Art. 12 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni  del   regolamento   (UE)   2018/1805,   relativo   al
  riconoscimento reciproco dei provvedimenti  di  congelamento  e  di
  confisca. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 14 novembre 2018. 
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) prevedere che, fermo restando quanto previsto  dagli  articoli
3, paragrafo 1, 8, paragrafo  1,  lettera  e),  e  19,  paragrafo  1,
lettera f), del  regolamento  (UE)  2018/1805,  il  riconoscimento  e
l'esecuzione dei  provvedimenti  di  sequestro  o  di  confisca  sono
subordinati  alla  condizione  che  i  fatti  che  hanno  dato  luogo
all'adozione dei provvedimenti medesimi  siano  previsti  come  reato
dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi  o
dalla qualificazione ad essi  attribuita  nell'ordinamento  giuridico
dello Stato di emissione; 
    b) prevedere che ai certificati di sequestro o  di  confisca  sia
allegata una copia autentica del provvedimento di cui si chiedono  il
riconoscimento   e   l'esecuzione,   fermo   restando    il    potere
dell'autorita'   di   esecuzione   di   chiedere   la    trasmissione
dell'originale  del  provvedimento,  ove  necessario  ai  fini  della
decisione; 
    c) individuare  il  Ministero  della  giustizia  quale  autorita'
centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2018/1805,  consentendo  comunque  la  possibilita'  di  trasmissione
diretta dei certificati tra autorita' di  emissione  e  autorita'  di
esecuzione  e  prevedendo,  per   tale   ipotesi,   che   l'autorita'
giudiziaria nazionale informi, anche a fini statistici, il  Ministero
della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti
o trasmessi per l'esecuzione; prevedere che, in ogni caso, copia  dei
certificati  sia  trasmessa  al  Procuratore  nazionale  antimafia  e
antiterrorismo, se essi si riferiscono a procedimenti per  i  delitti
di cui all'articolo  51,  commi  3-bis  e  3-quater,  del  codice  di
procedura penale, e  al  procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti  di  cui
all'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  del  codice  di  procedura
penale; 
    d) prevedere che il Ministro della  giustizia  sia  competente  a
chiedere allo Stato di emissione  il  rimborso,  totale  o  parziale,
degli importi versati a  titolo  di  risarcimento  nei  casi  di  cui
all'articolo 34  del  regolamento  (UE)  2018/1805,  destinando  tali
importi, previo versamento all'entrata del bilancio dello  Stato,  al
Fondo  unico  giustizia,  di  cui  all'articolo  61,  comma  23,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    e) determinare le regole di competenza nelle ipotesi di  concorso
di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo  26  del
regolamento (UE) 2018/1805; 
    f) in relazione ai provvedimenti di sequestro: 
      1)  individuare,  quale  autorita'  di  esecuzione   ai   sensi
dell'articolo 2,  numero  9),  del  regolamento  (UE)  2018/1805,  il
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo
del  distretto,  determinando  i  criteri   di   attribuzione   della
competenza territoriale; 
      2) disciplinare la procedura di  riconoscimento  ed  esecuzione
del provvedimento di  sequestro  e  i  relativi  termini,  prevedendo
l'acquisizione del parere del pubblico  ministero  e  l'applicazione,
nei limiti della compatibilita', delle  disposizioni  del  codice  di
procedura  penale  in  materia  di  esecuzione,  di   revoca   e   di
impugnazione del decreto di sequestro preventivo; 
      3) prevedere che dell'esecuzione del sequestro,  delle  istanze
di revoca e della proposizione di atti  di  impugnazione  l'autorita'
giudiziaria procedente  dia  tempestiva  comunicazione  all'autorita'
emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha  ad  oggetto  un
bene  culturale  appartenente  al  patrimonio  culturale   nazionale,
altresi' al Ministero della cultura, con  avviso  della  facolta'  di
presentare osservazioni e dei termini entro i quali essa puo'  essere
esercitata; 
      4)  individuare  quale  autorita'  di   emissione,   ai   sensi
dell'articolo 2,  numero  8),  del  regolamento  (UE)  2018/1805,  la
medesima autorita' giudiziaria che ha adottato  il  provvedimento  di
sequestro; 
    g) in relazione ai provvedimenti di confisca: 
      1)  individuare  quale  autorita'  di  esecuzione,   ai   sensi
dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, la  corte
di appello, determinandone la  competenza  territoriale  con  criteri
omogenei a quelli individuati in forza del numero 1) della lettera f)
del presente comma; 
      2) prevedere  che,  nei  casi  previsti  dall'articolo  21  del
regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello  disponga  il  rinvio
