Art. 9 Erogazione dei contributi 1. Ai fini dell'erogazione dei contributi l'impresa deve presentare apposita richiesta, con le modalita' e nei termini previsti dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 1 del presente decreto. 2. La richiesta di erogazione deve essere trasmessa dall'impresa al Ministero entro i trenta giorni successivi alla data di ultimazione delle spese. 3. L'impresa deve allegare alla richiesta di erogazione dell'agevolazione: a) copia delle fatture elettroniche relative all'acquisto di macchinari professionali e beni strumentali; b) documentazione atta ad attestare la piena tracciabilita' delle spese sostenute dall'impresa (ordinativi di pagamento ed estratti conto); c) relazione tecnica finale recante la descrizione degli investimenti effettuati e attestante il completo pagamento delle relative spese. 4. Il Ministero, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, previa verifica da parte di Invitalia del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e della completezza e regolarita' della documentazione trasmessa, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione.