Art. 4
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili all'agevolazione, fino a esaurimento delle
risorse disponibili per l'intervento, le spese sostenute dalle
imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche,
consistenti in:
a) spese per l'affitto degli spazi espositivi. Oltre all'affitto
degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative
al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri
obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
b) spese per l'allestimento degli spazi espositivi, comprese le
spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello
spazio espositivo, nonche' all'esecuzione di allacciamenti ai
pubblici servizi;
c) spese per la pulizia dello spazio espositivo;
d) spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati
esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni
fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi,
nonche' le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno
nell'ambito dello spazio fieristico;
e) spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e
dei prodotti esposti;
f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di
attrezzature e strumentazioni varie;
g) spese per l'impiego di hostess, steward e interpreti a
supporto del personale aziendale;
h) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet
all'interno dello spazio espositivo;
i) spese per le attivita' pubblicitarie, di promozione e di
comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle
sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di
poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri
contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla
manifestazione fieristica.
2. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e
tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile all'agevolazione
solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo
non recuperabile.