Art. 17 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2019/6,  relativo  ai  medicinali
  veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2019/6  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'11 dicembre 2018. 
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del  regolamento  (UE)
2019/6, il Ministero della salute, le regioni e le province  autonome
di Trento e di  Bolzano  quali  autorita'  competenti  a  svolgere  i
compiti previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme
di coordinamento tra le medesime autorita'; 
    b) stabilire i contenuti, i tempi e le modalita' di registrazione
delle informazioni che i fabbricanti e  i  distributori  all'ingrosso
nonche' le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari  e
gli allevatori sono tenuti a comunicare al  Ministero  della  salute,
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano; 
    c) rimodulare il sistema delle tariffe  sulla  base  dei  compiti
effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6; 
    d)  consentire   la   pubblicita'   dei   medicinali   veterinari
immunologici,  soggetti  a  prescrizione  veterinaria,   rivolta   ad
allevatori professionisti, come previsto dall'articolo 120, paragrafo
2,  del  regolamento  (UE)  2019/6,  purche'  la  pubblicita'  inviti
esplicitamente  gli  allevatori  professionisti   a   consultare   il
veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico; 
    e)  prevedere  l'adeguamento  e  il  coordinamento  dei   sistemi
informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici  istituiti  con
il regolamento (UE) 2019/6  e  gestiti  dall'Agenzia  europea  per  i
medicinali per le finalita' previste dagli articoli 6,  55,  57,  58,
61, 67, 74, 76, 81, 88, 91, 92, 94, 95, 100, 132 e 155  del  medesimo
regolamento; 
    f) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione  di
sanzioni efficaci, dissuasive e  proporzionate  alla  gravita'  delle
relative violazioni; 
    g) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria
attivita', possa consegnare all'allevatore o  al  proprietario  degli
animali  medicinali  veterinari  della  propria  scorta,   anche   da
confezioni multiple  in  frazioni  distribuibili  singolarmente,  ove
disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo  conforme,
allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da  garantire  la
tutela immediata del benessere animale; 
    h) prevedere, nel caso di medicinali registrati anche per animali
destinati alla produzione di  alimenti,  che  il  medico  veterinario
registri in  un  sistema  digitale  lo  scarico  delle  confezioni  o
quantita' di  medicinali  veterinari  della  propria  scorta  da  lui
utilizzate   nell'ambito   dell'attivita'   zooiatrica    ai    sensi
dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006,  n.
193, o cedute. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il Regolamento (UE) n. 2019/6 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, dell'11  dicembre  2018,  e'  relativo  ai
          medicinali veterinari e abroga la direttiva 2001/82/CE,  e'
          pubblicato nella GUUE del 7.1.2019 n. L 4. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
          2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  85  del  decreto
          legislativo  6  aprile  2006,  n.  193  (Attuazione   della
          direttiva  2004/28/CE  recante   codice   comunitario   dei
          medicinali veterinari): 
                «Art.  85  (Modalita'  di  tenuta  delle  scorte  per
          attivita' zooiatrica).  -  1.  Il  medico  veterinario  che
          svolge la propria attivita' professionale indipendentemente
          dall'esistenza delle  strutture  di  cui  all'articolo  84,
          comma 1, puo' munirsi di scorte di  medicinali  veterinari,
          previa autorizzazione rilasciata dal  servizio  veterinario
          della ASL. Nella richiesta di  autorizzazione  deve  essere
          indicata l'ubicazione  dei  locali  ed  il  nominativo  del
          medico   veterinario   responsabile   della   scorta.   Gli
          adempimenti relativi al carico  e  scarico  dei  medicinali
          costituenti scorta sono assolti applicando quanto  previsto
          all'articolo 84, comma 4. 
              2. I locali destinati alla detenzione della  scorta  ai
          sensi  del  comma  1  devono  essere  resi  accessibili  su
          richiesta delle autorita' di controllo. 
              3. Nel caso disciplinato al comma 1, si  applica  anche
          quanto previsto dall'articolo 84, comma 3.»