IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007; Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008; Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche; Visto il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 16 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011 n. 4337, che regolamenta il sistema di qualita' nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italina n. 68 del 24 marzo 2011; Visto l'art. 2, comma 3 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», che istituisce il Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata, di seguito SQNPI, in conformita' all'art. 22 del regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce le modalita' per definire i sistemi di qualita' agroalimentare finalizzati a garantire una qualita' del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti che, nel caso in specie, e' ottenuta grazie alle modalita' produttive definite dalla norma tecnica della produzione integrata, verificate secondo uno specifico piano di controllo, da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti; Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 2011 che regolamenta il sistema di qualita' nazionale zootecnica (SQNZ), riconosciuto a livello nazionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione; Visto il decreto ministeriale dell'8 maggio 2014 che ha attuato l'art. 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata (SQNPI); Visto il regolamento UE 2018/848 del Parlamento europeo del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1/1999, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attivita' proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima societa'; Visto altresi' che il medesimo art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1/1999 dispone che il contenuto minimo delle convenzioni e' stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, recante «Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., in attuazione dell'art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»; Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici e, in particolare, l'art. 5 che detta principi comuni in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del medesimo decreto per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, stabilendo altresi' le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica; Visto l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate; Considerato che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 5, atteso che la societa' medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, e' assoggettata, ai sensi del decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1 e dell'art. 1, commi da 460 a 464 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato, e che la stessa societa', per espressa disposizione statutaria, e' obbligata ad effettuare oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 868, che istituisce il «Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano» con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni di euro per l'anno 2023; Visto il successivo comma 869 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione dei fondi di cui al comma 868; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Ritenuto di dover promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonche' di dover valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli; Considerato che occorre prevedere i criteri e le modalita' di utilizzazione del «Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni di euro per l'anno 2023; Considerato che i criteri e le modalita' di utilizzazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», previsto dal medesimo art. 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023, verranno determinati con successivo provvedimento; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; b) «DOP»: Denominazione di origine protetta; la sigla identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un determinato Paese, la cui qualita' o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787; c) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; d) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; e) «legge n. 234/2021»: la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di Bilancio 2022); f) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - MIPAAF; g) «IGP»: Indicazione geografica protetta; la sigla identifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualita', la reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787; h) «impresa»: impresa operante in almeno uno dei seguenti settori: Ristorazione con somministrazione (codice ATECO: 56.10.11), Produzione di pasticceria fresca (codice ATECO 10.71.20), Gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 56.10.30); i) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia, societa' in house dello Stato; j) «prodotti biologici»: prodotti derivanti dalla produzione biologica, esclusi i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici, di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 848/2018. k) «Registro nazionale aiuti»: lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti «de minimis», il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall'Unione europea; l) «regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013; m) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; n) «relazioni»: relazioni di coniugio, di parentela e di affinita' entro il terzo grado, e, in caso di societa', relazioni di controllo o di collegamento, come definite dall'art. 2359 del codice civile; o) «sanzione interdittiva»: sanzione amministrativa di cui all'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 231/2001; p) «SQNPI»: il Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata, istituito dall'art. 2, comma 3 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», in conformita' all'art. 22 del regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); q) «SQNZ»: il Sistema di qualita' nazionale zootecnica, disciplinato dal decreto ministeriale 4 marzo 2011 n. 4337, ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.