Art. 10 Anticipo del contributo e fidejussione 1. E' consentita, compatibilmente con le disponibilita' di cassa, l'erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita' entro quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione. 2. L'anticipo - se richiesto e spettante - viene erogato in occasione dell'emanazione del provvedimento di concessione di cui all'art. 8.