Art. 3 Osservatorio per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti. 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici con proprio decreto istituisce l'Osservatorio per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti, previsto al paragrafo 7.6 delle Linee guida di cui all'art. 1. Con medesimo provvedimento sono definiti la composizione, la durata delle nomine e le modalita' di funzionamento. 2. L'istituzione dell'Osservatorio di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e per la partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio, senza distinzione per provenienza dei partecipanti, non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita'.