Art. 4 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 3.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 agosto 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio