Art. 4 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili all'agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l'intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in: a) spese per l'affitto degli spazi espositivi. Oltre all'affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica; b) spese per l'allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonche' all'esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi; c) spese per la pulizia dello spazio espositivo; d) spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonche' le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell'ambito dello spazio fieristico; e) spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti; f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie; g) spese per l'impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale; h) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all'interno dello spazio espositivo; i) spese per le attivita' pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica. 2. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.