Art. 5
Erogazione del buono
1. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti
beneficiari devono presentare, attraverso la procedura informatica,
con le modalita' e i termini indicati con successivo provvedimento
del direttore generale per gli incentivi alle imprese e fermo
restando il termine finale di validita' del buono di cui al comma 2
dell'art. 25-bis del decreto aiuti, apposita istanza di rimborso
delle spese e degli investimenti di cui all'art. 4 effettivamente
sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche. Il
fac-simile del modello di richiesta di rimborso e' reso disponibile
sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it).
2. All'istanza di rimborso deve essere allegata copia del buono
fiere, delle fatture attestanti le spese e gli investimenti
sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante
l'avvenuto pagamento delle stesse, nonche' apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' mediante la quale il soggetto
beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle
manifestazioni fieristiche per le quali e' richiesto il rimborso
delle spese.
3. Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la
partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di
dicembre 2022, la dichiarazione di cui al comma 2 in ordine
all'avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve
essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non
oltre il 31 gennaio 2023. La mancata presentazione della predetta
dichiarazione e' causa di revoca dell'agevolazione.
4. Per le richieste di rimborso ricevute, il Ministero verifica la
completezza e la regolarita' della richiesta, determina il valore
dell'agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente
sostenute come dichiarato dall'impresa beneficiaria, fermo restando
il valore massimo del buono fiere comunicato ai sensi dell'art. 3,
comma 9 e procede altresi' alla verifica del rispetto da parte
dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente
regolamento de minimis, tramite, a seconda dei casi, il Registro
nazionale degli aiuti, il Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) o il Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (SIPA).
5. Per le istanze per le quali le predette verifiche si concludano
con esito positivo, il Ministero, previa registrazione dell'aiuto
individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla
concessione mediante l'invio di apposita comunicazione all'impresa e
al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito
delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del
beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa
verifica della vigenza della regolarita' contributiva del soggetto
beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art.
44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) e
dell'assenza, nei casi previsti dalla vigente normativa, di
inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Nel caso in cui emergano delle irregolarita' nell'ambito delle
attivita' di verifica di cui al comma 5, il Ministero provvede,
rispettivamente, all'erogazione secondo le modalita' e i tempi
previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento
sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti
secondo quanto previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.