Art. 8
Controlli
1. Il Ministero, successivamente all'erogazione delle agevolazioni,
procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni
nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di
beneficiari, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto
notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione.
Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla
revoca delle agevolazioni. Il Ministero puo' effettuare accertamenti
d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica
degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli
stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni
sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il
procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.
2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a
consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento
di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero
ai sensi del comma 1.