Art. 2
Modalita' di applicazione delle Linee guida
1. Ferme restando le responsabilita' relative alla sicurezza in
capo ai gestori delle gallerie esistenti, le Linee Guida di cui
all'art. 1 dovranno essere applicate entro i termini riportati nella
tabella 8.1 - Termini temporali di attuazione - dell'Allegato 1 al
presente decreto.
2. Le tempistiche, indicate nella citata tabella, come
espressamente precisato al capitolo 8 - Termini di attuazione - delle
Linee guida, «...non sono applicabili alle opere per le quali,
durante le ispezioni obbligatorie o a seguito di segnalazione, sia
gia' stata accertata la presenza di una riduzione evidente della
capacita' resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue
parti e per cui deve essere dato avvio immediato alla valutazione
della necessita' di interventi, dell'immediato avvio della loro
programmazione anche con il ricorso ad ulteriori ispezioni
approfondite e alle conseguenti operazioni di attribuzione della
classe di attenzione e messa in sicurezza. Il gestore designa, entro
il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di
adozione, il responsabile di galleria di cui al capitolo 7.1».