IL DIRETTORE GENERALE per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante Nuovo codice della strada e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni; Visti l'art. 68 del Nuovo codice della strada (Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi), l'art. 223 (Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi), l'art. 224 (Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi) e l'appendice IV all'art. 225 (Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi) del regolamento di esecuzione dello stesso codice; Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come emendato dall'art. 1-ter del decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021 e dall'art. 10 del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 28 febbraio 2022 che definisce le disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica; Visto l'art. 1 comma 75-quinquies della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che prevede che «I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi»; Visto l'art. 6, comma 3 punto g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 come emendato dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, secondo cui la disciplina tecnica della micro-mobilita' e della mobilita' eco-sostenibile e' svolta dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione; Tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 229 del 4 giugno 2019 in merito alle modalita' di attuazione e agli strumenti operativi per la «sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica», tra i quali si annoverano anche i monopattini elettrici; Considerato che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno caratteristiche tecniche diverse rispetto ai velocipedi come definiti dall'art. 50 del Nuovo codice della strada e che, ai fini della sicurezza, e' necessario adottare una specifica disciplina; Considerata l'esigenza di definire le caratteristiche tecniche dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica per tener conto delle differenze esistenti con i velocipedi, ai fini della sicurezza degli utilizzatori dei monopattini stessi; Decreta: Art. 1 Definizione e disposizioni generali Per «monopattino a propulsione prevalentemente elettrica» (di seguito monopattino elettrico) si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile. I componenti che costituiscono il monopattino elettrico sono quelli elencati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 giugno 2019.