Art. 3 Risorse finanziarie 1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 868, della legge 234/2021, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 del presente decreto e' pari a complessivi 56.000.000,00 euro, di cui 25.000.000,00 euro per l'anno 2022 e 31.000.000,00 euro per l'anno 2023, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 4.