Art. 15 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'adeguamento  della  normativa
  nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, relativo
  al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. 
 
  1. Nell'esercizio della delega per il  completo  adeguamento  della
normativa nazionale  al  regolamento  (UE)  2021/784  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29  aprile  2021,  il  Governo  osserva,
oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche  i  seguenti  principi  e
criteri direttivi specifici: 
    a) individuare le autorita' competenti ad emettere  ed  esaminare
gli ordini di rimozione  ai  sensi  dell'articolo  12,  paragrafo  1,
lettere a) e b), del  regolamento  (UE)  2021/784,  disciplinando  il
procedimento  per  l'adozione  delle  predette  misure  in  modo   da
prevedere l'immediata informativa del Procuratore nazionale antimafia
e  antiterrorismo  e  l'acquisizione  di   elementi   informativi   e
valutativi  anche  presso   il   Comitato   di   analisi   strategica
antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3  agosto
2007, n. 124; 
    b)  individuare  l'organo  del  Ministero  dell'interno  per   la
sicurezza e la regolarita' dei servizi di  telecomunicazione  di  cui
all'articolo 14, comma 2, della  legge  3  agosto  1998,  n.  269,  e
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio  2015,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  aprile  2015,  n.  43,
quale autorita' competente per sorvegliare l'attuazione delle  misure
di cui  all'articolo  5  del  regolamento  (UE)  2021/784,  ai  sensi
dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del medesimo  regolamento,
nonche' quale struttura di supporto  tecnico  al  punto  di  contatto
designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento; 
    c) prevedere,  per  le  violazioni  delle  disposizioni  indicate
all'articolo 18 del regolamento  (UE)  2021/784,  sanzioni  efficaci,
dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime; 
    d) individuare le autorita' competenti a irrogare le sanzioni  di
cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza  delle  disposizioni
del regolamento (UE) 2021/784,  diverse  dalle  misure  di  cui  alla
lettera b); 
    e)  prevedere  effettivi  strumenti  di  tutela  in  favore   dei
prestatori di servizi di hosting e dei  fornitori  di  contenuti  nei
casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784; 
    f) apportare ogni necessaria modifica alle norme  in  materia  di
terrorismo gia' vigenti e, in particolare, alle disposizioni  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare
piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE)  2021/784,  con
particolare riguardo alle disposizioni non direttamente  applicabili,
prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni  incompatibili  con
quelle contenute nel regolamento medesimo. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il Regolamento (CE)  n.  2021/784/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, e' relativo al
          contrasto  della  diffusione  di   contenuti   terroristici
          online, e' pubblicata nella GUUE del 17.5.2021 n. L 172. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
          2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12  della  legge  3
          agosto  2007,  n.  124  (Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): 
                «Art. 12 (Collaborazione delle Forze armate  e  delle
          Forze  di  polizia).  -  1.  Nell'ambito  delle  rispettive
          attribuzioni, le Forze armate, le  Forze  di  polizia,  gli
          ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica
          sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche  di
          tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi  di
          informazione per  la  sicurezza,  per  lo  svolgimento  dei
          compiti a questi affidati. 
                2.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
          118-bis  del  codice  di   procedura   penale,   introdotto
          dall'articolo  14  della   presente   legge,   qualora   le
          informazioni richieste alle  Forze  di  polizia,  ai  sensi
          delle lettere c) ed e)  dell'articolo  4,  comma  3,  siano
          relative a indagini di polizia giudiziaria, le  stesse,  se
          coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del  codice  di
          procedura penale,  possono  essere  acquisite  solo  previo
          nulla  osta   della   autorita'   giudiziaria   competente.
          L'autorita' giudiziaria puo'  trasmettere  gli  atti  e  le
          informazioni anche di propria iniziativa. 
                3. Il Comitato di analisi strategica  antiterrorismo,
          istituito presso il Ministero dell'interno,  fornisce  ogni
          possibile cooperazione al Sistema di  informazione  per  la
          sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a
          questo affidati dalla presente legge.» 
              - Si riporta il comma 2 dell'articolo 14 della legge  3
          agosto 1998, n. 269 (Norme  contro  lo  sfruttamento  della
          prostituzione, della pornografia, del turismo  sessuale  in
          danno  di  minori,  quali  nuove  forme  di  riduzione   in
          schiavitu'): 
                «2.  Nell'ambito  dei  compiti   di   polizia   delle
          telecomunicazioni,  definiti  con   il   decreto   di   cui
          all'articolo 1, comma 15, della legge 31  luglio  1997,  n.
