Art. 6
Aiuto concedibile
1. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento de minimis generale, del regolamento de minimis
agricoltura e del regolamento de minimis pesca.
2. I soggetti richiedenti rientrano nell'ambito di applicazione di
uno dei predetti regolamenti de minimis in relazione al codice ATECO
2007 riferito all'attivita' svolta in via prevalente alla data di
presentazione dell'istanza, come risultante dal relativo certificato
camerale dell'impresa istante.
3. I limiti di cui al comma 1 sono riferiti al soggetto istante,
tenuto conto anche delle relazioni che intercorrono tra lo stesso e
altre imprese e che valgono a qualificare la cosiddetta «impresa
unica» di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento de minimis di
riferimento.
4. Ai sensi del regolamento de minimis, per «impresa unica» si
intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle
relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza
dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza
di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante
su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con
quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di
quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da
sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest'ultima.
5. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui
alle lettere da a) a d) del precedente comma 4 per il tramite di una
o piu' altre imprese sono anch'esse considerate una «impresa unica».