Art. 12 Revoca 1. Il Ministero puo' revocare i contributi concessi ai sensi del presente decreto nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; c) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione; d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 11; e) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 5, nonche' in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo; f) delocalizzazione dell'attivita' economica interessata dall'investimento in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata; g) ogni altro inadempimento rispetto a quanto previsto dal presente decreto e dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 2 del presente decreto. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il soggetto beneficiario deve restituire l'importo del contributo erogato su apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, che verra' indicato.