          249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e
          la regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge,  su
          richiesta dell'autorita' giudiziaria, motivata  a  pena  di
          nullita', le attivita'  occorrenti  per  il  contrasto  dei
          delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
          commi primo, secondo e terzo, e  600-quinquies  del  codice
          penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o
          mezzi di comunicazione telematica ovvero  utilizzando  reti
          di telecomunicazione disponibili al pubblico. A  tal  fine,
          il  personale  addetto  puo'  utilizzare   indicazioni   di
          copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o
          gestire aree di comunicazione o scambio su reti  o  sistemi
          telematici, ovvero per partecipare  ad  esse.  Il  predetto
          personale specializzato effettua con le medesime  finalita'
          le attivita' di cui al comma 1 anche per via telematica.». 
              -  Si  riporta  il  comma   2   dell'articolo   2   del
          decreto-legge 18  febbraio  2015,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,  n.  43  (Misure
          urgenti per il contrasto del terrorismo, anche  di  matrice
          internazionale,    nonche'    proroga    delle     missioni
          internazionali delle Forze armate e di polizia,  iniziative
          di cooperazione allo sviluppo e  sostegno  ai  processi  di
          ricostruzione  e  partecipazione  alle   iniziative   delle
          Organizzazioni internazionali  per  il  consolidamento  dei
          processi di pace e di stabilizzazione): 
                «2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di  cui
          all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2,  della  legge  16
          marzo 2006, n.  146,  svolte  dagli  ufficiali  di  polizia
          giudiziaria  ivi  indicati,  nonche'  delle  attivita'   di
          prevenzione e repressione delle attivita'  terroristiche  o
          di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo  7-bis,
          comma  2,  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n.  155,  l'organo  del  Ministero  dell'interno   per   la
          sicurezza   e   per   la   regolarita'   dei   servizi   di
          telecomunicazione,  fatte  salve   le   iniziative   e   le
          determinazioni   dell'autorita'    giudiziaria,    aggiorna
          costantemente un elenco di siti utilizzati per le attivita'
          e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del
          codice  penale,  nel  quale  confluiscono  le  segnalazioni
          effettuate dagli organi di polizia  giudiziaria  richiamati
          dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del  decreto-legge
          n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 155 del 2005. Il  Ministro  dell'interno  riferisce  sui
          provvedimenti adottati ai sensi del presente  comma  e  dei
          commi 3 e 4 del presente articolo  in  un'apposita  sezione
          della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge
          1° aprile 1981, n. 121.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          18 febbraio 2015,  n.  7,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (Misure  urgenti  per  il
          contrasto del terrorismo, anche di matrice  internazionale,
          nonche' proroga delle missioni internazionali  delle  Forze
          armate  e  di  polizia,  iniziative  di  cooperazione  allo
          sviluppo  e  sostegno  ai  processi  di   ricostruzione   e
          partecipazione   alle   iniziative   delle   Organizzazioni
          internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
          di stabilizzazione): 
              «Art. 2 (Integrazione delle  misure  di  prevenzione  e
          contrasto delle attivita' terroristiche). -  1.  Al  codice
          penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  all'articolo  302,  primo  comma,  e'   aggiunto,
          infine, il seguente periodo: «La pena e'  aumentata  se  il
          fatto  e'  commesso  attraverso  strumenti  informatici   o
          telematici.»; 
                b)  all'articolo  414  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) al terzo comma e' aggiunto, infine, il  seguente
          periodo: «La pena prevista dal presente comma  nonche'  dal
          primo e dal secondo comma  e'  aumentata  se  il  fatto  e'
          commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»; 
                  2) al quarto comma e' aggiunto, infine, il seguente
          periodo: «La pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto
          e'   commesso   attraverso    strumenti    informatici    o
          telematici.»; 
                b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le  parole:
          «e' punito con la reclusione da uno a  quattro  anni»  sono
          sostituite dalle seguenti: «e' punito con la reclusione  da
          due a cinque anni». 
                1-bis. Dopo l'articolo 234 del  codice  di  procedura
          penale e' inserito il seguente: 
                  «Art. 234-bis (Acquisizione  di  documenti  e  dati
          informatici). - 1. E' sempre consentita  l'acquisizione  di
          documenti e dati informatici conservati  all'estero,  anche
          diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso,
          in quest'ultimo caso, del legittimo titolare». 
