Art. 9 Revoca dell'agevolazione 1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero nei seguenti casi: a) sia riscontrata la non veridicita' delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario; b) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o piu' dei requisiti di accesso dell'impresa beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili; c) mancata presentazione, con le modalita' e termini previsti, della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2; d) mancato rispetto del divieto di cumulo dell'agevolazione, di cui all'art. 7; e) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli al Ministero sulla verifica delle spese ovvero in caso di esito negativo dei controlli di cui all'art. 8; f) mancata presentazione, mediante la procedura informatica, entro i termini di cui all'art. 5, comma 1, della richiesta di rimborso delle spese sostenute. 2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero procede al recupero dell'agevolazione indebitamente utilizzata, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.