Art. 5 
 
                        Erogazione del buono 
 
  1.  Ai   fini   dell'erogazione   dell'agevolazione,   i   soggetti
beneficiari devono presentare, attraverso la  procedura  informatica,
con le modalita' e i termini indicati  con  successivo  provvedimento
del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle  imprese  e  fermo
restando il termine finale di validita' del buono di cui al  comma  2
dell'art. 25-bis del decreto  aiuti,  apposita  istanza  di  rimborso
delle spese e degli investimenti di  cui  all'art.  4  effettivamente
sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni  fieristiche.  Il
fac-simile del modello di richiesta di rimborso e'  reso  disponibile
sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). 
  2. All'istanza di rimborso deve essere  allegata  copia  del  buono
fiere,  delle  fatture  attestanti  le  spese  e   gli   investimenti
sostenuti, con il relativo dettaglio,  la  documentazione  attestante
l'avvenuto pagamento delle  stesse,  nonche'  apposita  dichiarazione
sostitutiva di atto di  notorieta'  mediante  la  quale  il  soggetto
beneficiario  attesta  la  avvenuta,  effettiva  partecipazione  alle
manifestazioni fieristiche per le  quali  e'  richiesto  il  rimborso
delle spese. 
  3. Per le  istanze  di  agevolazione  che  abbiano  ad  oggetto  la
partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese  di
dicembre  2022,  la  dichiarazione  di  cui  al  comma  2  in  ordine
all'avvenuta  partecipazione  alla  manifestazione  fieristica   deve
essere presentata, tramite la  procedura  informatica,  entro  e  non
oltre il 31 gennaio 2023. La  mancata  presentazione  della  predetta
dichiarazione e' causa di revoca dell'agevolazione. 
  4. Per le richieste di rimborso ricevute, il Ministero verifica  la
completezza e la regolarita' della  richiesta,  determina  il  valore
dell'agevolazione spettante in relazione  alle  spese  effettivamente
sostenute come dichiarato dall'impresa beneficiaria,  fermo  restando
il valore massimo del buono fiere comunicato ai  sensi  dell'art.  3,
comma 9 e procede  altresi'  alla  verifica  del  rispetto  da  parte
dell'impresa  beneficiaria  del  massimale  previsto  dal  pertinente
regolamento de minimis, tramite, a  seconda  dei  casi,  il  Registro
nazionale degli aiuti,  il  Sistema  informativo  agricolo  nazionale
(SIAN) o il Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (SIPA). 
  5. Per le istanze per le quali le predette verifiche si  concludano
con esito positivo, il  Ministero,  previa  registrazione  dell'aiuto
individuale  nel  relativo  registro   o   sistema,   provvede   alla
concessione mediante l'invio di apposita comunicazione all'impresa  e
al contestuale rimborso  delle  somme  richieste  mediante  accredito
delle stesse, entro il 31  dicembre  2022,  sul  conto  corrente  del
beneficiario indicato  in  sede  di  richiesta  di  rimborso,  previa
verifica della vigenza della regolarita'  contributiva  del  soggetto
beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio,  ai  sensi  dell'art.
44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, del documento unico  di  regolarita'  contributiva  (DURC)  e
dell'assenza,  nei  casi  previsti  dalla   vigente   normativa,   di
inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  6. Nel caso in cui emergano delle irregolarita'  nell'ambito  delle
attivita' di verifica di cui  al  comma  5,  il  Ministero  provvede,
rispettivamente,  all'erogazione  secondo  le  modalita'  e  i  tempi
previsti   dalle   procedure   per   l'attivazione    dell'intervento
sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
ovvero a segnalare l'inadempimento  alle  amministrazioni  competenti
secondo quanto previsto all'art. 48-bis del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.