Art. 11 
 
                              Controlli 
 
  1. In qualsiasi fase dell'iter agevolativo, il  Ministero,  tramite
gli organi di controllo competenti, puo' effettuare controlli anche a
campione sulle iniziative agevolate. 
  2.  Ai  fini  del  controllo   documentale   deve   essere   tenuta
disponibile,  presso  ciascuna  impresa,  tutta   la   documentazione
relativa alle attivita' svolte  per  un  periodo  di  cinque  anni  a
partire dalla data di concessione del contributo. 
  3. Le imprese sono tenute a fornire tutti i documenti  che  saranno
richiesti  al  fine  di  consentire  e  favorire  le   attivita'   di
monitoraggio e controllo da parte del Ministero. 
  4. E' comunque previsto da parte dell'ente gestore un controllo  di
monitoraggio fisico  sugli  interventi  eseguiti  e  sulle  attivita'
intraprese su un minimo del 5% dei beneficiari delle agevolazioni  di
cui al presente decreto.