Art. 5 Erogazione del buono 1. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la procedura informatica, con le modalita' e i termini indicati con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese e fermo restando il termine finale di validita' del buono di cui al comma 2 dell'art. 25-bis del decreto aiuti, apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti di cui all'art. 4 effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche. Il fac-simile del modello di richiesta di rimborso e' reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). 2. All'istanza di rimborso deve essere allegata copia del buono fiere, delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle stesse, nonche' apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali e' richiesto il rimborso delle spese. 3. Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la dichiarazione di cui al comma 2 in ordine all'avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023. La mancata presentazione della predetta dichiarazione e' causa di revoca dell'agevolazione. 4. Per le richieste di rimborso ricevute, il Ministero verifica la completezza e la regolarita' della richiesta, determina il valore dell'agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute come dichiarato dall'impresa beneficiaria, fermo restando il valore massimo del buono fiere comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 9 e procede altresi' alla verifica del rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis, tramite, a seconda dei casi, il Registro nazionale degli aiuti, il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o il Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (SIPA). 5. Per le istanze per le quali le predette verifiche si concludano con esito positivo, il Ministero, previa registrazione dell'aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l'invio di apposita comunicazione all'impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarita' contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) e dell'assenza, nei casi previsti dalla vigente normativa, di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 6. Nel caso in cui emergano delle irregolarita' nell'ambito delle attivita' di verifica di cui al comma 5, il Ministero provvede, rispettivamente, all'erogazione secondo le modalita' e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.