Art. 3 
 
                Modalita' di rilascio del buono fiere 
 
  1. Ai fini del rilascio del buono fiere, i soggetti in possesso dei
requisiti previsti dal comma 4 dell'art.  25-bis  del  decreto  aiuti
presentano una apposita richiesta, esclusivamente per via  telematica
attraverso la procedura informatica. Il  fac-simile  del  modello  di
istanza e l'indirizzo telematico  della  procedura  informatica  sono
resi   disponibili   nel    sito    istituzionale    del    Ministero
(www.mise.gov.it) prima del termine di  cui  al  comma  2.  Il  buono
fiere,  che  puo'  riguardare  la  partecipazione  a   una   o   piu'
manifestazioni fieristiche, puo' essere richiesto una sola  volta  da
ciascun soggetto beneficiario. 
  2. Le domande di agevolazione devono essere presentate  dal  legale
rappresentante  dell'impresa  esclusivamente  per  via   elettronica,
utilizzando la procedura informatica messa a  disposizione  sul  sito
internet del  Ministero  (www.mise.gov.it),  sezione  «Buono  Fiere»,
dalle ore 10,00 alle ore 17,00 di  tutti  i  giorni  lavorativi,  dal
lunedi' al venerdi', a decorrere dal 9  settembre  2022,  secondo  le
modalita' indicate al  presente  articolo,  salvo  eventuale  diversa
determinazione che sara' preventivamente resa nota sul sito  internet
del Ministero. 
  3. L'iter di presentazione della domanda per il rilascio del  buono
fiere prevede l'espletamento delle seguenti attivita': 
    1) accesso del soggetto proponente  alla  procedura  informatica,
attraverso CNS (Carta nazionale dei servizi); 
    2) immissione delle informazioni e  dei  dati  richiesti  per  la
compilazione della domanda nella procedura informatica; 
    3) finalizzazione della domanda. 
  4. Le domande si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a
seguito  del  rilascio   da   parte   della   procedura   informatica
dell'attestazione   di   avvenuta   trasmissione.   E'    considerata
ammissibile, ai fini dell'assegnazione  del  buono  fiere,  una  sola
domanda per ciascun soggetto beneficiario. In caso  di  presentazione
di piu' richieste in successione tra loro  e'  considerata,  ai  fini
dell'assegnazione del buono fiere,  esclusivamente  l'ultima  domanda
regolarmente trasmessa prima della comunicazione di cui al  comma  9.
La domanda precedente sara', in questo caso, annullata  e  sostituita
da quella successiva. 
  5. Sono, in ogni caso, irricevibili le  istanze  trasmesse  tramite
canali diversi dalla procedura informatica. 
  6. Nell'istanza il soggetto richiedente dichiara: 
    a) di essere il legale rappresentante dell'impresa proponente; 
    b) di avere sede operativa nel territorio nazionale e  di  essere
iscritto e risultare attivo al registro delle imprese della camera di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  territorialmente
competente; 
    c) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o  piu'
delle manifestazioni fieristiche; 
    d) di avere sostenuto o di dover sostenere spese  e  investimenti
per la partecipazione a una o piu' delle manifestazioni  fieristiche,
indicando l'importo del buono fiere richiesto, pari al massimo al  50
per cento delle spese e degli investimenti, sostenuti o da  sostenere
e fermo restando il valore massimo di euro 10.000,00; 
    e) di essere a conoscenza che il buono fiere  viene  concesso  ed
erogato ai sensi e nei limiti previsti dal regolamento de minimis; 
    f) di  non  avere  ricevuto  altri  contributi  pubblici  per  le
medesime finalita' di cui all'art. 25-bis del decreto aiuti; 
    g) di essere  a  conoscenza  delle  finalita'  del  buono  fiere,
nonche' delle spese e degli  investimenti  rimborsabili  mediante  il
relativo utilizzo; 
    h) di non essere sottoposto a  procedura  concorsuale  e  di  non
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
    i) di non essere destinatario di  sanzioni  interdittive  di  cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231, e di non trovarsi in altre  condizioni  previste  dalla
legge  come  causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative. 
  7. Nell'istanza, e'  riportato  l'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata dell'impresa valido e funzionante, che e' utilizzato  per
ogni comunicazione tra impresa e Ministero, nonche'  l'IBAN  relativo
al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente. 
  8. A decorrere dalle ore 10,00 del  7  settembre  2022  e  fino  al
termine iniziale  di  apertura  dello  sportello  per  l'invio  delle
domande di agevolazione di cui al  comma  2,  i  soggetti  proponenti
possono  verificare,  ai  fini  dello  svolgimento  delle  successive
procedure  di  compilazione  e  finalizzazione   della   domanda   di
agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici  e  delle  necessarie
autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica. In
questa fase il soggetto proponente puo' verificare,  in  particolare,
la validita' della Carta nazionale dei servizi, nonche' accertare  il
possesso dei  poteri  di  rappresentanza  in  relazione  al  soggetto
giuridico  che  intende  presentare  la  domanda  di   accesso   alle
agevolazioni. 
  9.  Il  buono  fiere  e'  assegnato  dal  Ministero,   sulla   base
dell'ordine temporale di  ricezione  delle  domande,  ed  e'  inviato
all'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   del   soggetto
beneficiario di cui al comma 7. 
  10. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni,  le  imprese
beneficiarie hanno diritto  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie di
cui al comma 10 dell'art. 25-bis del decreto aiuti. Tenuto conto  del
termine di validita' del buono fiere di cui all'art. 25-bis, comma 2,
del decreto aiuti, nel giorno in cui si verifica l'esaurimento  delle
risorse  finanziarie  disponibili  per  l'intervento,  il   Ministero
dispone, con provvedimento del direttore generale per  gli  incentivi
alle imprese, dandone comunicazione sul sito internet del Ministero e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la chiusura dello
sportello per la presentazione delle domande.