzioni 
                        e scelta vendemmiale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 37  della  legge,  i  produttori  interessati
effettuano annualmente la  rivendicazione  delle  produzioni  di  uve
destinate alla produzione di vini a DO e  IG  e  di  vini  varietali,
contestualmente alla dichiarazione di vendemmia  di  cui  al  decreto
ministeriale del 18 luglio 2019, n. 7701, con  le  modalita'  di  cui
all'art. 8, comma 1 e comma 2 del medesimo decreto. 
  2. Al fine di consentire la scelta vendemmiale tra varie  DO  e  IG
coesistenti sulle medesime aree di produzione, ai sensi dell'art. 38,
comma 1 della legge, i sistemi informativi degli organismi  pagatori,
nell'ambito del  SIAN,  devono  supportare  la  rivendicazione  delle
produzioni a DO e IG, nei limiti  di  resa  previsti  dai  rispettivi
disciplinari di produzione. Nel caso in cui da  una  stessa  parcella
vitata sono rivendicate contemporaneamente piu' produzioni a DOCG e/o
DOC e/o IGT e' applicato l'abbattimento di resa previsto dallo stesso
art. 38, comma 1, della legge. 
  3. Gli organismi pagatori mettono a disposizione  i  dati  relativi
alla rivendicazione per la produzione dei vini a DO e IG alle regioni
e province autonome, agli altri enti e  organismi  autonomi  preposti
alla gestione ed al controllo delle rispettive DO e IG,  agli  organi
di Stato preposti ai controlli, nonche'  ai  consorzi  di  tutela  in
riferimento alle singole denominazioni di  competenza.  L'elenco  dei
codici dei vini a DO e IG riconosciuti, articolati per tipologia,  e'
gestito a cura del Ministero. 
  L'elenco e' utilizzato per le seguenti finalita': 
    a) per la gestione delle  informazioni  relative  alle  superfici
atte a produrre i vini a DO e IG; 
    b) per la compilazione della  dichiarazione  di  vendemmia  e  di
produzione di cui al decreto ministeriale  del  18  luglio  2019,  n.
7701, e per la rivendicazione di cui al presente articolo; 
    c) nell'ambito del registro telematico. 
  4. I nuovi codici sono inseriti nel SIAN a  cura  del  Ministero  a
seguito dell'avvenuta iscrizione delle relative DO e IG nel  registro
comunitario, ovvero dell'avvenuta modifica a livello comunitario  dei
disciplinari di produzione. Sono altresi' inseriti nel SIAN  i  nuovi
codici  attribuiti  a  seguito  dell'eventuale  protezione  nazionale
transitoria, accordata ai sensi della specifica normativa dell'Unione
europea.