Art. 3 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 868, della  legge
234/2021, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei
contributi  di  cui  all'art.  2  del  presente  decreto  e'  pari  a
complessivi 56.000.000,00 euro, di cui 25.000.000,00 euro per  l'anno
2022 e 31.000.000,00 euro per l'anno 2023,  comprensivi  degli  oneri
per la gestione dell'intervento di cui all'art. 4.