Art. 8 
 
      Presentazione delle domande e concessione dei contributi 
 
  1. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazione sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con provvedimento del direttore della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet    del    Ministero
(www.politicheagricole.it)  e  di  Invitalia  (www.invitalia.it).  Al
provvedimento sono allegati gli schemi in base ai quali devono essere
presentate le domande di agevolazione. 
  2. Con il medesimo  provvedimento,  sono,  altresi',  definiti  gli
ulteriori elementi e precisazioni utili a  disciplinare  l'attuazione
dell'intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in
ordine alle spese ammissibili. 
  3. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione a
valere sugli interventi di cui al presente decreto. 
  4.  I  contributi  sono  deliberati  dal  Ministero  nel   rispetto
dell'ordine  cronologico  di  presentazione  delle  domande,   previa
verifica da parte di Invitalia della completezza e regolarita'  delle
DSAN presentate dalle imprese richiedenti ai sensi dell'art. 5, comma
3,  del  presente  decreto,  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla
convenzione prevista dall'art. 4, comma 3, del presente decreto. 
  5. Le spese, da rendicontarsi nelle modalita' di cui al  successivo
art. 9, devono essere interamente  sostenute  e  pagate  dall'impresa
entro il termine perentorio di otto mesi dalla  data  di  concessione
delle agevolazioni.