Art. 4 Luci, catadiottri e segnalatore acustico I monopattini elettrici devono essere dotati: di un segnalatore acustico; di indicatori luminosi di svolta; anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa; posteriormente di catadiottri rossi; di catadiottri gialli applicati sui lati. Sono ammesse anche luci di arresto. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensita' tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza. L'installazione e le caratteristiche tecniche della luce anteriore bianca o gialla, della luce di posizione posteriore rossa, del dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa e dei dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla devono soddisfare i requisiti previsti dall'art. 224 del regolamento di attuazione al nuovo codice della strada. In alternativa a quanto ivi prescritto, e' possibile installare i dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla sui fianchetti del monopattino elettrico e la luce anteriore ad un'altezza massima da terra di 1400 mm. Gli indicatori di svolta devono essere di colore giallo ambra. Il lampeggiamento deve avvenire alla frequenza di f = 1,5 ± 0,5 Hz con durata dell'impulso superiore a 0,3 s, misurata al 95 % dell'intensita' luminosa massima. Detti indicatori devono essere posti sia in posizione anteriore che posteriore rispetto al conducente e simmetricamente all'asse longitudinale del veicolo, ad una altezza compresa tra un minimo di 150 mm ed un massimo di 1400 mm da terra. Nel caso in cui vengano posizionati in modo tale da essere visibili sia anteriormente sia posteriormente (ad esempio sul manubrio) sono sufficienti solo due indicatori di svolta. Le altre caratteristiche degli indicatori di svolta devono essere conformi a quanto prescritto per le luci posteriori dei velocipedi dall'art. 224 del regolamento di attuazione al nuovo codice della strada ma con un'intensita' della luce emessa non inferiore a 0,3 candele nell'applicazione del comma 5 dell'art. 224. Le eventuali luci di arresto devono emettere luce rossa e possono essere installate ad una altezza compresa tra un minimo di 150 mm ed un massimo di 1400 mm da terra. L'intensita' della luce emessa non deve essere inferiore a 0,3 candele entro un campo di ±10 gradi in verticale e di ±10 gradi in orizzontale. Le altre caratteristiche delle luci di arresto devono essere conformi a quanto prescritto per le luci posteriori dei velocipedi dall'art. 224 del regolamento di attuazione al nuovo codice della strada. Se la luce di posizione e' raggruppata o reciprocamente incorporata con una luce di arresto, il rapporto tra le intensita' luminose effettivamente misurate delle due luci, accese contemporaneamente all'intensita' della luce di posizione posteriore e/o della luce d'ingombro quando accesa da sola, deve essere almeno pari a 5:1 nel campo delimitato dalle rette orizzontali passanti per ± 5° V e dalle rette verticali passanti per ± 10° H della tabella di distribuzione della luce. I dispositivi luminosi anteriore, posteriore, di svolta e la luce di arresto devono essere ad alimentazione elettrica e possono essere alimentati sia da una batteria autonoma sia dalla stessa batteria che alimenta anche il motore elettrico. In alternativa a quanto sopra disposto, per tutti i citati dispositivi e' accettata la conformita' alle prescrizioni dei regolamenti UNECE 6, 50 e 148 ovvero della norma ISO 6742-1:2015 (Cycles - Lighting and retro-reflective devices - Part 1: Lighting and light signalling devices), ovvero della norma ISO 6742-2:2015 (Cycles - Lighting and retro-reflective devices - Part 2: Retro-reflective devices) ovvero della norma UNI EN 17128:2020.