Art. 6 Aiuto concedibile 1. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis generale, del regolamento de minimis agricoltura e del regolamento de minimis pesca. 2. I soggetti richiedenti rientrano nell'ambito di applicazione di uno dei predetti regolamenti de minimis in relazione al codice ATECO 2007 riferito all'attivita' svolta in via prevalente alla data di presentazione dell'istanza, come risultante dal relativo certificato camerale dell'impresa istante. 3. I limiti di cui al comma 1 sono riferiti al soggetto istante, tenuto conto anche delle relazioni che intercorrono tra lo stesso e altre imprese e che valgono a qualificare la cosiddetta «impresa unica» di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento de minimis di riferimento. 4. Ai sensi del regolamento de minimis, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. 5. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) del precedente comma 4 per il tramite di una o piu' altre imprese sono anch'esse considerate una «impresa unica».