Art. 4 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili  all'agevolazione,  fino  a  esaurimento  delle
risorse  disponibili  per  l'intervento,  le  spese  sostenute  dalle
imprese  per  la  partecipazione  alle  manifestazioni   fieristiche,
consistenti in: 
    a) spese per l'affitto degli spazi espositivi. Oltre  all'affitto
degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative
al  pagamento  di  quote  per  servizi  assicurativi  e  altri  oneri
obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica; 
    b) spese per l'allestimento degli spazi espositivi,  comprese  le
spese relative a servizi di progettazione e  di  realizzazione  dello
spazio  espositivo,  nonche'  all'esecuzione  di   allacciamenti   ai
pubblici servizi; 
    c) spese per la pulizia dello spazio espositivo; 
    d) spese per il  trasporto  di  campionari  specifici  utilizzati
esclusivamente in occasione della partecipazione alle  manifestazioni
fieristiche, compresi gli oneri  assicurativi  e  similari  connessi,
nonche' le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno
nell'ambito dello spazio fieristico; 
    e) spese per i servizi di stoccaggio dei  materiali  necessari  e
dei prodotti esposti; 
    f)  spese  per  il  noleggio  di  impianti  audio-visivi   e   di
attrezzature e strumentazioni varie; 
    g) spese  per  l'impiego  di  hostess,  steward  e  interpreti  a
supporto del personale aziendale; 
    h) spese per i servizi di catering per  la  fornitura  di  buffet
all'interno dello spazio espositivo; 
    i) spese per le  attivita'  pubblicitarie,  di  promozione  e  di
comunicazione, connesse  alla  partecipazione  alla  fiera  e  quelle
sostenute per la  realizzazione  di  brochure  di  presentazione,  di
poster,  cartelloni,  flyer,  cataloghi,  listini,  video   o   altri
contenuti   multimediali,   connessi   alla    partecipazione    alla
manifestazione fieristica. 
  2. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte  e
tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile  all'agevolazione
solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo  effettivo
non recuperabile.