Art. 11 Controlli 1. In qualsiasi fase dell'iter agevolativo, il Ministero, tramite gli organi di controllo competenti, puo' effettuare controlli anche a campione sulle iniziative agevolate. 2. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attivita' svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo. 3. Le imprese sono tenute a fornire tutti i documenti che saranno richiesti al fine di consentire e favorire le attivita' di monitoraggio e controllo da parte del Ministero. 4. E' comunque previsto da parte dell'ente gestore un controllo di monitoraggio fisico sugli interventi eseguiti e sulle attivita' intraprese su un minimo del 5% dei beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto.