Art. 2 1. L'acquisto di una quantita' di verifiche ha validita' fino all'esaurimento delle verifiche. 2. In caso di cessazione della validita' dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza di verifiche acquistate non ancora sottoposte al registro non determina per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da parte del gestore. 3. Le verifiche acquistate secondo le tariffe fissate dai precedenti decreti ministeriali possono essere utilizzate per la verifica del diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all'art. 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale sia tramite l'impiego del telefono sia mediante posta cartacea e dei diritti sanciti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 5. 4. In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano alla sottoscrizione di nuove verifiche, senza alcun effetto sulle quantita' acquistate in precedenza.