Art. 4 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri connessi all'espletamento  degli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza, si provvede,  nel  limite  massimo  di  euro
3.000.000,00, a  valere  sulle  risorse  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 agosto 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio