Art. 2 
 
Disposizioni  finalizzate  a  garantire  la  piena  operativita'  del
             Servizio nazionale della Protezione civile 
 
  1. Al personale non dirigenziale, civile e  militare,  in  servizio
presso il Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del
comma 2 dell'art. 1 e' corrisposta,  in  deroga  alla  contrattazione
collettiva  nazionale  di  comparto  ed  all'art.  45   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'impiego all'estero  connesso
al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza  dello  stato
di emergenza, una speciale indennita' omnicomprensiva,  con  la  sola
esclusione del trattamento di missione, forfettariamente  parametrata
su base mensile a  300  ore  di  straordinario  festivo  e  notturno,
determinata con riferimento alla specifica qualifica di  appartenenza
e ai giorni di effettivo impiego. 
  2. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento
della  protezione  civile  direttamente  impegnato  in  sede  per  le
attivita' di cui alla presente  ordinanza  e'  riconosciuto,  per  il
periodo  di  vigenza  dello  stato  di  emergenza,  il  compenso  per
prestazioni di lavoro  straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i
limiti previsti dal rispettivo ordinamento, entro il  limite  massimo
di trenta ore mensili pro-capite. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a  valere
sulle risorse dell'art. 4.