Art. 10 
 
                       Anticipo del contributo 
                           e fidejussione 
 
  1. E' consentita, compatibilmente con le disponibilita'  di  cassa,
l'erogazione  di  un  anticipo  nella  misura  massima  del  50%  del
contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei  beneficiari
del  finanziamento,  di  fidejussione  bancaria  o  assicurativa.  La
fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo  anticipato,
e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio  della  preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di  cui
all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita' entro
quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione. 
  2. L'anticipo -  se  richiesto  e  spettante  -  viene  erogato  in
occasione dell'emanazione del provvedimento  di  concessione  di  cui
all'art. 8.