Art. 3 
 
Osservatorio per  la  classificazione  e  gestione  del  rischio,  la
  valutazione della  sicurezza  ed  il  monitoraggio  delle  gallerie
  esistenti. 
 
  1. Il Presidente del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  con
proprio decreto istituisce l'Osservatorio per  la  classificazione  e
gestione  del  rischio,  la  valutazione  della   sicurezza   ed   il
monitoraggio delle gallerie  esistenti,  previsto  al  paragrafo  7.6
delle Linee guida di cui all'art. 1. Con medesimo provvedimento  sono
definiti la composizione, la durata delle nomine e  le  modalita'  di
funzionamento. 
  2. L'istituzione dell'Osservatorio di cui al comma 1  non  comporta
nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica  e  per  la
partecipazione alle attivita'  dell'Osservatorio,  senza  distinzione
per provenienza dei partecipanti, non sono dovuti compensi,  gettoni,
emolumenti, indennita'.