del riconoscimento e dell'esecuzione del  provvedimento  di  confisca
con decreto motivato adottato senza formalita'; 
      3) disciplinare la procedura di  riconoscimento  ed  esecuzione
del provvedimento di confisca e i  relativi  termini,  prevedendo  la
partecipazione anche dell'autorita'  di  emissione,  di  coloro  che,
sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul
bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca ha
ad oggetto un bene culturale  appartenente  al  patrimonio  culturale
nazionale, del Ministero della cultura; 
      4) prevedere che contro la  decisione  sul  riconoscimento  del
provvedimento di confisca sia ammesso ricorso per cassazione solo per
violazione di legge, stabilendo,  ove  necessario,  specifiche  norme
procedurali per la trattazione del ricorso; 
      5)  prevedere   che   la   sentenza   di   riconoscimento   del
provvedimento di confisca sia eseguita solo  dopo  che  sia  divenuta
irrevocabile e che al procedimento esecutivo si applichino, in quanto
compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 7  agosto  2015,
n. 137; 
      6) prevedere che, fermo restando quanto disposto  dall'articolo
30 del regolamento (UE)  2018/1805,  per  la  destinazione  dei  beni
confiscati si  osservino,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137; 
      7)  individuare  quale  autorita'   di   emissione   ai   sensi
dell'articolo 2,  numero  8),  del  regolamento  (UE)  2018/1805,  il
pubblico  ministero  presso  il  giudice   dell'esecuzione   e,   nei
procedimenti  per  l'applicazione   delle   misure   di   prevenzione
patrimoniali previste dal codice di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il  giudice  che
ha emesso il provvedimento di confisca; 
      8) predisporre, attraverso  la  previsione  dell'accesso  a  un
rimedio  restitutorio,  la  disciplina   necessaria   ad   assicurare
l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze  emesse  all'esito
di  processi  celebrati  in  assenza,  ovvero  disposte  dal  giudice
dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse  all'esito  di  processi
celebrati in assenza, quando  non  ricorrono  le  condizioni  di  cui
all'articolo 19,  paragrafo  1,  lettera  g),  del  regolamento  (UE)
2018/1805; 
    h)  provvedere,  ove  necessario,  a  modificare  o  abrogare  le
disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35,  e  del
decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, al  fine  di  armonizzarle
con quelle introdotte in esecuzione della delega di cui al  comma  1,
eventualmente anche accorpando la complessiva disciplina in un  testo
normativo unitario; 
    i) apportare le necessarie modifiche agli articoli 419, 429 e 552
del   codice   di   procedura   penale,   prevedendo   l'avvertimento
all'imputato della possibile adozione del provvedimento  di  confisca
nel  processo  celebrato  in  sua  assenza,  conformemente  a  quanto
previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera  g),  punto  i),  del
regolamento (UE) 2018/1805; 
    l)  apportare  ogni  ulteriore  opportuna  modifica  alle   norme
dell'ordinamento interno  al  fine  di  dare  piena  attuazione  alle
previsioni del regolamento (UE) 2018/1805, con  particolare  riguardo
alle  disposizioni   non   direttamente   applicabili,   e   abrogare
espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle
del medesimo regolamento. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 12: 
                - Il Regolamento (CE) n. 2018/1805/UE del  Parlamento
          europeo,   del   14   novembre   2018,   e'   relativo   al
          riconoscimento reciproco dei provvedimenti di  congelamento
          e di confisca, e' pubblicata nella GUUE del 28.11.2018 n. L
          303. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
          2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  51  e  407  del
          codice di procedura penale: 
              «Art. 51 (Uffici del pubblico  ministero.  Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica  distrettuale).  -  1.  Le
          funzioni di pubblico ministero sono esercitate: 
                a) nelle indagini preliminari e nei  procedimenti  di
          primo grado, dai magistrati della procura della  Repubblica
          presso il tribunale; 
                b) nei giudizi di impugnazione dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di  appello  o  presso  la
          corte di cassazione. 
              2. Nei casi di avocazione,  le  funzioni  previste  dal
          comma 1 lettera a) sono  esercitate  dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di appello. 
              Nei casi di avocazione previsti dall'articolo  371-bis,
          sono esercitate dai magistrati  della  Direzione  nazionale
          antimafia e antiterrorismo. 
              3. Le funzioni previste dal  comma  1  sono  attribuite
          all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il   giudice
          competente a norma del capo II del titolo I. 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e
          settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere
          taluno dei delitti di cui all'articolo 12,  commi  1,  3  e
          3-ter, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, 416,  realizzato  allo  scopo  di  commettere  delitti
          previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,  416-bis,
          416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice  penale,  per  i
          delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal
          predetto articolo  416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare
          l'attivita'  delle  associazioni  previste   dallo   stesso
          articolo, nonche' per i delitti previsti  dall'articolo  74
          del testo unico approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater
          del testo unico approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
          comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente. 
              3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis  e  dai  commi
          3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta  il  procuratore
          distrettuale, il procuratore generale presso  la  corte  di
          appello puo', per  giustificati  motivi,  disporre  che  le
          funzioni di pubblico ministero per  il  dibattimento  siano
          esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
          Repubblica presso il giudice competente. 
              3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
              3-quinquies. Quando si tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
          600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,  600-quinquies,
          609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies,  617-bis,
          617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,
          635-ter, 635-quater, 640-ter  e  640-quinquies  del  codice
          penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera  a),  del
          presente articolo sono attribuite all'ufficio del  pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente». 
              «Art. 407 (Termini di  durata  massima  delle  indagini
          preliminari). - 1. Salvo quanto previsto  all'articolo  393
          comma 4, la durata  delle  indagini  preliminari  non  puo'
          comunque superare diciotto mesi. 
              2. La durata massima e' tuttavia  di  due  anni  se  le
          indagini preliminari riguardano: 
                a) i delitti appresso indicati: 
                  1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
          422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle  ipotesi
          aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma  2,
          e 291-quater,  comma  4,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43; 
                  2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
          575, 628, terzo comma, 629,  secondo  comma,  e  630  dello
          stesso codice penale; 
                  3) delitti commessi  avvalendosi  delle  condizioni
          previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso articolo; 
                  4) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o
          di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a  dieci  anni,  nonche'
          delitti di cui  agli  articoli  270,  terzo  comma  e  306,
          secondo comma, del codice penale; 
                  5) delitti di illegale fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
                  6) delitti di cui agli articoli  73,  limitatamente
          alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma  2,
          e 74 del testo unico delle leggi in materia  di  disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 
                  7) delitto  di  cui  all'articolo  416  del  codice
          penale  nei  casi  in  cui  e'  obbligatorio  l'arresto  in
          flagranza; 
                  7-bis) dei delitti  previsto  dagli  articoli  600,
          600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,  601,
          602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
          609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale,  nonche'
          dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          e successive modificazioni; 
              b)  notizie  di  reato  che   rendono   particolarmente
          complesse le investigazioni per la molteplicita'  di  fatti
          tra loro collegati ovvero per l'elevato numero  di  persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese; 
              c)  indagini  che  richiedono  il  compimento  di  atti
          all'estero; 
              d) procedimenti in cui e' indispensabile  mantenere  il
          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
          dell'articolo 371. 
              3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora
          il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione  penale
          o richiesto l'archiviazione  nel  termine  stabilito  dalla
          legge  o  prorogato  dal  giudice,  gli  atti  di  indagine
          compiuti dopo la scadenza del termine  non  possono  essere
          utilizzati. 
              3-bis. In ogni caso il pubblico ministero e'  tenuto  a
          esercitare l'azione penale o a  richiedere  l'archiviazione
          entro il termine di tre mesi  dalla  scadenza  del  termine
          massimo di durata delle indagini e comunque dalla  scadenza
          dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al
          comma 2, lettera b), del presente  articolo,  su  richiesta
          presentata dal pubblico ministero prima della scadenza,  il
          procuratore  generale  presso  la  corte  di  appello  puo'
          prorogare, con decreto motivato, il termine per non piu' di
          tre mesi, dandone notizia al procuratore della  Repubblica.
          Il termine di cui al primo periodo del presente comma e' di
          quindici mesi per i reati di cui al comma  2,  lettera  a),
          numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove  non  assuma
          le proprie determinazioni in ordine all'azione  penale  nel
          termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero
          ne da'  immediata  comunicazione  al  procuratore  generale
          presso la corte di appello». 
              -  Si  riporta  il  comma  23  dell'articolo  61,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              «23. Le somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all' articolo 1, comma
          367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma.». 
