IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274, che  ha
modificato l'art. 130 del codice in materia  di  protezione  di  dati
personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in
deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi
di contraenti, mediante l'impiego del telefono, a fini  di  invio  di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e' consentito  nei
confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione,  con
modalita'  semplificate  e  anche   in   via   telematica,   mediante
l'iscrizione della numerazione della  quale  e'  intestatario  in  un
registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di opting out); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  7  settembre
2010, n. 178, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge  23  agosto
1988, n. 400, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  2  novembre
2010, n. 156; 
  Visto l'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha
sancito la modifica del decreto del Presidente della Repubblica del 7
settembre 2010, n. 178 al fine di dare attuazione all'art. 130, comma
3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  con   riguardo
all'impiego della posta cartacea; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  2018,
n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio  2019,  n.
16, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica  del
7 settembre 2010, n. 178, in accordo  all'art.  1,  comma  54,  della
legge 4 agosto 2017, n. 124; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 178,  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, il quale ha individuato, ai sensi
dell'art. 130, comma 3-ter, lettera a), del citato codice in  materia
di  protezione  di  dati  personali  il  Ministero   dello   sviluppo
economico, quale ente o organismo  pubblico  titolare  di  competenze
inerenti alla materia cui attribuire l'istituzione e la gestione  del
suddetto registro; 
  Visto l'art. 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, che ha
sancito  di  apportare  le  opportune  modifiche  alle   disposizioni
regolamentari vigenti che disciplinano le modalita' di  iscrizione  e
funzionamento   del   registro   pubblico   delle   opposizioni   per
ricomprendere  le  numerazioni  non  pubblicate  negli   elenchi   di
contraenti di cui all'art. 129 del decreto legislativo n. 196/2003; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  2022,
n. 26, che ha sostituito e abrogato il citato decreto del  Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178,  in  accordo  all'art.  1,
comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5; 
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, in  base  al  quale  il  Ministero
dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e  gestione  del
registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a  soggetti
terzi  che  ne  assumono   interamente   gli   oneri   finanziari   e
organizzativi, mediante  contratto  di  servizio,  nel  rispetto  del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visti  gli  esiti  della  consultazione  pubblica  dei   principali
operatori di mercato, svoltasi dal 5 aprile 2022 al 6 maggio  2022  e
pubblicati sul sito istituzionale; 
  Considerati i dati previsionali forniti dagli operatori durante  la
consultazione pubblica di cui all'art. 4, comma 2,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio  2022,  n.  26  in
merito alle verifiche al registro; 
  Ritenuto  che  tali  dati  previsionali  non  siano   completamente
rappresentativi dell'intero settore e che solo a  seguito  dell'avvio
del registro  pubblico  delle  opposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n.  26  sara'  possibile
valutare il reale impatto della nuova disciplina sulla  quantita'  di
verifiche sottoposte al sistema; 
  Considerato che  alla  luce  della  profonda  riforma  del  settore
attuata con il decreto del Presidente  della  Repubblica  27  gennaio
2022, n. 26 si ipotizza che rispetto all'impianto di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  del  7  settembre  2010,  n.  178  e
successive modificazioni ed integrazioni i soggetti  coinvolti  e  le
verifiche  richieste   al   servizio   dovrebbero   considerevolmente
aumentare; 
  Ritenuto che in  prima  applicazione  e'  possibile  ipotizzare  un
aumento del volume complessivo di verifiche  sottoposte  al  registro
pubblico delle  opposizioni  di  cui  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27  gennaio  2022,  n.  26  pari  a  dieci  volte  quello
riscontrato nel 2021; 
  Ritenuto opportuno prevedere meccanismi  di  intervento  tempestivo
sulle tariffe in caso di scostamento  tra  la  quantita'  complessiva
ipotizzata  di  verifiche  sottoposte  al  registro  pubblico   delle
opposizioni di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
gennaio 2022, n. 26 e i dati reali; 
  Considerato che ai sensi dell'art.  6,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26  e'  previsto  che
venga determinato quanto necessario alle campagne informative di  cui
all'art. 11 del medesimo decreto e che per detta finalita' sono state
individuate ulteriori  risorse  nell'ambito  di  quelle  a  tal  fine
disponibili di cui al fondo previsto  all'art.  148  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388 senza  impatti  sulle  tariffe  di  accesso  al
registro. 
  Visto l'art. 1, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, che ha
stabilito l'individuazione  da  parte  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di criteri generali  per  l'aggiornamento  periodico  delle
tariffe con le modalita' previste dall'art. 6, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26,  secondo  cui  il  Ministro  dello
sviluppo economico, con proprio  provvedimento,  determina  il  piano
preventivo dei costi e delle tariffe per  la  prima  realizzazione  e
l'avviamento del registro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'art. 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  27  gennaio
2022, n. 26. 
  2. La tariffa per l'accesso al registro pubblico delle  opposizioni
da parte degli operatori e' indicata nella tabella seguente. 
 
=====================================================================
|     Quantita' di verifiche      |      Tariffa (IVA esclusa)      |
+=================================+=================================+
|                1                |          euro 0,00087           |
+---------------------------------+---------------------------------+
 
  3. Ogni operatore  iscritto  al  registro  acquista,  in  modalita'
prepagata e  secondo  quanto  previsto  in  fase  di  iscrizione  dal
contratto con il gestore del registro, una  quantita'  di  verifiche,
per multipli di 50.000, al costo di cui alla  tabella  del  comma  2.
Ogni operatore invia al gestore del registro le verifiche  acquistate
al fine di verificare l'esercizio espresso dai contraenti del diritto
di opposizione al trattamento dei dati di cui all'art. 129, comma  1,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio  di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione   commerciale,   mediante
l'impiego del telefono o della posta cartacea e dei  diritti  sanciti
dalla legge 11 gennaio 2018, n. 5. 
  4.  Le  verifiche,  su  richiesta  dell'operatore,  possono   anche
avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento  di  una  quantita'
complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle  singole  liste
sottoposte a verifica, pari alla quantita' acquistata. 
  5. Le tariffe di cui alla tabella del comma 2 hanno validita'  fino
al 31 dicembre 2022.