                  1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
                    a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera  m)
          e' aggiunta la seguente: 
                    «m-bis) delitti di  fabbricazione,  detenzione  o
          uso  di  documento  di   identificazione   falso   previsti
          dall'articolo 497-bis del codice penale»; 
                    b) all'articolo 381, comma 2, la  lettera  m-bis)
          e' abrogata. 
                  1-quater.   All'articolo   226   delle   norme   di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                    a) al comma 1, primo  periodo,  dopo  le  parole:
          «quando  sia  necessario  per  l'acquisizione  di   notizie
          concernenti la prevenzione di delitti di  cui  all'articolo
          407, comma 2, lettera a), n.  4  e  51,  comma  3-bis,  del
          codice» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' di quelli  di
          cui all'articolo 51, comma 3-quater, del  codice,  commessi
          mediante   l'impiego   di   tecnologie    informatiche    o
          telematiche»; 
                    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
                «3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma  3,  il
          procuratore puo' autorizzare, per un periodo non  superiore
          a ventiquattro mesi, la conservazione dei  dati  acquisiti,
          anche relativi al traffico telematico, esclusi  comunque  i
          contenuti  delle  comunicazioni,  quando  gli  stessi  sono
          indispensabili   per   la    prosecuzione    dell'attivita'
          finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1». 
              2. Ai fini dello svolgimento  delle  attivita'  di  cui
          all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2,  della  legge  16
          marzo 2006, n.  146,  svolte  dagli  ufficiali  di  polizia
          giudiziaria  ivi  indicati,  nonche'  delle  attivita'   di
          prevenzione e repressione delle attivita'  terroristiche  o
          di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo  7-bis,
          comma  2,  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n.  155,  l'organo  del  Ministero  dell'interno   per   la
          sicurezza   e   per   la   regolarita'   dei   servizi   di
          telecomunicazione,  fatte  salve   le   iniziative   e   le
          determinazioni   dell'autorita'    giudiziaria,    aggiorna
          costantemente un elenco di siti utilizzati per le attivita'
          e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del
          codice  penale,  nel  quale  confluiscono  le  segnalazioni
          effettuate dagli organi di polizia  giudiziaria  richiamati
          dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del  decreto-legge
          n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 155 del 2005. Il  Ministro  dell'interno  riferisce  sui
          provvedimenti adottati ai sensi del presente  comma  e  dei
          commi 3 e 4 del presente articolo  in  un'apposita  sezione
          della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge
          1° aprile 1981, n. 121. 
              3.  I  fornitori   di   connettivita',   su   richiesta
          dell'autorita'  giudiziaria   procedente,   preferibilmente
          effettuata  per  il  tramite  degli   organi   di   polizia
          giudiziaria di cui  al  comma  2  dell'articolo  7-bis  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2005,   n.   155,
          inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al
          comma 2, secondo le  modalita',  i  tempi  e  le  soluzioni
          tecniche individuate e definite  con  il  decreto  previsto
          dall'articolo 14-quater, comma  1,  della  legge  3  agosto
          1998, n. 269. 
              4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli
          270-bis, 270-ter, 270-quater  e  270-quinquies  del  codice
          penale commessi con  le  finalita'  di  terrorismo  di  cui
          all'articolo 270-sexies del  codice  penale,  e  sussistono
          concreti elementi che consentano  di  ritenere  che  alcuno
          compia dette attivita'  per  via  telematica,  il  pubblico
          ministero ordina, con decreto motivato, preferibilmente per
          il tramite degli organi di polizia giudiziaria  di  cui  al
          comma 2 dell'articolo 7-bis  del  decreto-legge  27  luglio
          2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio 2005,  n.  155,  ai  fornitori  di  servizi  di  cui
          all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile  2003,  n.
          70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono  servizi  di
          immissione e gestione,  attraverso  i  quali  il  contenuto
          relativo alle medesime attivita'  e'  reso  accessibile  al
          pubblico, di provvedere alla  rimozione  dello  stesso.  In
          caso di contenuti  generati  dagli  utenti  e  ospitati  su
          piattaforme riconducibili a soggetti terzi, e' disposta  la
          rimozione  dei  soli  specifici   contenuti   illeciti.   I
          destinatari adempiono all'ordine immediatamente e  comunque
          non oltre quarantotto ore dal ricevimento  della  notifica.
          In caso di mancato adempimento, si  dispone  l'interdizione
          dell'accesso al dominio  internet  nelle  forme  e  con  le
          modalita' di cui all'articolo 321 del codice  di  procedura
          penale, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la
          fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite. 
              5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza»
          sono inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  al  Comitato  di
          analisi strategica antiterrorismo».».