IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018 relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che
abroga il regolamento (CE) n. 834/2007; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/787 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  17  aprile  2019,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione e  all'etichettatura  delle  bevande
spiritose, all'uso delle denominazioni  di  bevande  spiritose  nella
presentazione e  nell'etichettatura  di  altri  prodotti  alimentari,
nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche  delle  bevande
spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di  distillati  di  origine
agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n.
110/2008; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del  Consiglio
del 2 dicembre 2021 che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1308/2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE)
n.  1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti  agricoli   e
alimentari,  (UE)  n.  251/2014  concernente   la   definizione,   la
designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle
indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE)
n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura  a
favore delle regioni ultraperiferiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio,  ed  in
particolare l'art. 16 relativo ai regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011 n. 4337, che regolamenta
il sistema di qualita' nazionale zootecnica  riconosciuto  a  livello
nazionale  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.   1974/2006   della
Commissione, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italina n. 68 del 24 marzo 2011; 
  Visto l'art. 2, comma 3 della legge 3 febbraio 2011, n. 4,  recante
«Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei  prodotti
alimentari», che istituisce  il  Sistema  di  qualita'  nazionale  di
produzione integrata, di seguito SQNPI, in  conformita'  all'art.  22
del regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale  (FEASR),  che  stabilisce  le  modalita'  per
definire i sistemi di qualita' agroalimentare finalizzati a garantire
una qualita' del prodotto finale  significativamente  superiore  alle
norme commerciali correnti che,  nel  caso  in  specie,  e'  ottenuta
grazie alle modalita' produttive definite dalla norma  tecnica  della
produzione integrata,  verificate  secondo  uno  specifico  piano  di
controllo, da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti; 
  Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 2011 che  regolamenta  il
sistema di  qualita'  nazionale  zootecnica  (SQNZ),  riconosciuto  a
livello nazionale, ai sensi del regolamento (CE) n.  1974/2006  della
Commissione; 
  Visto il decreto ministeriale dell'8 maggio  2014  che  ha  attuato
l'art. 2, comma  6,  della  legge  3  febbraio  2011,  n.  4  recante
«Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei  prodotti
alimentari», che disciplina  il  Sistema  di  qualita'  nazionale  di
produzione integrata (SQNPI); 
  Visto  il  regolamento  UE  2018/848  del  Parlamento  europeo  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare,  l'art.  52  relativo   all'istituzione   del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'amministrazione
centrale»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  del  citato  decreto
legislativo n. 1/1999, che prevede che con apposite convenzioni  sono
disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate  e
Invitalia, utili per la realizzazione delle attivita'  proprie  della
medesima e di  quelle,  strumentali  al  perseguimento  di  finalita'
pubbliche, che le predette  amministrazioni  ritengano  di  affidare,
anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima societa'; 
  Visto altresi' che il medesimo art. 2, comma 5, del citato  decreto
legislativo  n.  1/1999  dispone  che  il  contenuto   minimo   delle
convenzioni e' stabilito con direttiva del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie
locali; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
maggio  2018,  recante  «Aggiornamento  dei  contenuti  minimi  delle
convenzioni  con   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., in attuazione dell'art.
9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»; 
  Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante  il
Codice dei contratti pubblici e, in particolare, l'art. 5  che  detta
principi comuni in materia di esclusione dall'ambito di  applicazione
del medesimo decreto per concessioni, appalti pubblici e accordi  tra
enti  e  amministrazioni  aggiudicatrici  nell'ambito   del   settore
pubblico,  stabilendo  altresi'  le  condizioni  necessarie  per   la
configurazione  di  un  soggetto  quale   organismo   in   house   di
un'amministrazione pubblica; 
  Visto l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50  del  2016,
che  iscrive  di  diritto  Invitalia   nell'elenco   delle   stazioni
appaltanti qualificate; 
  Considerato  che  per  Invitalia  ricorrono  tutte  le   condizioni
previste dal comma 1 del  citato  art.  5,  atteso  che  la  societa'
medesima, oltre  ad  essere  partecipata  al  100%  dallo  Stato,  e'
assoggettata, ai sensi del decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n.
