Art. 7 
 
   Contributo concedibile, regime agevolativo e divieto di cumulo 
 
  1. A valere sulle risorse di cui all'art. 3, puo'  essere  concesso
dal Ministero alle  imprese  un  contributo  in  conto  capitale  non
superiore: 
    a) al 70% (settanta per cento) delle spese totali ammissibili; 
    b) a 30.000,00 (trentamila/00) euro per singola impresa. 
  2. I contributi  di  cui  all'art.  2  del  presente  decreto  sono
concessi nell'ambito del regolamento de minimis.