Art. 3 Modalita' di rilascio del buono fiere 1. Ai fini del rilascio del buono fiere, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 25-bis del decreto aiuti presentano una apposita richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso la procedura informatica. Il fac-simile del modello di istanza e l'indirizzo telematico della procedura informatica sono resi disponibili nel sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) prima del termine di cui al comma 2. Il buono fiere, che puo' riguardare la partecipazione a una o piu' manifestazioni fieristiche, puo' essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario. 2. Le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), sezione «Buono Fiere», dalle ore 10,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedi' al venerdi', a decorrere dal 9 settembre 2022, secondo le modalita' indicate al presente articolo, salvo eventuale diversa determinazione che sara' preventivamente resa nota sul sito internet del Ministero. 3. L'iter di presentazione della domanda per il rilascio del buono fiere prevede l'espletamento delle seguenti attivita': 1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica, attraverso CNS (Carta nazionale dei servizi); 2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda nella procedura informatica; 3) finalizzazione della domanda. 4. Le domande si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione di avvenuta trasmissione. E' considerata ammissibile, ai fini dell'assegnazione del buono fiere, una sola domanda per ciascun soggetto beneficiario. In caso di presentazione di piu' richieste in successione tra loro e' considerata, ai fini dell'assegnazione del buono fiere, esclusivamente l'ultima domanda regolarmente trasmessa prima della comunicazione di cui al comma 9. La domanda precedente sara', in questo caso, annullata e sostituita da quella successiva. 5. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica. 6. Nell'istanza il soggetto richiedente dichiara: a) di essere il legale rappresentante dell'impresa proponente; b) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto e risultare attivo al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; c) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o piu' delle manifestazioni fieristiche; d) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o piu' delle manifestazioni fieristiche, indicando l'importo del buono fiere richiesto, pari al massimo al 50 per cento delle spese e degli investimenti, sostenuti o da sostenere e fermo restando il valore massimo di euro 10.000,00; e) di essere a conoscenza che il buono fiere viene concesso ed erogato ai sensi e nei limiti previsti dal regolamento de minimis; f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalita' di cui all'art. 25-bis del decreto aiuti; g) di essere a conoscenza delle finalita' del buono fiere, nonche' delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo; h) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; i) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative. 7. Nell'istanza, e' riportato l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa valido e funzionante, che e' utilizzato per ogni comunicazione tra impresa e Ministero, nonche' l'IBAN relativo al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente. 8. A decorrere dalle ore 10,00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l'invio delle domande di agevolazione di cui al comma 2, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica. In questa fase il soggetto proponente puo' verificare, in particolare, la validita' della Carta nazionale dei servizi, nonche' accertare il possesso dei poteri di rappresentanza in relazione al soggetto giuridico che intende presentare la domanda di accesso alle agevolazioni. 9. Il buono fiere e' assegnato dal Ministero, sulla base dell'ordine temporale di ricezione delle domande, ed e' inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario di cui al comma 7. 10. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente decreto esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 10 dell'art. 25-bis del decreto aiuti. Tenuto conto del termine di validita' del buono fiere di cui all'art. 25-bis, comma 2, del decreto aiuti, nel giorno in cui si verifica l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento, il Ministero dispone, con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, dandone comunicazione sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.