Art. 2 
 
             Modalita' di applicazione delle Linee guida 
 
  1. Ferme restando le responsabilita'  relative  alla  sicurezza  in
capo ai gestori delle gallerie  esistenti,  le  Linee  Guida  di  cui
all'art. 1 dovranno essere applicate entro i termini riportati  nella
tabella 8.1 - Termini temporali di attuazione -  dell'Allegato  1  al
presente decreto. 
  2.  Le   tempistiche,   indicate   nella   citata   tabella,   come
espressamente precisato al capitolo 8 - Termini di attuazione - delle
Linee guida, «...non  sono  applicabili  alle  opere  per  le  quali,
durante le ispezioni obbligatorie o a seguito  di  segnalazione,  sia
gia' stata accertata la presenza  di  una  riduzione  evidente  della
capacita' resistente e/o deformativa della struttura o di alcune  sue
parti e per cui deve essere dato  avvio  immediato  alla  valutazione
della necessita'  di  interventi,  dell'immediato  avvio  della  loro
programmazione  anche  con  il   ricorso   ad   ulteriori   ispezioni
approfondite e alle  conseguenti  operazioni  di  attribuzione  della
classe di attenzione e messa in sicurezza. Il gestore designa,  entro
il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore  del  decreto  di
adozione, il responsabile di galleria di cui al capitolo 7.1».