Art. 9
Revoca dell'agevolazione
1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero nei seguenti
casi:
a) sia riscontrata la non veridicita' delle dichiarazioni rese
dal soggetto beneficiario;
b) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o piu' dei
requisiti di accesso dell'impresa beneficiaria, ovvero la
documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti
imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;
c) mancata presentazione, con le modalita' e termini previsti,
della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2;
d) mancato rispetto del divieto di cumulo dell'agevolazione, di
cui all'art. 7;
e) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli al Ministero
sulla verifica delle spese ovvero in caso di esito negativo dei
controlli di cui all'art. 8;
f) mancata presentazione, mediante la procedura informatica,
entro i termini di cui all'art. 5, comma 1, della richiesta di
rimborso delle spese sostenute.
2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero procede al
recupero dell'agevolazione indebitamente utilizzata, maggiorato di
interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato.