Art. 10 
 
Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento
  (UE)   2018/848,   relativo    alla    produzione    biologica    e
  all'etichettatura dei prodotti biologici e  alle  disposizioni  del
  regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali  e  alle
  altre attivita' ufficiali effettuati per  garantire  l'applicazione
  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme  sulla
  salute e sul benessere degli animali, sulla  sanita'  delle  piante
  nonche' sui prodotti fitosanitari. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30   maggio   2018,   relativo   alla    produzione    biologica    e
all'etichettatura  dei  prodotti  biologici,  e,   limitatamente   ai
controlli  ufficiali  e  altre  attivita'  ufficiali  riguardanti  la
produzione biologica e l'etichettatura  dei  prodotti  biologici,  al
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita'
ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della  legislazione
sugli alimenti  e  sui  mangimi,  delle  norme  sulla  salute  e  sul
benessere degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
prodotti fitosanitari. 
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) adeguare il procedimento di autorizzazione  e  il  sistema  di
vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonche' la
disciplina degli  adempimenti  connessi  alle  attivita'  svolte  dai
suddetti organismi, comprese le cause  di  sospensione  e  di  revoca
delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848  e
di cui agli articoli 28,  29,  31,  32  e  33  del  regolamento  (UE)
2017/625; 
    b) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla  notifica
alle autorita' competenti dello Stato membro di cui  all'articolo  34
del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attivita'  con  metodo
biologico; 
    c)  definire  i  criteri  e  le  modalita'  di  etichettatura  di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31  del
regolamento (UE) 2018/848; 
    d)  dettare  le  disposizioni  necessarie  per   procedere   alla
designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori
ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione  di
analisi, prove e diagnosi di laboratorio  nell'ambito  dei  controlli
ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in  materia
di produzione  biologica  e  etichettatura  dei  prodotti  biologici,
compresi  quelli  indicati  nell'allegato  I  al   regolamento   (UE)
2018/848; 
    e)  adeguare  il  sistema  sanzionatorio  per  gli  organismi  di
controllo e  per  gli  operatori  biologici,  compresi  i  gruppi  di
operatori, che adottano condotte non  conformi  al  regolamento  (UE)
2018/848,  compreso  l'illecito   utilizzo   dei   termini   riferiti
all'agricoltura biologica da parte di operatori non  assoggettati  al
sistema di controllo. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo  28  agosto   1997,   n.281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali). 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato - regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati sono sottoposti all'esame della  Conferenza  Stato
          regioni nei successivi quindici giorni.  Il  Consiglio  dei
          Ministri e'  tenuto  ad  esaminare  le  osservazioni  della
          Conferenza  Stato  -   regioni   ai   fini   di   eventuali
          deliberazioni successive». 
              - Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018  e'  relativo   alla
          produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei   prodotti
          biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007  del
          Consiglio, e' pubblicato nella GUUE del 14.6.2018 n. L 150. 
              - Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 5 marzo 2017 e'  relativo  ai  controlli
          ufficiali e alle altre attivita' ufficiali  effettuati  per
          garantire l'applicazione della legislazione sugli  alimenti
          e sui mangimi, delle norme sulla  salute  e  sul  benessere
          degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
          prodotti fitosanitari,  recante  modifica  dei  regolamenti
          (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
          n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012,  (UE)  n.  652/2014,  (UE)
          2016/429 e (UE) 2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dei  regolamenti  (CE)  n.  1/2005  e  (CE)  n.
          1099/2009  del  Consiglio  e  delle   direttive   98/58/CE,
          1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE   del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          92/438/CEE  del  Consiglio   (regolamento   sui   controlli
          ufficiali) e' pubblicata nella GUUE del 7.4.2017 n. L 95 
              - Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
          2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.