IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto l'art. 25-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2022  e,  in
particolare, il comma 1, il quale riconosce un buono  del  valore  di
10.000,00 euro, alle imprese aventi  sede  operativa  nel  territorio
nazionale che, dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del medesimo decreto al  31  dicembre  2022,  partecipano
alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate
in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 25-bis, ai sensi  del  quale  il
buono ha validita' fino al 30 novembre 2022 e puo'  essere  richiesto
una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese  e
dei  relativi  investimenti  sostenuti  per  la  partecipazione  alle
manifestazioni di cui al comma 1; 
  Visto il comma 3 del citato art. 25-bis,  ai  sensi  del  quale  il
buono e' rilasciato dal Ministero dello sviluppo  economico,  secondo
l'ordine temporale di ricezione delle domande,  previa  presentazione
di una  richiesta,  esclusivamente  per  via  telematica,  attraverso
un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo
economico, nei limiti delle risorse di cui al comma 10  del  predetto
art. 25-bis; 
  Visto il primo periodo del comma 4 del  predetto  art.  25-bis,  in
base al quale «all'atto della presentazione della richiesta di cui al
comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata valido e funzionante nonche' le coordinate di
un conto corrente  bancario  a  se'  intestato.  Ciascun  richiedente
fornisce,  altresi',  le  necessarie  dichiarazioni  sostitutive   di
certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile
nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta: 
    a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e  di  essere
iscritto  al  registro  delle  imprese  della  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; 
    b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o  piu'
delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui  al
comma 1; 
    c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese  e  investimenti
per la partecipazione a una o piu' delle  manifestazioni  fieristiche
internazionali di settore di cui al comma 1; 
    d) di non essere sottoposto a  procedura  concorsuale  e  di  non
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
    e) di non essere destinatario di  sanzioni  interdittive  di  cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231, e di non trovarsi in altre  condizioni  previste  dalla
legge  come  causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative; 
    f) di  non  avere  ricevuto  altri  contributi  pubblici  per  le
medesime finalita' di cui al presente articolo; 
    g) di essere a conoscenza delle finalita' del buono nonche' delle
spese  e  degli  investimenti  rimborsabili  mediante   il   relativo
utilizzo»; 
  Visto il comma 5 del  medesimo  articolo,  che  stabilisce  che  «a
seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi  3  e  4,  il
Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto  attuatore  di
cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma  1
mediante  invio  all'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata
comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4»; 
  Visto il secondo periodo del comma 6 del predetto art. 25-bis,  che
dispone che il rimborso massimo erogabile e' pari  al  50  per  cento
delle  spese  e  degli  investimenti  effettivamente  sostenuti   dai
soggetti beneficiari ed e' comunque contenuto entro il limite massimo
del valore del buono assegnato; 
  Visto il comma 7, del citato art. 25-bis, il quale prevede  che  il
Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto  attuatore  di
cui al comma 8, secondo periodo, provvede  al  rimborso  delle  somme
richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro
il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario; 
  Visto il comma 8 del medesimo art. 25-bis, il  quale  dispone  che,
con decreto  direttoriale  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
possono essere adottate ulteriori disposizioni per  l'attuazione  del
presente articolo. Le procedure attuative nonche' la  predisposizione
e la gestione della piattaforma di cui  al  comma  3  possono  essere
demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con
oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel  limite  massimo
complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti; 
  Visto, altresi', il comma 10, del medesimo art. 25-bis, che prevede
che, per le finalita' di cui al predetto articolo, e' autorizzata  la
spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  agricolo,  modificato   dal
regolamento (UE) 2019/316 del  21  febbraio  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 51I del 22 febbraio 2019; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli
107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa»  e,  in
particolare, gli articoli 46, 47 e 71  concernenti  le  dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' e i  relativi
controlli; 
  Visti altresi' gli articoli  44-bis,  46,  47  e  71  del  suddetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernenti,
rispettivamente, l'acquisizione d'ufficio  di  informazioni  relative
alla regolarita'  contributiva  e  le  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione e dell'atto di notorieta'; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59», nonche' il decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il  «Codice  delle   leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce,  presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; 
  Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma  1,  e  6  del  decreto
legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   recante    il    «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto l'art. 52 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  che  ha
istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.  234   e   successive   modifiche   ed
integrazioni»; 
  Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.
124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese»  e,  in
particolare, l'art. 7, in materia di oneri  informativi  gravanti  su
cittadini e imprese; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
29 luglio 2021, n. 149, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  260  del  30  ottobre  2021,   recante   il
«Regolamento  concernente  l'organizzazione   del   Ministero   dello
sviluppo economico»; 
  Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino  a  direttore  generale
per  gli  incentivi  alle  imprese  del  Ministero   dello   sviluppo
economico, avvenuta con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei conti  al  n.
97 del 28 gennaio 2022; 
  Considerata la necessita' di  dare  attuazione  a  quanto  disposto
dall'art. 25-bis del decreto-legge n. 50 del 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «buono fiere»: l'importo prenotato dalle imprese e  rilasciato
dal Ministero, per il rimborso delle  spese  di  partecipazione  alle
manifestazioni fieristiche ai  sensi  dell'art.  25-bis  del  decreto
aiuti; 
    b) «decreto aiuti»: il  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
recante  «Misure  urgenti  in  materia   di   politiche   energetiche
nazionali,   produttivita'   delle   imprese   e   attrazione   degli
investimenti, nonche' in materia di  politiche  sociali  e  di  crisi
ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio  2022,
n. 91; 
    c)  «imprese»:  le  imprese  di  qualsiasi  dimensione  con  sede
operativa  nel  territorio   nazionale   e   che   partecipano   alle
manifestazioni fieristiche; 
    d) «manifestazioni fieristiche»:  le  manifestazioni  fieristiche
internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario
fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle  province
autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio  2022,
data di entrata in vigore della  legge  di  conversione  del  decreto
aiuti e il 31 dicembre 2022; 
    e) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    f) «procedura informatica»: la procedura informatica  accessibile
nell'apposita sezione del sito web  del  Ministero  (www.mise.gov.it)
dedicata alla misura; 
    g) «Registro nazionale aiuti»: il registro,  istituito  ai  sensi
dell'art. 52 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  cosi'  come
modificato  e  integrato  dalla  legge  29  luglio  2015,   n.   115,
finalizzato a raccogliere  dati  e  informazioni  relativamente  agli
aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis»  e
a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse  economico
generale; 
    h) «regolamento de minimis»: il regolamento in materia  di  aiuti
«de  minimis»   applicabile   in   funzione   dell'attivita'   svolta
dall'impresa beneficiaria in  via  prevalente,  come  risultante  dal
certificato camerale della medesima impresa, tra i seguenti: 
      i. «regolamento de minimis generale»: il  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione  europea  L  352   del   24   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
      ii. «regolamento de minimis agricoltura»: il  regolamento  (UE)
n. 1408/2013 della Commissione, del 18  dicembre  2013  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione  europea  L  352   del   24   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo,  come  modificato  dal  regolamento  (UE)  2019/316   della
Commissione del 21 febbraio 2019; 
      iii. «regolamento de minimis pesca»:  il  regolamento  (UE)  n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 e successive modifiche
ed integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 190 del 28 giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.