Art. 4 
 
              Luci, catadiottri e segnalatore acustico 
 
  I monopattini elettrici devono essere dotati: 
    di un segnalatore acustico; 
    di indicatori luminosi di svolta; 
    anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una
luce rossa, entrambe a luce fissa; 
    posteriormente di catadiottri rossi; 
    di catadiottri gialli applicati sui lati. 
  Sono ammesse anche luci di arresto. 
  Il suono emesso dal campanello deve essere di  intensita'  tale  da
poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza. 
  L'installazione e le caratteristiche tecniche della luce  anteriore
bianca o gialla,  della  luce  di  posizione  posteriore  rossa,  del
dispositivo catadiottrico posteriore a  luce  riflessa  rossa  e  dei
dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla devono soddisfare  i
requisiti previsti dall'art. 224 del  regolamento  di  attuazione  al
nuovo codice della strada. In alternativa a quanto ivi prescritto, e'
possibile installare i  dispositivi  catadiottrici  a  luce  riflessa
gialla sui fianchetti del monopattino elettrico e la  luce  anteriore
ad un'altezza massima da terra di 1400 mm. 
  Gli indicatori di svolta devono essere di colore giallo  ambra.  Il
lampeggiamento deve avvenire alla frequenza di f = 1,5 ± 0,5  Hz  con
durata  dell'impulso  superiore  a  0,3   s,   misurata   al   95   %
dell'intensita' luminosa  massima.  Detti  indicatori  devono  essere
posti  sia  in  posizione  anteriore  che  posteriore   rispetto   al
conducente e simmetricamente all'asse longitudinale del  veicolo,  ad
una altezza compresa tra un minimo di 150 mm ed un massimo di 1400 mm
da terra. Nel caso in cui vengano posizionati in modo tale da  essere
visibili  sia  anteriormente  sia  posteriormente  (ad  esempio   sul
manubrio) sono sufficienti solo due indicatori di  svolta.  Le  altre
caratteristiche degli indicatori di svolta devono essere  conformi  a
quanto prescritto per le luci posteriori dei velocipedi dall'art. 224
del regolamento di attuazione al nuovo codice  della  strada  ma  con
un'intensita'  della  luce  emessa  non  inferiore  a   0,3   candele
nell'applicazione del comma 5 dell'art. 224. 
  Le eventuali luci di arresto devono emettere luce rossa  e  possono
essere installate ad una altezza compresa tra un minimo di 150 mm  ed
un massimo di 1400 mm da terra. L'intensita' della  luce  emessa  non
deve essere inferiore a 0,3 candele entro un campo di  ±10  gradi  in
verticale e di ±10 gradi in  orizzontale.  Le  altre  caratteristiche
delle luci di arresto devono essere conformi a quanto prescritto  per
le luci posteriori dei velocipedi dall'art. 224  del  regolamento  di
attuazione al nuovo codice della strada. 
  Se la luce di posizione e' raggruppata o reciprocamente incorporata
con una luce di arresto,  il  rapporto  tra  le  intensita'  luminose
effettivamente misurate delle  due  luci,  accese  contemporaneamente
all'intensita' della luce di  posizione  posteriore  e/o  della  luce
d'ingombro quando accesa da sola, deve essere almeno pari a  5:1  nel
campo delimitato dalle rette orizzontali passanti per ± 5° V e  dalle
rette verticali passanti per ± 10° H della tabella  di  distribuzione
della luce. 
  I dispositivi luminosi anteriore, posteriore, di svolta e  la  luce
di arresto devono essere ad alimentazione elettrica e possono  essere
alimentati sia da una batteria autonoma sia dalla stessa batteria che
alimenta anche il motore elettrico. 
  In  alternativa  a  quanto  sopra  disposto,  per  tutti  i  citati
dispositivi  e'  accettata  la  conformita'  alle  prescrizioni   dei
regolamenti UNECE 6, 50 e 148  ovvero  della  norma  ISO  6742-1:2015
(Cycles - Lighting and retro-reflective devices -  Part  1:  Lighting
and light signalling devices), ovvero  della  norma  ISO  6742-2:2015
(Cycles  -  Lighting  and  retro-reflective   devices   -   Part   2:
Retro-reflective devices) ovvero della norma UNI EN 17128:2020.