1 e dell'art. 1, commi da 460 a 464 della legge del 27 dicembre 2006,
n. 296, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo  economico,
che lo esercita congiuntamente con  le  altre  amministrazioni  dello
Stato,  e  che  la  stessa  societa',   per   espressa   disposizione
statutaria, e'  obbligata  ad  effettuare  oltre  l'80%  del  proprio
fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle
amministrazioni dello Stato; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 868, che istituisce il «Fondo di parte capitale per il sostegno
delle eccellenze della gastronomia  e  dell'agroalimentare  italiano»
con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31  milioni
di euro per l'anno 2023; 
  Visto il successivo comma 869 del medesimo art. 1  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, ai sensi del  quale  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della predetta legge, con uno o  piu'
decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione dei fondi  di
cui al comma 868; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,
concernente  la  riorganizzazione  del  Ministero   delle   politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,  comma  4,  del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Ritenuto di  dover  promuovere  e  sostenere  le  eccellenze  della
ristorazione  e  della  pasticceria   italiana   nonche'   di   dover
valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano,
anche mediante  interventi  che  incentivino  la  valorizzazione  dei
prodotti a denominazione d'origine  e  indicazione  geografica  e  le
eccellenze agroalimentari italiane, gli  investimenti  in  macchinari
professionali e altri beni strumentali durevoli; 
  Considerato che occorre prevedere  i  criteri  e  le  modalita'  di
utilizzazione del «Fondo di parte  capitale  per  il  sostegno  delle
eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», con una
dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni di  euro
per l'anno 2023; 
  Considerato che i criteri  e  le  modalita'  di  utilizzazione  del
«Fondo di parte corrente  per  il  sostegno  delle  eccellenze  della
gastronomia e dell'agroalimentare italiano»,  previsto  dal  medesimo
art. 1, comma 868, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  con  una
dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni  di  euro
per l'anno 2023, verranno determinati con successivo provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123 e successive  modifiche  e  integrazioni,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
    b) «DOP»: Denominazione di origine protetta; la sigla  identifica
un prodotto originario di un luogo, regione o, in  casi  eccezionali,
di un determinato Paese, la cui qualita'  o  le  cui  caratteristiche
sono  dovute  essenzialmente  o  esclusivamente  ad  un   particolare
ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani  e
le  cui  fasi  di  produzione  si  svolgono  nella  zona   geografica
delimitata, ai sensi dei  regolamenti  (UE)  n.  1151/2012,  (UE)  n.
1308/2013 e (UE) n. 2019/787; 
    c) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa»; 
    d) «legge n.  241/1990»:  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    e) «legge n. 234/2021»: la legge 30 dicembre 2021, n.  234  (c.d.
legge di Bilancio 2022); 
    f) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali - MIPAAF; 
    g) «IGP»: Indicazione geografica protetta; la sigla identifica un
prodotto originario di un determinato luogo, regione  o  paese,  alla
cui origine geografica  sono  essenzialmente  attribuibili  una  data
qualita', la reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione
si svolge per  almeno  una  delle  sue  fasi  nella  zona  geografica
delimitata, ai sensi dei  regolamenti  (UE)  n.  1151/2012,  (UE)  n.
1308/2013 e (UE) n. 2019/787; 
    h)  «impresa»:  impresa  operante  in  almeno  uno  dei  seguenti
settori: Ristorazione con somministrazione (codice ATECO:  56.10.11),
Produzione di pasticceria fresca (codice ATECO 10.71.20), Gelaterie e
pasticcerie (codice ATECO 56.10.30); 
    i)  «Invitalia»:  Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti S.p.a. - Invitalia, societa' in house dello Stato; 
    j) «prodotti  biologici»:  prodotti  derivanti  dalla  produzione
biologica, esclusi i prodotti della caccia o della pesca  di  animali
selvatici, di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 848/2018. 
    k)  «Registro  nazionale  aiuti»:  lo  strumento  nazionale   per
verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel  rispetto  delle
disposizioni  previste  dalla  normativa  comunitaria,  al  fine   di
verificare il cumulo  dei  benefici  e,  nel  caso  degli  aiuti  «de
minimis», il superamento del massimale di aiuto concedibile  previsto
dall'Unione europea; 
    l) «regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013; 
    m) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive  modifiche
e integrazioni, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    n)  «relazioni»:  relazioni  di  coniugio,  di  parentela  e   di
affinita' entro il terzo grado, e, in caso di societa', relazioni  di
controllo o di collegamento, come definite dall'art. 2359 del  codice
civile; 
    o)  «sanzione  interdittiva»:  sanzione  amministrativa  di   cui
all'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 231/2001; 
    p) «SQNPI»:  il  Sistema  di  qualita'  nazionale  di  produzione
integrata, istituito dall'art. 2, comma  3  della  legge  3  febbraio
2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di  etichettatura  e  di
qualita' dei prodotti alimentari», in  conformita'  all'art.  22  del
regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR); 
    q)  «SQNZ»:  il  Sistema  di   qualita'   nazionale   zootecnica,
disciplinato dal decreto ministeriale 4 marzo 2011 n. 4337, ai  sensi
del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.