Art. 3
Modalita' di rilascio del buono fiere
1. Ai fini del rilascio del buono fiere, i soggetti in possesso dei
requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 25-bis del decreto aiuti
presentano una apposita richiesta, esclusivamente per via telematica
attraverso la procedura informatica. Il fac-simile del modello di
istanza e l'indirizzo telematico della procedura informatica sono
resi disponibili nel sito istituzionale del Ministero
(www.mise.gov.it) prima del termine di cui al comma 2. Il buono
fiere, che puo' riguardare la partecipazione a una o piu'
manifestazioni fieristiche, puo' essere richiesto una sola volta da
ciascun soggetto beneficiario.
2. Le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale
rappresentante dell'impresa esclusivamente per via elettronica,
utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito
internet del Ministero (www.mise.gov.it), sezione «Buono Fiere»,
dalle ore 10,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni lavorativi, dal
lunedi' al venerdi', a decorrere dal 9 settembre 2022, secondo le
modalita' indicate al presente articolo, salvo eventuale diversa
determinazione che sara' preventivamente resa nota sul sito internet
del Ministero.
3. L'iter di presentazione della domanda per il rilascio del buono
fiere prevede l'espletamento delle seguenti attivita':
1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica,
attraverso CNS (Carta nazionale dei servizi);
2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la
compilazione della domanda nella procedura informatica;
3) finalizzazione della domanda.
4. Le domande si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a
seguito del rilascio da parte della procedura informatica
dell'attestazione di avvenuta trasmissione. E' considerata
ammissibile, ai fini dell'assegnazione del buono fiere, una sola
domanda per ciascun soggetto beneficiario. In caso di presentazione
di piu' richieste in successione tra loro e' considerata, ai fini
dell'assegnazione del buono fiere, esclusivamente l'ultima domanda
regolarmente trasmessa prima della comunicazione di cui al comma 9.
La domanda precedente sara', in questo caso, annullata e sostituita
da quella successiva.
5. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite
canali diversi dalla procedura informatica.
6. Nell'istanza il soggetto richiedente dichiara:
a) di essere il legale rappresentante dell'impresa proponente;
b) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere
iscritto e risultare attivo al registro delle imprese della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competente;
c) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o piu'
delle manifestazioni fieristiche;
d) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti
per la partecipazione a una o piu' delle manifestazioni fieristiche,
indicando l'importo del buono fiere richiesto, pari al massimo al 50
per cento delle spese e degli investimenti, sostenuti o da sostenere
e fermo restando il valore massimo di euro 10.000,00;
e) di essere a conoscenza che il buono fiere viene concesso ed
erogato ai sensi e nei limiti previsti dal regolamento de minimis;
f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le
medesime finalita' di cui all'art. 25-bis del decreto aiuti;
g) di essere a conoscenza delle finalita' del buono fiere,
nonche' delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il
relativo utilizzo;
h) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
i) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla
legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.
7. Nell'istanza, e' riportato l'indirizzo di posta elettronica
certificata dell'impresa valido e funzionante, che e' utilizzato per
ogni comunicazione tra impresa e Ministero, nonche' l'IBAN relativo
al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.
8. A decorrere dalle ore 10,00 del 7 settembre 2022 e fino al
termine iniziale di apertura dello sportello per l'invio delle
domande di agevolazione di cui al comma 2, i soggetti proponenti
possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive
procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di
agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie
autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica. In
questa fase il soggetto proponente puo' verificare, in particolare,
la validita' della Carta nazionale dei servizi, nonche' accertare il
possesso dei poteri di rappresentanza in relazione al soggetto
giuridico che intende presentare la domanda di accesso alle
agevolazioni.
9. Il buono fiere e' assegnato dal Ministero, sulla base
dell'ordine temporale di ricezione delle domande, ed e' inviato
all'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto
beneficiario di cui al comma 7.
10. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese
beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente
decreto esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie di
cui al comma 10 dell'art. 25-bis del decreto aiuti. Tenuto conto del
termine di validita' del buono fiere di cui all'art. 25-bis, comma 2,
del decreto aiuti, nel giorno in cui si verifica l'esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili per l'intervento, il Ministero
dispone, con provvedimento del direttore generale per gli incentivi
alle imprese, dandone comunicazione sul sito internet del Ministero e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la chiusura dello
sportello per la presentazione delle domande.