              - Il decreto legislativo 7 agosto 2015,  n.  137,  reca
          attuazione della  decisione  quadro  2006/783/GAI  relativa
          all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento
          delle decisioni di confisca. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo  7  agosto  2015,  n.  137  (Attuazione   della
          decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del
          principio del reciproco riconoscimento delle  decisioni  di
          confisca): 
              «Art.  14  (Destinazione  delle  somme   e   dei   beni
          confiscati). - 1. Salvo diverso accordo  con  lo  Stato  di
          emissione, le somme conseguite dallo Stato  italiano  quale
          Stato  di   esecuzione   affluiscono,   previo   versamento
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  al  Fondo  unico
          giustizia,  di  cui  all'articolo   61,   comma   23,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, secondo i seguenti criteri: 
                a) nei casi in cui  l'esecuzione  ha  riguardato  una
          somma  pari  o  inferiore  ad  euro  10.000,  per  l'intero
          importo; 
                b) nei casi in cui  l'esecuzione  ha  riguardato  una
          somma superiore a euro 10.000, per una misura  pari  al  50
          per cento  dell'importo  ottenuto,  con  restituzione  allo
          Stato di emissione del residuo. 
              2. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto  un
          bene diverso dal denaro e il bene puo' essere  venduto,  le
          somme  ricavate  dalla  vendita  dei  beni  sono  ripartite
          secondo i criteri di cui al comma 1. 
              3. Ai beni diversi  dalle  somme  di  denaro,  che  non
          possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione
          si applica la disciplina  relativa  alla  destinazione  dei
          beni oggetto di confisca:  quando  la  confisca  sia  stata
          disposta ai sensi dell'articolo 3  della  decisione  quadro
          2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio  2005,  i  beni
          sono trasferiti al patrimonio  disponibile  dello  Stato  e
          sono destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e
          confiscati  alla  criminalita'  organizzata,   secondo   le
          disposizioni  del  Libro  I,  Titolo   III,   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
              4. L'Italia, quale Stato di esecuzione, non e' tenuta a
          vendere  o  restituire  il  bene  specifico  oggetto  della
          decisione  di  confisca  quando   esso   costituisce   bene
          culturale appartenente al patrimonio  culturale  nazionale.
          Rispetto  a  tali  beni  restano   applicabili   le   norme
          vigenti.». 
              - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, reca
          il  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
              - Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35,  reca
          l'attuazione  della  decisione  quadro   2003/577/GAI   del
          Consiglio, del  22  luglio  2003,  relativa  all'esecuzione
          nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni  o
          di sequestro probatorio. 
              - Il decreto legislativo 7 agosto 2015,  n.  137,  reca
          attuazione della  decisione  quadro  2006/783/GAI  relativa
          all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento
          delle decisioni di confisca. 
              - Si riporta il testo degli articoli 419, 429 e 552 del
          codice di procedura penale: 
              «Art. 419. (Atti introduttivi).  -  1.  Il  giudice  fa
          notificare all'imputato e alla persona offesa, della  quale
          risulti agli atti l'identita' e il domicilio, l'avviso  del
          giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta
          di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con
          l'avvertimento all'imputato che, qualora  non  compaia,  si
          applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis,
          420-ter, 420-quater e 420-quinquies. 
              2.  L'avviso  e'  altresi'   comunicato   al   pubblico
          ministero  e  notificato  al  difensore  dell'imputato  con
          l'avvertimento della facolta'  di  prendere  visione  degli
          atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma
          2 e di presentare memorie e produrre documenti. 
              3. L'avviso contiene inoltre l'invito a trasmettere  la
          documentazione   relativa   alle   indagini   eventualmente
          espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio. 
              4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci
          giorni prima  della  data  dell'udienza.  Entro  lo  stesso
          termine e' notificata la citazione del responsabile  civile
          e  della  persona  civilmente   obbligata   per   la   pena
          pecuniaria. 
              5. L'imputato puo' rinunciare all'udienza preliminare e
          richiedere  il   giudizio   immediato   con   dichiarazione
          presentata in  cancelleria,  personalmente  o  a  mezzo  di
          procuratore speciale, almeno tre giorni  prima  della  data
          dell'udienza. L'atto di rinuncia e' notificato al  pubblico
          ministero  e  alla  persona  offesa  dal   reato   a   cura
          dell'imputato. 
              6. Nel caso previsto dal comma  5,  il  giudice  emette
          decreto di giudizio immediato. 
              7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena
          di nullita'.». 
              «Art. 429. (Decreto che dispone il giudizio). -  1.  Il
          decreto che dispone il giudizio contiene: 
                a)  le   generalita'   dell'imputato   e   le   altre
          indicazioni personali che valgono a  identificarlo  nonche'
          le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
          dei difensori; 
                b)  l'indicazione  della  persona  offesa  dal  reato
          qualora risulti identificata; 
                c) l'enunciazione, in forma  chiara  e  precisa,  del
          fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
          comportare  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza,  con
          l'indicazione dei relativi articoli di legge; 
                d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e  dei
          fatti cui esse si riferiscono; 
                e) il  dispositivo,  con  l'indicazione  del  giudice
          competente per il giudizio; 
              f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
          comparizione,  con  l'avvertimento  all'imputato  che   non
          comparendo sara' giudicato in contumacia; 
              g)  la  data  e  la  sottoscrizione   del   giudice   e
          dell'ausiliario che l'assiste. 
