Art. 16 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni   del   regolamento   (UE)   2019/4,   relativo   alla
  fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi
  medicati,  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  183/2005   del
  Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
  90/167/CEE del Consiglio. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2019/4  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'11 dicembre 2018. 
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) individuare  il  Ministero  della  salute,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano quali autorita' competenti a
svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando
le rispettive competenze; 
    b) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di  eliminare
processi e vincoli ormai obsoleti; 
    c) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione  di
sanzioni efficaci, dissuasive e  proporzionate  alla  gravita'  delle
relative violazioni. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive». 
              - Il  Regolamento  (CE)  n.  2019/4/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e' relativo
          alla   fabbricazione,   all'immissione   sul   mercato    e
          all'utilizzo di mangimi medicati, modifica  il  regolamento
          (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del  Consiglio  e
          abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio, e' pubblicato
          nella GUUE del 7.1.2019 n. L 4. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
          2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.