Art. 2 
 
  1. L'acquisto di una  quantita'  di  verifiche  ha  validita'  fino
all'esaurimento delle verifiche. 
  2.  In  caso  di  cessazione  della  validita'  dell'iscrizione  al
registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza  di  verifiche
acquistate non  ancora  sottoposte  al  registro  non  determina  per
l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da  parte  del
gestore. 
  3.  Le  verifiche  acquistate  secondo  le  tariffe   fissate   dai
precedenti decreti ministeriali  possono  essere  utilizzate  per  la
verifica del diritto di opposizione al trattamento dei  dati  di  cui
all'art. 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita  diretta  o  per  il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale  sia
tramite l'impiego del telefono sia  mediante  posta  cartacea  e  dei
diritti sanciti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 5. 
  4. In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano
alla sottoscrizione di nuove verifiche,  senza  alcun  effetto  sulle
quantita' acquistate in precedenza.