Art. 2 Modalita' di applicazione delle Linee guida 1. Ferme restando le responsabilita' relative alla sicurezza in capo ai gestori delle gallerie esistenti, le Linee Guida di cui all'art. 1 dovranno essere applicate entro i termini riportati nella tabella 8.1 - Termini temporali di attuazione - dell'Allegato 1 al presente decreto. 2. Le tempistiche, indicate nella citata tabella, come espressamente precisato al capitolo 8 - Termini di attuazione - delle Linee guida, «...non sono applicabili alle opere per le quali, durante le ispezioni obbligatorie o a seguito di segnalazione, sia gia' stata accertata la presenza di una riduzione evidente della capacita' resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti e per cui deve essere dato avvio immediato alla valutazione della necessita' di interventi, dell'immediato avvio della loro programmazione anche con il ricorso ad ulteriori ispezioni approfondite e alle conseguenti operazioni di attribuzione della classe di attenzione e messa in sicurezza. Il gestore designa, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di adozione, il responsabile di galleria di cui al capitolo 7.1».