Art. 9 
 
                      Revoca dell'agevolazione 
 
  1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero  nei  seguenti
casi: 
    a) sia riscontrata la non veridicita'  delle  dichiarazioni  rese
dal soggetto beneficiario; 
    b) sia verificata l'assenza o il venir meno di  uno  o  piu'  dei
requisiti   di   accesso   dell'impresa   beneficiaria,   ovvero   la
documentazione prodotta risulti incompleta  o  irregolare  per  fatti
imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili; 
    c) mancata presentazione, con le modalita'  e  termini  previsti,
della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2; 
    d) mancato rispetto del divieto di cumulo  dell'agevolazione,  di
cui all'art. 7; 
    e) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli  al  Ministero
sulla verifica delle spese ovvero  in  caso  di  esito  negativo  dei
controlli di cui all'art. 8; 
    f) mancata  presentazione,  mediante  la  procedura  informatica,
entro i termini di cui  all'art.  5,  comma  1,  della  richiesta  di
rimborso delle spese sostenute. 
  2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il  Ministero  procede  al
recupero dell'agevolazione indebitamente  utilizzata,  maggiorato  di
interessi e sanzioni secondo  legge,  per  il  successivo  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato.