Art. 6 
 
                          Aiuto concedibile 
 
  1. Le  agevolazioni  sono  concesse  ai  sensi  e  nei  limiti  del
regolamento  de  minimis  generale,  del   regolamento   de   minimis
agricoltura e del regolamento de minimis pesca. 
  2. I soggetti richiedenti rientrano nell'ambito di applicazione  di
uno dei predetti regolamenti de minimis in relazione al codice  ATECO
2007 riferito all'attivita' svolta in via  prevalente  alla  data  di
presentazione dell'istanza, come risultante dal relativo  certificato
camerale dell'impresa istante. 
  3. I limiti di cui al comma 1 sono riferiti  al  soggetto  istante,
tenuto conto anche delle relazioni che intercorrono tra lo  stesso  e
altre imprese e che valgono  a  qualificare  la  cosiddetta  «impresa
unica» di cui all'art. 2, comma 2,  del  regolamento  de  minimis  di
riferimento. 
  4. Ai sensi del regolamento de  minimis,  per  «impresa  unica»  si
intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle
relazioni seguenti: 
    a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti  di  voto  degli
azionisti o soci di un'altra impresa; 
    b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza
dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza
di un'altra impresa; 
    c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza  dominante
su  un'altra  impresa  in  virtu'  di  un  contratto   concluso   con
quest'ultima oppure in  virtu'  di  una  clausola  dello  statuto  di
quest'ultima; 
    d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla  da
sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri  azionisti  o  soci
dell'altra  impresa,  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto   degli
azionisti o soci di quest'ultima. 
  5. Le imprese fra le quali intercorre una delle  relazioni  di  cui
alle lettere da a) a d) del precedente comma 4 per il tramite di  una
o piu' altre imprese sono anch'esse considerate una «impresa unica».