              2.  Il  decreto  e'  nullo   se   l'imputato   non   e'
          identificato  in  modo  certo  ovvero   se   manca   o   e'
          insufficiente l'indicazione di uno dei  requisiti  previsti
          dal comma 1 lettere c) e f). 
              2-bis. Se si procede per delitto  punito  con  la  pena
          dell'ergastolo e il giudice da' al  fatto  una  definizione
          giuridica diversa  da  quella  enunciata  nell'imputazione,
          tale da rendere  ammissibile  il  giudizio  abbreviato,  il
          decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che
          l'imputato  puo'  chiedere  il  giudizio  abbreviato  entro
          quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua
          notificazione. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo
          458. 
              3. Tra la data del decreto e la  data  fissata  per  il
          giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti
          giorni. 
              3-bis. Qualora si proceda  per  i  reati  di  cui  agli
          articoli 589, secondo comma, e 589-bis del  codice  penale,
          il termine di cui al comma 3 non puo'  essere  superiore  a
          sessanta giorni. 
              4. Il  decreto  e'  notificato  all'imputato  contumace
          nonche' all'imputato e alla  persona  offesa  comunque  non
          presenti alla lettura del provvedimento di cui al  comma  1
          dell'articolo 424 almeno  venti  giorni  prima  della  data
          fissata per il giudizio.". 
              "Art. 552. Decreto di citazione a giudizio 
              1. Il decreto di citazione a giudizio contiene: 
              a) le generalita' dell'imputato o le altre  indicazioni
          personali  che   valgono   a   identificarlo   nonche'   le
          generalita' delle altre parti  private,  con  l'indicazione
          dei difensori; 
              b) l'indicazione della persona offesa, qualora  risulti
          identificata; 
              c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa,
          delle  circostanze  aggravanti  e  di  quelle  che  possono
          comportare  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza,  con
          l'indicazione dei relativi articoli di legge; 
              d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio
          nonche'  del   luogo,   del   giorno   e   dell'ora   della
          comparizione,  con  l'avvertimento  all'imputato  che   non
          comparendo sara' giudicato in contumacia; 
              e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di  nominare  un
          difensore di fiducia e che, in  mancanza,  sara'  assistito
          dal difensore di ufficio; 
              f) l'avviso che, qualora ne  ricorrano  i  presupposti,
          l'imputato,  prima  della  dichiarazione  di  apertura  del
          dibattimento di primo grado, puo' presentare  le  richieste
          previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda
          di oblazione; 
              g) l'avviso che il  fascicolo  relativo  alle  indagini
          preliminari e' depositato  nella  segreteria  del  pubblico
          ministero e che le parti e i loro difensori hanno  facolta'
          di prenderne visione e di estrarne copia; 
              h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e
          dell'ausiliario che lo assiste. 
              1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
          dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e  per  i
          reati previsti dall'articolo 590-bis del  medesimo  codice,
          il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro
          trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. 
              1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
          dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e  per  i
          reati previsti dall'articolo 590-bis del  medesimo  codice,
          la data di comparizione di cui al comma 1, lettera  d),  e'
          fissata  non  oltre  novanta  giorni  dalla  emissione  del
          decreto. 
              2.  Il  decreto  e'  nullo   se   l'imputato   non   e'
          identificato  in  modo  certo  ovvero   se   manca   o   e'
          insufficiente l'indicazione di uno dei  requisiti  previsti
          dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il  decreto  e'
          altresi' nullo se non  e'  preceduto  dall'avviso  previsto
          dall'articolo 415-bis, nonche'  dall'invito  a  presentarsi
          per rendere l'interrogatorio ai  sensi  dell'articolo  375,
          comma 3, qualora la persona  sottoposta  alle  indagini  lo
          abbia richiesto entro il termine di  cui  al  comma  3  del
          medesimo articolo 415-bis. 
              3. Il decreto di citazione e' notificato  all'imputato,
          al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni
          prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei
          casi di urgenza, di cui deve essere  data  motivazione,  il
          termine e' ridotto a quarantacinque giorni. 
              4. Il decreto di citazione e' depositato  dal  pubblico
          ministero  nella   segreteria   unitamente   al   fascicolo
          contenente la documentazione, gli atti e le  cose  indicati
          nell'articolo 416, comma 2.".