Art. 7
Cumulo
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili,
con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche
che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art.
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati
ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
attribuite sulla base del regolamento de minimis.